Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 02639/02 Reg. gen. n. 13086/99 Ud. 21. 12. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro Chen 6364 SEZIONE LAVORO sent. n. composta dai signori 1. Dottor Vincenzo Trezza Presidente Consigliere 2. Dottor Paolino Dell'Anno Donato Figurelli 3. Dottor Consigliere 4. Dottor Alessandro De Renzis Consigliere 5. Dottor Raffaele Foglia Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RD NZ, elettivamente domici- liato in Roma in viale G. G. Belli 27 presso lo studio dell'avvocato Giacomo Mereu, che, unitamente all'avvocato Guido Juci, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
contro
Vie . la società per azioni T.V.S., domiciliata in Roma presso Antonelli, 50 presos l'ew. GiCCA PALLI Stelio;
cancelleria della corte di cassazione rappresentata e dife- 5288 1 Notarile sa, per procura in atti dall'avvocato NZ Bacciardi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Urbino del 26 febbraio 1998, depositata il 25 giugno 1998, numero 60, r.g. 492/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 21 dicembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Mereu e Bacciardi;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'avvocato genera- le dottor Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: -Con ricorso del 7 ottobre 1994, RD NZ premesso che, essendo dipendente della società TVS con la qualifica di di- rigente quale direttore responsabile delle vendite, in data 12 luglio 1994 era stato licenziato con lettera, con la quale gli si era comunicato il mancato rispetto degli obiettivi concordati al momento della assunzione, che durante il suc- cessivo periodo di preavviso era stato dequalificato, che dal 27 settembre successivo aveva cessato di presentarsi al lavoro su richiesta della stessa TVS., che il licenziamento, impugnato il 22 settembre 1994, era da qualificarsi di natu- ra disciplinare convenne in giudizio, avanti il pretore di Urbino, la società datrice di lavoro, chiedendo che, previa la declaratoria di illegittimità del recesso, non preceduto dalla contestazione degli addebiti, in quanto arbitrario per la sua genericità e indeterminatezza dei rilievi mossigli, la società venisse condannata a corrispondergli l'indennità 2 supplementare di cui all'articolo 19 del contratto colletti- vo di lavoro e quella sostitutiva del residuo periodo di preavviso non goduto. Costituitasi, la convenuta contestò la fondatezza della domanda ed eccepì la improcedibilità dell'impugnazione del licenziamento, in quanto preceduta dal- le dimissioni presentate dallo stesso lavoratore. Il preto- con pronuncia resa il 5 luglio 1995, rigettò la richie- re, sta, ritenendo assorbente la circostanza delle intervenute dimissioni. L'appello proposto dal RD è stato respinto dal tribunale di Urbino con la sentenza indicata in epigra- fe. Il giudice di secondo grado, dopo avere rilevato che la presentazione delle dimissioni era stata successiva alla co- municazione del licenziamento, sicchè occorreva indagare sulla legittimità di questo rispetto al quale l'altro fatto non poteva considerarsi assorbente, ha osservato che, pur non essendo state rispettate le garanzie procedimentali pre- viste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, il li- cenziamento era formalmente legittimo avendo interessato un dirigente. Nella specie, era risultato che la risoluzione del rapporto di lavoro era stata effettivamente giustificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi che il RD si era impegnato a conseguire con il verbale di accordo che ac- compagnava la lettera di assunzione e con altro successivo del 4 febbraio 1994. Dopo una lettera del 30 maggio 1994, con la quale era stato contestata al dirigente la insufficiente acquisizione di nuovi clienti rispetto a quella concordata e lo si era sollecitato a fornire informazioni integrative, il 3 12 luglio successivo gli si era comunicato il licenziamento motivato con plurimi rilievi, che, collegati con i verbali di accordo, si caratterizzavano per determinatezza e speci- ficità. La denunciata dequalificazione era da considerarsi insussistente, atteso che era rimasto comprovato che, anche dopo la intimazione di licenziamento, il RD aveva atti- vamente partecipato alle decisioni aziendali e riconosciuto implicitamente la fondatezza degli addebiti mossigli. Infi- ne, per quanto attinente alle dimissioni, esse, già prean- nunciate, erano da considerarsi come pienamente perfezionate al momento della loro ricezione da parte della società e nessuna manifestazione di volontà contraria era pervenuta al datore di lavoro prima che questo fosse venuto a conoscenza dell'atto da revocarsi. Della decisione il RD chiede la cassazione con ricorso affidato a un motivo. La società in- timata si è costituita con procura. Motivi della decisione: - denunciando insufficiente eCon l'unica ragione di censura contraddittoria motivazione in punto di giustificatezza e legittimità del recesso il ricorrente deduce che il tribu- nale, pur avendo nella sostanza ritenuto la natura discipli- nare del licenziamento, tanto da dilungarsi sulla necessità o meno di assicurare al dirigente le garanzie procedimentali di cui all'articolo 7 della legge numero 300 del 1970, ha poi totalmente omesso di valutare la fondatezza degli adde- biti che lo avrebbero giustificato, non tenendo in alcun conto la circostanza, pienamente comprovata che, successiva- 4 mente alla intimazione di recesso, esso ricorrente continuò a partecipare alle decisioni aziendali, derivandone che nes- suna lesione del vincolo fiduciario si era verificata. D'al- tra parte era emerso chiaramente che il mancato raggiungi- mento degli obiettivi prefissati tra il datore di lavoro e il dirigente non poteva ascriversi a quest'ultimo ma a so- pravvenute difficoltà che imposero di modificare la strate- gia commerciale della azienda. In questo senso erano le di- chiarazioni del teste Luzzi, uniche riportate nella motiva- zione della sentenza, essendosi in questa pretermesse altre tra loro collimanti, secondo le quali la notizia del licen- ziamento del RD si era conosciuta in momento di gran lunga precedente a quello della adozione del relativo prov- vedimento. La critica è totalmente infondata. Va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto si assume dal ricorrente, il giudice di merito non ha affatto attri- buito al licenziamento la pretesa natura disciplinare. Vero è che il giudice di merito si è diffusamente soffermato sul- la questione della applicabilità del disposto dell'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori nella ipotesi di risoluzione da parte del datore di lavoro del rapporto con il dirigente, quando questa sia fondata su ragioni disciplinari. Peraltro, ciò ha chiaramente fatto esclusivamente per rispondere alla specifica doglianza con la quale si era sostenuta la opera- tività delle garanzie dettate dalla norma in questione anche per la ipotesi di licenziamento disciplinare intimato a un 5 dirigente e con argomentazioni svolte su un piano meramente teorico e prima ancora di affrontare l'esame della ravvisa- bilità, nel concreto, di motivi del recesso non corrispon- denti a quelli posti a fondamento del provvedimento. Dedica- ta a questo problema è invece la ulteriore parte della moti- vazione della sentenza impugnata, nella quale si dà atto che la risoluzione del rapporto era effettivamente "legata al mancato raggiungimento di quegli obiettivi commerciali che lo stesso dirigente aveva sottoscritto e si era impegnato a perseguire all'atto dell'assunzione e successivamente nel corso del rapporto", ulteriormente precisandosi in maniera analitica il contenuto dei programmi non conseguiti (rag- giungimento di un determinato fatturato, acquisizione di nuovi clienti ed altro), a fronte dei quali si era previsto anche un maggiore compenso, ed escludendosi quindi la sussi- stenza di ragioni recondite quali ventilate con l'atto in- troduttivo del giudizio e con quello di appello. E' principio costantemente affermato che la nozione di "giu- stificatezza" del licenziamento del dirigente, ai fini della indennità supplementare spettante alla stregua della con- trattazione di categoria, non si identifica con quella di "giusta causa" o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato ai sensi legge numero 604 del 1966, stante la peculiarità di un rapporto in cui l'aspetto fidu- ciario assume specialmente per il cosiddetto "dirigente - maggiore o di vertice" un'incisiva rilevanza, conseguendo- ne che fatti o condotte non integrabili una giusta causa 1 06 un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai ge- nerali rapporti di lavoro subordinato ben possono giustifi- care il licenziamento del dirigente con disconoscimento del- la indennità supplementare di cui alla contrattazione col- lettiva, allorquando risultino suscettibili di concretizzare valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo in re- lazione al carattere spiccatamente fiduciario di questo. E Il criterio su cui parametrare la validità di tali ragioni è dato dal rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e del divieto del licenziamento discriminatorio o per motivo illecito, con l'utilizzabilità in caso di condotte di par- ziale o inesatto adempimento anche dei generali criteri codicistici di valutazione della gravità dell'inadempimento e fermo restando, in base ai principi generali, l'onere pro- batorio del datore di lavoro in ordine alla veridicità, fon- datezza e idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso (per tutte, Cass., 12 febbraio 2000, n. 1591). Ora, non è revocabile in dubbio che costituisca inadempimen- to, da parte del dirigente, il mancato ottenimento di risul- tati economici e produttivi favorevoli per l'imprenditore, una volta che al loro conseguimento lo stesso si sia, come nella specie, reiteratamente impegnato a meno che, evidente- mente cause esterne ostative e indipendenti dal comportamen- to del dirigente stesso si siano irrimediabilmente frappo- ste. Orbene, nella fattispecie in esame, risulta dalla moti- vazione della sentenza impugnata che, mentre del mancato 7 conseguimento degli impegni assunti è stata fornita ampia dimostrazione, nulla si oppone dal ricorrente circa la sus- sistenza di oggettivi impedimenti che abbiano impedito il raggiungimento dei risultati liberamente concordati. Nè a tale fine può valere il generico richiamo ad "alcune (e im- precisate) difficoltà" di cui alle dichiarazioni rese da un testimone, estrapolate dal contenuto integrale della relati- va deposizione. Quanto poi al fatto che, anche successiva- mente alla intimazione del licenziamento, il ricorrente a- vrebbe partecipato alle decisioni aziendali, si tratta di circostanza che non appare decisiva al fine di far ritenere che non fosse venuto meno l'elemento fiduciario del datore di lavoro nei confronti del ricorrente nella particolare po- sizione dirigenziale, ove si consideri che una tale "parte- cipazione" (indubbiamente ridotta) va riferita temporalmente al successivo periodo di preavviso nel corso del quale il RD fu utilizzato in posizioni non verticistiche. Del ricorso si impone quindi il rigetto, con la condanna del suo proponente alle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente RD NZ a rimborsare alla resistente società TVS le spese del giudizio che liquida in euro. 14,87 oltre euro millesettecen- to per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2001. Il presidente Il consigliere estensore Vuiceus Carson- cchine Mill' hamı ILO, DI A, TASSA Shill VART. 10 533 W. 7 FL8.20 SITE