Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
01 8 37 / 02 IN NO, I DEL POPOL IT! Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 5401/99 Cron. N. 4584 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1. Dott. Vincenzo Mileo 2. " RI TA ON VI -Consigliere- Ud.
9.11.2001 Ettore Raffaele Giannantonio -Consigliere- 3. 66 Pietro Cuoco -Consigliere- 4. 66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ZA ER, elettivamente domiciliato in Roma, Via Arno 47, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini, che lo rap- presenta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Pre- sidente Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, in virtù di procura spe- 4318 2 ciale in calce al controricorso e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre 144 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 496/98 del Tribunale del La- voro di Rimini del 26.11.1998/28.12.1998 nella causa iscritta al n. 1189 del R.G. anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.11.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Franco Agostini per lo AN e l'Avv. Emilia per l'INAIL; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso per l'inammissibilità e in subor- dine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 18.8.1997, RT AN proponeva appello avverso la sentenza del Pretore Giudice del Lavoro di Rimini del 16.5.1997, che aveva accolto l'eccezione di prescri- zione sollevata dall'INAIL con riguardo alla pretesa di ricono- scimento dell'origine professionale della ipoacusia da rumore, azionata dall'assicurato. L'appellante con l'unico motivo di gravame sosteneva che secon- do le risultanze della consulenza medica di ufficio soltanto nell'esame audiometrico del 1993 era riportato un collegamento anamnestico della diagnosticata ipoacusia di origine professio- nale con postumi del 28 % l'attività lavorativa, che quindicon 3 l'impugnata decisione era erronea per avere affermato la presun- zione di coincidenza della manifestazione della tecnopatia con la cessazione della lavorazione morbigena, avvenuta nel 1985, con conseguente pronuncia di tardività dell'azione proposta nel mag- gio 1992. L'INAIL costituendosi resisteva all'impugnazione chiedendone il rigetto. All'esito il Tribunale di Rimini con sentenza 26.11.1998/28.12.1998 rigettava l'appello rilevando che già nel giugno 1982 il lavoratore fu sottoposto ad esame audiometrico ad opera di uno specialista in otorinilaringoiatria e quindi vero- similmente venne reso dedotto dell'origine della riscontrata ipoa- cusia, sicché aveva la possibilità di for valere il suo diritto all'accertamento della natura professionale in ragione degli ele- menti informativi a disposizione circa la natura ed entità del trauma acustico cronico,da porre in correlazione eziologica con i livelli di esposizione a sorgenti di rumore percepite o subite in ambito di lavoro. Avverso l'anzidetta sentenza di appello ricorre per cassazione RT AN con unico articolato motivo, al quale l'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rigettata l'eccezione di irritualità della noti- fica del ricorso, formulata dal controricorrente, concernente la violazione dell'art. 330 c.p.c., in quanto l'impugnazione è stata notificata all'INAIL in persona del Direttore Regionale pro tem- pore dell'Emilia Romagna, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della stessa sede, invece che direttamente al procu- ratore costituito Avv. Annamaria Cocco. A prescindere da ogni indagine sulla configurabilità del vizio de- dotto, va osservato al riguardo che risulta comunque che il con- venuto si è regolarmente costituito con controricorso e ha nor- malmente espletato la sua attività professionale, a riprova che l'atto notifica ha raggiunto lo scopo a cui era destinato;
e sul punto è principio giurisprudenziale costante di questa Suprema Corte che la ipotizzabile nullità della notificazione non si tra- smette all'atto presupposto ed è suscettibile di sanatoria per ef- fetto della costituzione del convenuto, essendo la notificazione stessa strumentalmente finalizzata a tale atto. Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Lo AN rileva che il Tribunale, pur avendo richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988 in ordine alla necessità della conoscenza da parte dell'assicurato degli elementi relativi alla malattia professionale (esistenza dello stato morbo- so, eziologia professionale della malattia e raggiungimento della soglia indennizzabile) ai fini della decorrenza del termine trien- nale di prescrizione, ha fatto errata applicazione dell'anzidetto 5 principio facendo riferimento alla normale conoscibilità e al cri- terio della verosimiglianza della consapevolezza dello stesso as- sicurato. Il ricorrente su quest'ultimo punto precisa che la sentenza impu- gnata non ha tenuto conto che era necessaria la certezza della consapevolezza, che in ogni caso non si sarebbe potuta ricavare dall'espressione “gravissima ipoacusia neurosensoriale”, conte- nuta nel primo esame audiometrico del 1982, di per sé non indi- cativa dell'origine professionale della malattia. Da parte sua l'INAIL ha contestato l'assunto del ricorrente ec- cependo l'infondatezza del ricorso. Le articolate osservazioni di parte ricorrente sono prive di pregio e vanno quindi disattese. Il Tribunale, attestandosi sui rilievi e sulle conclusioni del con- sulente tecnico di ufficio, con particolare riferimento agli esami audiometrici effettuati nel 1982, che evidenziarono una gravissi- ma ipoacusia neurosensoriale, ne ha dedotto che sin dall'epoca di tali accertamenti il lavoratore era verosimilmente edotto dell'origine professionale del danno riscontrato dal medico del lavoro e quindi aveva la possibilità di far valere il suo diritto all'accertamento della natura professionale della patologia. Trattasi di valutazioni e di accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, avendo il Tribunale congruamente ed ade- guatamente motivato sugli elementi che consentivano allo Zanza- ni di rendersi conto della natura e dell'entità del trauma acustico 6 cronico in rapporto all'attività lavorativa svolta _ In questo quadro correttamente il giudice di appello ha ritenuto sufficiente, ai fini della decorrenza del termine della prescrizione, la conoscibilità della malattia, che non va confusa con la certez- za, in quanto nessuna norma impone che il creditore abbia la certezza del proprio diritto. Ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
e sul punto questa Corte ha chiarito che il principio si riferisce alla sola possibilità legale, e non a quella materiale, di esercitare il diritto, trovando un limite nelle sole cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non anche nelle semplici difficoltà materiali o di fatto o nelle mere circo- stanze occasionali che ne ostacolino la tutela, e meno che mai nell'incuria del titolare (Cass. 1 dicembre 1999, n. 13370; Cass. 18 febbraio 1985, n. 1445; Cass. 30 ottobre 1980, n. 5849). Orbene va ribadito che nel caso di specie il lavoratore, in presen- za della diagnosi di gravissima ipoacusia neurosensoriale formu- lata fin dal 1982, evidenziante in maniera univoca la manifesta- zione della malattia e la sua incidenza sull'attitudine lavorativa, poteva far valere il suo diritto all'accertamento della natura professionale della tecnopatia in questione. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. 7 c.p.c.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese gittimità Così deciso in Roma addì 9 novembre 2001 Il Consigliere relatore estensore Alessandro De Renjoy Still IL CAUSELORRE Depositat Prithie del giudizio di le- Il Presidente No MillsVincenzo 3 0 I A 1 3 S D 5 . S , T A O . R T L N , A L ' A O L 3 S B L E 7 E I - P S D 8 D - I I 1 A S N 1 T G N S E O O E S P A G I M D G A I E E O , A L T O D T R I A E T L R T S I I L N D G E E E S D O R E