Sentenza 23 maggio 2023
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 35682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35682 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Genova, ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare e di semilibertà presentate da GI NO. A ragione della decisione osserva che il condannato non ha ancora espiato la quota pena riferita al delitto ostativo di prima fascia (anni sei di reclusione). 2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, NO deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge sia Penale Sent. Sez. 1 Num. 35682 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 23/05/2023 in riferimento all'art. 47-ter Ord. pen. che ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2019. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente attribuito decisiva rilevanza alla natura ostativa di uno dei reati in esecuzione, quello previsto dall'art. 416-bis cod. pen., senza applicare principio indicato nella già citata pronuncia della Consulta in forza del quale l'inesistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, il cui accertamento è rimesso alla valutazione in concreto da parte del giudice procedente, rende concedibile i benefici penitenziari anche ai condannati per reati ostativi di prima fascia, a prescindere dalla collaborazione con la giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte. 1. Preliminarmente va precisato che, contrariamente a quanto indicato da Procuratore generale nelle sue conclusioni, nel caso in g esame è pacifico che NO deve ancora scontare una pena residua inferiore a quella prevista per l'ammissione ai benefici richiesti, in disparte dalle limitazioni imposte per i reati ostativi di cui all'art.
4-bis Ord. pen. Si legge nell'ordinanza impugnata che NO deve scontare una pena di anni 6, mesi 7 e giorni 15 di reclusione, di cui 6 per delitto ostativo di prima fascia, e che, in espiazione pena dal 30 maggio 2018, ha già ottenuto 360 giorni di liberazione anticipata sicché alla data del provvedimento impugnato (7 settembre 2022) doveva scontare una pena largamente inferiore ai quattro anni. 2. L'art.
4-bis Ord. pen., nel testo antecedente al d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, prevedeva, al primo comma, una presunzione di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per reati "ostativi di prima fascia" che non collabori con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. Proprio in virtù di tale presunzione - assoluta, non essendo superabile se non dalla collaborazione stessa - la disposizione comportava che le richieste di concessione di misure alternative proposte da soggetto non collaborante dovessero dichiararsi in limine inammissibili. Le uniche eccezioni erano rappresentate dai casi di collaborazione impossibile o irrilevante di cui al comma 1-bis della medesima disposizione. Con progressivi interventi della Consulta, si è limitata la rigida portata di tale esclusione. Invero, la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, con perimetro applicativo limitato ai permessi premio, ha dichiarato l'illegittimità 2 costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui non prevedeva che per i delitti ivi contemplati potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. A seguito di tale pronuncia è rimasta intatta l'ostatività della mancata collaborazione con la giustizia quanto alla concessione delle misure alternative e della liberazione condizionale. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti chiarito che gli effetti della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale non si applicano analogicamente a benefici diversi dal permesso-premio, cui soltanto, a tenore della motivazione è limitata la portata della decisione. (Sez. 1, n. 17100 del 01/04/2021, Gallico, Rv. 281416 - 01). Con riferimento alla liberazione condizionale, questa Sezione, con l'ordinanza n. 18518 del 2020, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter Ord. pen., e dell'art. 2 d. I. n. 152 del 1991, convertito con modifiche nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludevano che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, potesse essere ammesso alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia. La Corte costituzionale, con la "ordinanza-monito" n. 97 del 2021, riteneva di rinviare la trattazione del procedimento di un anno per consentire al Parlamento di raggiungere un diverso punto di equilibro tra gli opposti interessi in gioco, ritenuto - ma non dichiarato - incostituzionale quello sottoposto al suo esame in ragione della ostatività conseguente alla mancanza di collaborazione con la giustizia e dalla quale consegue l'impossibilità di «sperare nella fine della pena». La Consulta evidenziava, tra le ragioni a sostegno della sospensione del giudizio, che «la normativa risultante da una pronuncia di accoglimento delle questioni, conchiusa nei termini proposti dal giudice a quo, [avrebbe dato] vita a un sistema penitenziario caratterizzato, a sua volta, da incoerenza». Invero, in caso di accoglimento delle questioni sottoposte al suo esame, i condannati non collaboranti, che potevano vedersi valutare nel merito l'istanza di permesso premio a seguito della sentenza n. 253 del 2019, avrebbero potuto accedere anche al procedimento di ammissione alla liberazione condizionale;
tuttavia, sarebbe rimasto loro inibito l'accesso alle altre misure alternative, ossia a quelle misure che «normalmente segnano, in progressione dopo i permessi premio, l'avvio verso il recupero della libertà». 3 In pendenza della nuova udienza è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che ha tra l'altro previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'art.
4-bis Ord. pen. Con l'ordinanza n. 227 del 2022, la Consulta ha restituito gli atti alla Corte di cassazione, ritenendo che spettasse al giudice a quo verificare l'influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate e procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza. Invero, «si è in presenza di una modifica complessiva della disciplina interessata dalle questioni di legittimità costituzionale in esame e, per quel che qui particolarmente interessa, di una trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante». 2. Il procedimento in esame-non concerne l'istituto direttamente interessato dalla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale. Tuttavia, come già osservato nella recente sentenza di questa Corte n. 15196 del 1.2.2023 2, 2"le ragioni di ordine sistematico evidenziate dall'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale persuadono della necessità di attualizzare nei procedimenti pendenti il vaglio sulla concedibilità delle misure alternative. In effetti, il non liquet della Consulta si giustifica per l'esigenza di non compromettere la razionalità di un sistema che, in caso di assenza di collaborazione o in mancanza dei presupposti della collaborazione impossibile o irrilevante, avrebbe visto la possibilità di esaminare nel merito l'istanza di permesso premio e la liberazione condizionale, e non anche tutto ciò che sta nel mezzo delle due tappe che - idealmente - segnano l'avvio e la conclusione del percorso rieducativo extramoenia, ossia le misure alternative. In tal modo, anche per la normativa relativa alle misure alternative, la Corte costituzionale ha rimarcato un'evidente tensione con principi costituzionali per quanto attiene alla presunzione assoluta di appartenenza al sodalizio riconnessa alla mancanza di collaborazione, in ragione dell'ipotetica irragionevolezza e contrarietà al finalismo rieducativo di un sistema che non preclude, alla stregua di quest'ultimo presupposto, né l'avvio del percorso rieducativo né la sua conclusione, ma che non favorisce la progressione in itinere nel trattamento, interrompendolo bruscamente. Pertanto, la restituzione degli atti da parte della Consulta convince questa Corte dell'impossibilità di esaminare la legittimità del provvedimento impugnato sulla base della pregressa normativa, considerata altresì la richiesta del Giudice delle Leggi di riesaminare i presupposti della questione di legittimità costituzionale sollevata, nel relativo procedimento, alla luce dello ius superveniens". 4 Il Presidente 3. La novella del 2022 richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione, infatti, non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso. In questa attività, il Tribunale di sorveglianza dovrà avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art.
4 -bis Ord. pen., introdotti con legge n. 199 del 2022. 4. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova affinché valuti nel merito l'istanza del ricorrente alla luce dello ius superveniens.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio sorveglianza di Genova. Così deciso, in Roma il 23 maggio 2023 Il Consigliere estensore per nuovo giudizio al Tribunale di