Sentenza 3 ottobre 2000
Massime • 1
La violazione, da parte del giudice d'appello, del principio devolutivo fissato, in via generale, dall'art.597, comma 1, c.p.p., qualora non venga dedotta con apposito motivo di gravame, non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che potesse darsi luogo, d'ufficio, all'annullamento della decisione di un tribunale il quale, adito dal pubblico ministero con appello proposto ai sensi dell'art.310 c.p.p., aveva disposto l'applicazione di una misura interdittiva non richiesta dall'appellante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2000, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente del 03/10/2000
Dott. LIONELLO MARINI Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO Consigliere N. 4897
Dott. DONATO DANZA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO TARDINO Consigliere N. 26518/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TE UI, nato il [...] a [...]
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame Napoli in data 22/05/2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe Febbrano che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Alfredo Gaito del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, accoglieva in parte l'appello del P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ed applicava nei confronti dell'avv. UI Ferrante la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione forense, quale coindagato per il reato di estorsione aggravata ai danni di IN HI, in veste di procuratore speciale della casa di cura Pineta Grande. Gli indagati erano stati colti nell'atto di ricevere assegni per un importo complessivo di L. 650.000.000=, consegnati dalla vittima nello studio del Ferrante a seguito della condotta estorsiva ipotizzata dalla accusa.
Il Tribunale, premesso che le modalità del fatto erano gravi, essendosi concretate "in una serie di condotte estorsive sostanzialmente gestite dal legale in favore dei suoi assistiti e ai danni dello HI", riteneva adeguata la misura interdittiva suddetta nel presupposto che il concreto pericolo di recidiva, da parte dell'indagato, fosse concreto esclusivamente alla sua attività professionale.
Ricorrono per cassazione i difensivi denunciando omesse motivazioni sulla sussistenza degli indizi di reità atti a giustificare l'esigenza cautelare;
laddove dagli elementi acquisiti emergerebbe la prova che l'attività professionale del Ferrante nella vicenda non avesse prevalicato i limiti della legalità.
Quanto alla misura interdittiva applicato, l'esigenza ravvisata del Tribunale sarebbe del tutto illogica attesa la inidoneità della misura stessa, per la sua breve durata (due mesi), a tutelare il pericolo di reiterazione presupposta.
Con memoria aggiuntiva, depositata il 30/09/2000, si denuncia: a) violazione del principio devolutivo dello appello, applicabile anche in tema di provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 310 c.p.p.; b) mancanza dei presupposti legittimanti la misura interdittiva (quali il pericolo probatorio e la pericolosità sociale), che sarebbero stati individuati erroneamente in base ad un ravvisato pericolo di reiterazione della condotta incriminata e dispersione di eventuali ulteriori indizi di colpevolezza.
DIRITTO
Con le memorie aggiunte vengono dedotti motivi nuovi, privi però del necessario collegamento logico-giuridico con le censure che hanno costituito oggetto dell'originario e tempestivo ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame.
Essi in realtà si sostanziano in un autonomo e diverso atto di impugnazione avverso lo stesso provvedimento, che come tale, in tanto può ritenersi ammissibile, in quanto sia stato proposto entro il termine prescritto di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito, il che non è avvenuto nel caso di specie, in quanto la memoria con i motivi nuovi risulta depositata tre giorni prima dell'udienza di trattazione, di gran lunga oltre il termine suddetto.
Giova peraltro precisare, per completezza di motivazione sull'argomento, che la dedotta violazione del principio devolutivo dell'appello (per avere il Tribunale applicato la misura interdittiva di cui trattasi senza che vi fosse stata una specifica richiesta dello appellante P.M., il quale si era solo lamentato della mancata applicazione dalla misura degli arresti domiciliari, giusta istanza avanzata al GIP e reiterata al Tribunale in sede di riesame) non integra una questione rilevabile anche di ufficio in mancanza di tempestiva deduzione nell'atto di impugnazione avverso il provvedimento del giudice di appello emesso in violazione del principio devolutivo (violazione senz'altro configurabile nella specie per essere incorso il Tribunale in una sorta di extra petizione - termine, questo, del rito processuale civile, che ben si attaglia alla fattispecie - applicando, non una misura magari meno afflittiva nell'ambito di quelle coercitive, compatibile con detto principio, bensì una misura appartenente a diversa categorie - interdittiva - fuori perciò della richiesta del P.M. ed incompatibile con l'effetto devolutivo dell'appello, giusta rilievo contenuto nella memoria): infatti trattasi di inosservanza di un istituto legislativo, cui il giudice superiore non può ovviare senza uno specifico motivo di gravame, mancando un'espressa previsione in contrario nella relativa disciplina (art. 597 c.p.p.), ne' concretandosi, essa, in alcuna delle nullità assolute sanzionabili ai sensi dell'art. 179 c.p.p.. Ciò posto, deve dirsi però che il primo motivo dello originario ricorso, con il quale si denuncia omessa motivazione sugli indizi di reità, è fondato. Infatti il Tribunale per apprezzare la necessità di applicazione della misura cautelare, era chiamato anche a valutare il quadro indiziario quale presupposto imprescindibile della misura stessa. Sotto tale profilo la motivazione è del tutto carente, posto che nel provvedimento impugnato si parla di "una serie di condotte estorsive sostanzialmente gestite dal legale in favore dei suoi assistiti e ai danni dello HI", cioè della parte offesa;
ma, con riguardo agli indizi atti a sorreggere tale asserzione, vi è un mero richiamo delle argomentazioni contenute nell'ordinanza del GIP in riferimento agli indagati EA ND e EA OC, le quali, secondo il tribunale, coinvolgerebbero anche la posizione del Ferrante circa la gravità degli indizi senza però che venga fornita alcuna spiegazione a sostegno di tale assunto. Il Tribunale, in altri termini, ritenendo adeguata una diversa misura cautelare rispetto a quella chiesta dal P.M. appellante, era comunque tenuto a giustificare la esistenza del grave quadro indiziario che ne costituiva il presupposto imprescindibile: la motivazione "per relationem" non può ritenersi appagante perché, pur riferendosi ad un procedimento unitariamente trattato, concerne soggetti diversi da quello nei cui confronti si è instaurato autonomamente il procedimento di impugnazione. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al tribunale di Napoli che dovrà motivare sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza atti a giustificare la misura interdittiva applicata al Ferrante.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2000