Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2002, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
80277 OGGETTO: processo civile e Tributario/ 7ricorso per cassazione/Uffici Periferici dell'Amministrazione 05890/0 2 Finanziaria/legittimazione a partecipare al relativo giudizio/esclusione conseguenza/inamumissibilità del ricorso/costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato/irrilevanza IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 000447/2000 Cron. 17210 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Ud.
5.10.2001 Dott. Michele Cantillo Dott. CO Papa Consigliere Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE Sentenza N. 80277 Sul ricorso proposto da: TU CO e AL AR PI,rappresentati e difesi per procura speciale a margine del ricorso per cassazione dall'avv.Ivana Cardola del foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati in Roma nello studio dell'avv. Francesco Amici,piazza Cavour n.17 ricorrente
Contro
Ufficio delle Entrate di S. Benedetto del Tronto, in persona de Ministro pro tempore,rappresentato e difto dall'Avvocatura enera dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma, via de Portoghesi n.12 8 3 9 1 resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.168/10/98, depositata in data 9.11.1998 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito per il resistente Ufficio Finanziario l'avv.Criscuoli; Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo A seguito delle disposte verifiche tributarie e della successiva formazione di distinti processi verbali di constatazione ( l'uno dell'Uffico IVA e l'altro dell'Ufficio II.DD. di S. Benedetto del Tronto) quest'ultimo Ufficio, per quanto in questa sede rileva, notificava in data 3.12.1990 a TU CO ed a AL AR PI - esercenti attività di orafi e di commercio di preziosi in S.Benedetto del Tronto un avviso di accertamento ai fini ILOR per il 1984 ai sensi dell'art.38 comma quarto DPR 600/73,elevando il reddito dichiarato( £. 11.879.000) a £. 186.544.000. L'accertamento veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Ascoli Piceno,la quale,con decisione n.1/01/92,in parziale accoglimento del proposto ricorso, determinava il reddito ai fini IRPEF ed ILOR in £.22.799.000. La decisione veniva impugnata con appello dall'Ufficio nonchè dal TU e dalla AL con appello incidentale inteso ad ottenere la conferma del reddito dichiarato per il 1984 sul presupposto della erroneità della percentuale di ricarico( 51,38%) applicata dall'Ufficio e fatta propria dalla CT di primo grado. Con sentenza n.168/10798 depositata il 9.11.118, la Commissione Tributaria Reginale delle Marche in parziale accoglimento dell'appello 19 dell'Ufficio rideterminava il reddito per l'anno 1984 in complessive £.91.632.000; dichiarava inammissibile l'appello incidentale,rilevando che la parte resistente non si era munita di difensore,pur eccedendo la controversia il limite di £.
5.000.000 previsto dall'art. 12 D.Lg.vo 546/92. Ricorrono per cassazione il TU e la AL,con due mezzi di gravame. Si è costituito l'Ufficio delle Entrate di S.Benedetto al Tronto,in persona del Ministro in carica, chiedendo il rigetto del ricorso e svolgendo attività difensiva all'udienza di discussione. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva ex art.378 cpc,con la quale segnalano anche la connessione del presente ricorso con altro,"iscritto al n.21405/00 RG,pendente fra le stesse parti, avente ad oggetto lo stesso accertamento, seppure riferito all'anno successivo a quello in esame, ma basato sugli stessi presupposti fattuali e giuridici". Motivi della decisione Con un primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.79 comma secondo e dell'art. 12 del D.Lgs.vo 546/1992, anche in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Osservano i ricorrenti che la CTR ben avrebbe potuto ordinare la regolarizzazione della costituzione ma che il mancato invito a munirsi di un difensore tecnico entro un termine perentorio non può produrre effetti per la parte che si difenda personalmente;
erroneamente quindi sarebbe stata dichiarata la inammissibilità del proposto appello incidentale. Con un secondo motivo i ricorrenti deducono omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,quanto alla misura della percentuale di ricarico - erroneamente applicata dall'Ufficio sulla base di quanto dichiarato dai contribuenti in epoca successiva a quella presa in considerazione dall'accertamento ora in M esame - e quanto alla ritenuta disponibilità di maggiori redditi per £.128.000.000 nel 1984 sulla base di un generico parere dell'UTE( concernente la spesa di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà di essi ricorrenti) per nulla assimilabile ad una stima del costo dei lavori eseguiti nell'anno 1984 e comunque senza tenere conto dei costi e delle spese sostenute per la produzione del reddito. Il ricorso deve,conformemente alla richiesta del PM,essere dichiarato inammissibile. Va rilevato che è stato evocato nel presente giudizio l'Ufficio periferico che ha emesso l'atto impugnato e non il Ministero delle Finanze, in persona del ministro in carica, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Infatti, il ricorso per cassazione risulta notificato,in data 22.12.1999, al solo Ufficio delle Entrate di S. Benedetto del Tronto,già Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, in persona del Direttore pro tempore. Ciò posto,va osservato che la instaurazione del rapporto giuridico processuale in questa sede non può ritenersi regolarmente avvenuta,in quanto la legittimazione dei singoli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria a curare la rappresentanza e la difesa dell'amministrazione stessa rimane circoscritta, giusta la previsione dell'art. 12 D.Lgs.vo 546/92,ai soli giudizi di primo e di secondo grado( in quest'ultimo essendo peraltro l'A.F. solo facultata - ai sensi dell' art.12 comma quarto D:Lgs.vo cit. - ad avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato). Al contrario, per il giudizio di cassazione trova applicazione per quanto concerne la rappresentanza e la difesa dello Stato e quindi la M individuazione del soggetto legittimato ad agire ed a contraddire -la normativa di ordine generale circa la rappresentanza e la difesa dello Stato fissata dall'art. 11 comma primo RD 1611/1933 citato. Ciò comporta la irrilevanza della avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria(nella specie,dell'Ufficio delle Entrate di S. Benedetto del Tronto,in persona del Ministro in carica). Invero, la costituzione in giudizio della parte può sanare un vizio di notificazione dell'atto,per raggiungimento dello scopo dell'atto stesso,ma non anche il vizio nascente dalla erronea vocatio in ius di un soggetto non legittimato,in quanto privo - come appunto accade per gli Uffici periferici dell'Amministrazione Finanziaria di soggettività esterna ai fini del -> giudizio di cassazione. l'orientamento di exlegittimità( Al riguardo plurimis,Cass.6034/98;12315/1999;657/2000; 8714 2001) è ormai del tutto consolidato e dallo stesso non vi è ragione per discostarsi. L'accertata inammissibilità del ricorso ha carattere assorbente e preclusivo di ogni altra questione proposta dalle parti con i rispettivi atti difensivi. Le ragioni della decisione consigliano la compensazione delle spese di questo giudizio.
PQM
compensate le spese del present Dichiara inammissibile il ricorso giudizio. A I Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2001 R 5 A 6 . T 8 N U 9 1 - Il Consigliere estensore Il Presidente B / I B 4 / R . 6 L T 2 L . A R . . P A . B I D A R T L IL CANCELLIERE C1 E E 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA D T 3 1 I Innocenzo Battista A S . N Oggi 23 APR. 2002/ N M E S I A IL CANCELLIERE C1 Innocence Battista