Sentenza 20 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDRO 52, presso l'avvocato ALBERTO LANDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SC MANTOVANI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
UO LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PANARITI, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVANO MORDENTI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1299/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/07/2003 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Landi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del novembre 1998 il Tribunale di Milano, fra l'altro,:
1) dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 18/3/63 tra CO AN e UO IA;
2) poneva a carico del AN l'obbligo di versare alla ex moglie, entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, un assegno di L. 400.000 mensili indicizzato;
3) dichiarava cessato l'obbligo di versare assegno di contributo al mantenimento del figlio LO.
Proponeva appello il AN limitatamente al suindicato punto 2, e, deducendo un'erronea impostazione in diritto e l'errata valutazione delle risultanze processuali, chiedeva che la Corte, in via principale, dichiarasse che nessun assegno divorzile era dovuto alla UO, ed in via subordinata, dichiarasse esso appellante tenuto alla corresponsione di un assegno in misura minore, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Al riguardo il AN osservava: a) come l'unico parametro ufficialmente assunto in considerazione dal primo giudice (quello secondo cui l'assegno divorzile sorge solo ed esclusivamente se il coniuge non disponga di mezzi che gli consentano di conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio), fosse stato poi nei fatti negato in sede applicativa, posto che la UO, lungi da quanto ritenuto, non solo non aveva subito, successivamente alla separazione, alcun deterioramento economico (il che si rendeva tanto più rilevante in quanto, in sede di separazione consensuale, ella non aveva avanzato alcuna richiesta economica), ma, semmai, aveva visto la sua condizione migliorata, non gravando più sulla stessa ne' l'onere relativo al mantenimento del figlio LO divenuto maggiorenne, ne' quello relativo al pagamento delle cambiali mensili di L. 700.000 rilasciate ad esso AN per il rilevamento della quota di pertinenza di quest'ultimo della casa coniugale;
b) come, sotto un tal punto di vista, se deterioramento economico era intervenuto, questo fosse stato quello che aveva interessato esso AN il quale, nel 1998 era andato in pensione con riduzione del suo reddito mensile da L.
2.000.000 a L. 1.789.000, ed aveva a suo carico l'onere di pagare annualmente, a titolo di canone locativo di due locali, L. 8.400.000; c) come la UO lavorasse in nero e con carattere di continuità presso un bar. Resisteva la UO, la quale proponeva, a sua volta, appello incidentale rivolto a conseguire l'assegnazione di un assegno divorzile da determinarsi nel superiore importo di L. 700.000 o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, rivalutabile su base ISTAT, oltre interessi e vittoria di spese.
Allo scopo la donna richiamava: a) il carattere mutualistico dell'assegno divorzile;
b) la mancanza di mezzi adeguati idonei a garantirle un livello minimo di sopravvivenza, quand'anche sotto il livello della soglia minima della sussistenza;
c) la conferma provenuta, sul piano istruttorio, al profilo per cui ella si era vista necessitata allo svolgimento del lavoro saltuario di lavapiatti, con un compenso mensile di L. 150.000 oltre al vitto, d) il - di
contro
- notevole miglioramento economico conosciuto dal AN il quale aveva - a suo dire - certamente investito la somma percepita a titolo di corrispettivo della cedutale quota dell'immobile, nonché il cospicuo importo del TFR, e poteva contare sulla pensione e su fondi sicuramente accantonati.
Trattenuta la causa in decisione la Corte di Appello di Milano rigettava entrambi gli appelli.
Al riguardo la Corte territoriale rilevava, fra l'altro: a) come la titolarità dell'appartamento- casa coniugale non potesse esplicare effetti preclusivi all'affermazione del diritto della UO a ricevere quanto necessario per un suo dignitoso mantenimento, posto che la stessa, non più giovane, non poteva avere concrete possibilità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro;
b) come la quanto mai attendibile deposizione del socio accomandatario della birreria presso la quale la UO lavorava, avesse fornito dati molto precisi e significativi in ordine alla posizione reddituale della stessa, ed al suo stato di bisogno, ed alla erogazione alla stessa, a titolo di "mancia", di un importo di circa L. 100-150.000 mensili;
c) come, stante il più tranquillante profilo economico del AN, e non essendovi luogo a perplessità sulla disparità delle condizioni economiche, il Tribunale di Milano, nella quantificazione dell'assegno mensile di L. 400.000 mensili, avesse individuato una misura congrua, commisurata alla capacità dal AN, e costituente un'adeguata integrazione al mantenimento, da parte della UO, di un tenore di vita consono alla sua condizione sociale nell'ottica dell'art. 5 della legge n. 898/70. Propone ricorso per Cassazione il AN sulla base di 3 motivi. Resiste con controricorso la UO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 6^, L. 898/70 COME MODIFICATO DALL'ART. 10 L. 74/87 (ART. 360 N. 3 C.P.C.); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART., 2697, COMMA 1^ C.C. (ART. 360 N. 3 C.P.C.); OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA (ART. 360 N. 5 C.P.C.), il ricorrente lamenta come: 1) pur avendo egli posto a premessa del gravame, la mancata attenzione del giudice di 1^ grado al profilo per cui l'art. 5, comma 6^, l. n. 898/70 richieda come presupposto essenziale l'inadeguatezza dei mezzi a conservare, al coniuge richiedente, un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e conseguentemente la mancata considerazione data al profilo del mancato assolvimento da parte della UO dell'onere di provare il pregresso tenore di vita, la Corte d'appello sarebbe caduta nello stesso tipo di errore compiuto dal Tribunale, ed avrebbe fondato il riconoscimento dell'assegno sulla sola asserita inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, senza fare alcun riferimento al pregresso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
2) la Corte avrebbe così finito per assumere in considerazione il solo profilo in sè dell'asserita difficoltà economica della UO.
Il motivo si rivela del tutto e manifestamente infondato, innanzitutto ove riguardato sotto il profilo della dedotta violazione di legge, posto che, di contro a quanto si assume dal ricorrente, chiara si rivela l'attenzione manifestata dalla Corte d'Appello di Milano all'indicazione normativa offerta dall'art. 5 della legge n. 898/70 allorché, nel delineare il quadro di presupposti atti a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile, essa individua nell'insufficienza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente, a conservargli il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il presupposto imprescindibile di ogni provvedimento concessivo. Più in particolare, premesso come ogni operazione di ricostruzione della portata delle valutazioni compiute in concreto dalla Corte territoriale, non possa prescindere dalla premessa principale da essa Corte posta allorché (con valutazione di fatto la quale si rende come tale incensurabile in questa sede) individua in una condizione "prossima ad uno stato di assoluta indigenza" la posizione economica della UO, è tutto il contesto delle considerazioni sviluppate a pag. 3 e 4 della sentenza (punteggiato anche da espressi e diretti richiami alla nozione normativa di "tenore di vita"), a rendere evidente come la Corte milanese abbia inteso affidare al riconoscimento del - peraltro quanto mai contenuto nel suo importo - assegno divorzile, proprio la finalità di garantire alla donna il conseguimento-ristabilimento di un minimo di quel tenore di vita confacente ad una condizione sociale punteggiata, durante il matrimonio, dall'acquisizione - ad esempio - di un alloggio coniugale in comunione con il AN.
Va da sè che proprio l'ampio contenuto motivazionale or ora evocato della sentenza - di per sè immune da vizi logico giuridici - finisca per rendere del tutto inconfigurabili i profili di dedotto e supposto vizio motivazionale che costituiscono il residuo contenuto del 1^ motivo.
Non miglior sorte merita il 2^ motivo, con il quale il ricorrente, nel dedurre OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA, lamenta, da un lato, la -a suo dire - mancata o superficiale considerazione di tutta una serie di elementi emersi - sempre a suo dire - dall'istruttoria, dai quali la Corte avrebbe potuto e dovuto inferire che la situazione economica di essa UO non solo non era peggiorata, ma era addirittura migliorata, nonché, da un altro lato, l'incongrua valutazione della posizione economica e reddituale di esso AN.
Il motivo si rende infatti addirittura inammissibile, in quanto si risolve, ad un tempo, nella contrapposizione di un quadro ricostruttivo delle emergenze processuali del tutto opposto a quello al quale è pervenuta la Corte territoriale, e nella concomitante inammissibile pretesa di chiamare questa Corte di legittimità ad un puro sindacato di fatto sulle conclusioni tratte in proposito dalla Corte di Appello in ordine al ricorso dei presupposti fattuali per il riconoscimento dell'assegno divorzile alla UO. Del tutto infondato si rivela infine il 3^ motivo, con il quale il ricorrente, nel dedurre OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (ART. 360 N. 5 C.P.C.); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 1^ DELLA LEGGE 898/70 COME MODIFICATO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 74/87,
lamenta il mancato esame della domanda subordinata di riduzione dell'assegno divorzile ed il mancato utilizzo -al riguardo - quantomeno in via analogica, dell'art. 9, comma 1^ della l. 898/70. Ed infatti, innanzitutto, con il motivo in esame il ricorrente, ancora una volta del tutto inammissibilmente, pretende di chiamare questo Giudice di legittimità ad un sindacato di puro merito sulle conclusioni tratte dalla Corte territoriale, in ordine al ricorso dei presupposti fattuali per l'attribuzione dell'assegno. Inoltre, ed in ogni caso, la caratterizzazione stessa impressa dalla Corte territoriale all'assegno divorzile così come concretamente quantificato (caratterizzazione indirizzata al mero superamento della condizione economica della UO che - come visto - la Corte riteneva "prossima allo stato di assoluta indigenza"), nonché le più generali considerazioni già spese dalla Corte stessa nel momento in cui - con valutazione di fatto ancora una volta insindacabile, siccome condotta con percorso argomentativo immune da vizi logico giuridici - aveva definito più tranquillante il profilo economico del AN, interpretando i dati relativi a quest'ultimo, come indici di una sua disponibilità economica e di una sua capacità e possibilità di investimenti, esoneravano la Corte milanese dall'obbligo di specificamente ed espressamente indugiare aggiuntivamente in ordine alla conseguente ed implicita insussistenza dei presupposti per una "riduzione" dell'entità dell'assegno divorzile stabilito dal Tribunale di Milano. Dal rigetto del ricorso, consegue la condanna del AN alla refusione delle spese di questa fase di giudizio in favore della resistente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di questa fase di giudizio in favore della resistente, che liquida in Euro 1.500,00 per onorari ed in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004