Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2000, n. 4897
CASS
Sentenza 3 ottobre 2000

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La violazione, da parte del giudice d'appello, del principio devolutivo fissato, in via generale, dall'art.597, comma 1, c.p.p., qualora non venga dedotta con apposito motivo di gravame, non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che potesse darsi luogo, d'ufficio, all'annullamento della decisione di un tribunale il quale, adito dal pubblico ministero con appello proposto ai sensi dell'art.310 c.p.p., aveva disposto l'applicazione di una misura interdittiva non richiesta dall'appellante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2000, n. 4897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4897
    Data del deposito : 3 ottobre 2000

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