Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
༠༠ ༥.མརྟ ད༐ ༡A!!A, NE SUPREMA DI CASSAZIONE i T ASCOR ESENTE DA 11-8-73 O DIRITTO N MS /S.!!. R LEGGE 2141 SEZIO TE/CIVILI 0 1 DELLA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto PENSIONI CIVILI - RILIQUIDAZIONE Dott. Andrea Primo Presidente VELA - Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione - R.G.N. 20812/99 Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente e Relatore Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere - Consigliere - Cron. Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO Ud. 01/12/00 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere ha pronunciato la seguente ORD INANZA sul ricorso proposto da: ER ON, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 61, presso lo studio dell'avvocato MICHELANGELO PASCASIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DEL TESORO;
intimati 2000 per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza n. 168 221/99 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 1 17/09/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/12/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. NT MARTONE il quale chiede che il ricorso venga trattato in pubblica udienza. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che la Corte dei Conti, sez. III giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza 17 settembre 1999 n. 221/99, ha rigettato l'appello propo- sto da NT HI avverso la sentenza n. 211- 212 del 30 ottobre 1998 pronunciata dalla sezione giu- la risdizionale regionale della Corte dei Conti per Campania;
considerato che
avverso le due sentenze il Chi- liberti ha proposto ricorso per cassazione con il quale chiede la declaratoria di difetto assoluto di giurisdi- zione della sezione III giurisdizionale centrale di ap- pello per la nullità inesistenza della sentenza n. 221/1999, per essere priva di motivazione in ordine al- le censure sollevata dall'appellante;
considerato che
è palesemente inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizio- 2 3 nale regionale per la Campania, in quanto, in presenza di una sentenza che, in sede di appello, si sia pronun- ciata sull'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione è proponibile solo av- verso la decisione emessa in sede di gravame, dal mo-> mento che la tesi sostenuta dal ricorrente, ove accol- ta, trasformerebbe il giudizio di cassazione in un ul- teriore giudizio di appello;
- considerato che il ricorso per cassazione avver- so le decisioni della Corte dei Conti è ammissibile so- lo quando si deduca la violazione dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di tale giudice;
considerato che
, nella specie, con il motivo di ricorso, si denuncia un cattivo esercizio da parte del- la Corte dei Conti della propria giurisdizione e cioè pretesi errores in procedendo e in iudicando commessi per non avere accolto la domanda proposta, per non avere dato risposta a specifiche censure formulate con gli atti difensivi, per violazione di un giudicato in- terno;
considerato che
la pretesa inesistenza-nullità della sentenza di gravame - contrariamente all'assunto del ricorrente, sostenuto anche nella memoria ex art. 378 c.p.c. non determina il difetto di giurisdizione del giudice che l'ha pronunciata, ma incide, se fonda- ta, sulle modalità di esercizio della funzione, che queste S.U. non possono in alcun modo sindacare;
considerato che
tali censure si esauriscono nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione am- ministrativa e non toccano il tema del riparto dei com- piti fra detto giudice ed i giudici di altro ordine, secondo il paradigma dello speciale rimedio ex artt. 111 cost. e 362 c.p.c.; considerato che il ricorso va dichiarato inam- missibile, senza pronuncia sulle spese per non avere gli intimati svolto attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 1 dicembre 2000. Il Presidente Andrea feti # Collaboratore di Cancellerie dieДаніе Depositato in Cancelleria 17 GEN 2001 D NCELLERIA , 33 LLO 5 O . IP N D 3 -7 D .j 11-8 E T SEN E E G Y EG L A D 4 ELLA O D