Sentenza 12 febbraio 2013
Massime • 1
La cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere una autonoma condotta, nella reciproca consapevolezza di contribuire con l'azione od omissione altrui alla produzione dell'evento non voluto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che sussiste la sinergia psicologica richiesta dall'art. 113 cod. pen., nell'ipotesi in cui gli imputati, benché avvertiti della pericolosità del loro comportamento e ben rappresentandosi che i pallini da caccia avrebbero potuto attingere le persone presenti nelle vicinanze, avevano continuato ad esplodere insieme alcuni colpi di fucile, così da violare contemporaneamente le norme di prudenza caratterizzanti l'attività venatoria ed avevano attinto la vittima, causandole lesioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2013, n. 16978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16978 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2013 |
Testo completo
M 72 16 9 78 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Udienza Pubblica del 12.02.2013 Sentenza n. 371/2013 REG. GEN. n. 7409/2012 Composta dai Sigg.ri dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Presidente dott. GIACOMO FOTI Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA Consigliere rel. dott. FELICETTA MARINELLI Consigliere dott. LUCA VITELLI CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: n. il 21.04.1932 1. RC IO n. I'1.06.1934 2. SU TI avverso la sentenza n. 101/112 del Giudice di Pace di Guspini del 3.11.2011. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 12 febbraio 2013 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. -1. RITENUTO IN FATTO RC IO e SU TI ricorrono in Cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, del Giudice di pace di Guspini di condanna alla pena di € 1.200,00 di multa ciascuno in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 590 cod. pen.. In breve il fatto per una migliore intelligenza dei motivi del ricorso. La minore IA EB RI, all'epoca di anni nove, il giorno 7.12.2003, si trovava nella campagna di Villacidro località S'Enna e' Seddus con la propria famiglia intenta a raccogliere olive ed a svolgere altre attività agricole e di allevamento, nelle vicinanze erano presenti anche gli odierni ricorrenti intenti all'attività venatoria.La madre della minore, TA LA, avvertiti dei colpi d'arma da fuoco, provenienti dal luogo ove si trovavano i cacciatori (poi riconosciuti in aula nelle persone degli imputati), li avvisava che erano caduti dei pallini e chiedeva loro di non sparare nella zona in cui si trovavano essa ed i suoi familiari e di allontanarsi. Richiesta del tutto disattesa tant'è che i pallini continuavano a cadere. Sta di fatto che di lì a poco la minore gridava lamentandosi ed i genitori costatavano delle lesioni al volto della medesima. A tanto, IA DO, padre della bambina, raggiungeva gli imputati, qualificatosi come carabiniere, chiedeva loro i documenti, ma essi si rifiutavano e si allontanavano dal posto, nonostante le resistenze dei familiari della minore, in auto, la cui targa venne annotata dalla TA,. In sentenza il Giudice, sulla base del referto ospedaliero e del certificato del medico curante, ha ritenuto che la lesione subita dalla IA EB RI consistono in un eritema o arrossamento in zona clavicolare con presenza di una rosa di puntini bianchi riconducibili ad impatto di pallini da caccia. RC EO denuncia vizio di motivazione in relazione all'applicazione della disposizione di cui all'art. 40 cod. pen. e mancata assunzione di prova decisiva, nonché violazione di legge con riferimento all'art. 110 cod. pen.. Si deduce che, in ordine alla causa della produzione delle lesioni repertate, ed al fine di poter accertare se effettivamente una eventuale rosa di pallini in caduta potesse essere considerata la causa dell'eritema, ha chiesto che venisse disposta perizia balistica, ma il Giudice non solo non motiva il mancato accoglimento di tale richiesta ma non ne fa proprio menzione. Dunque la rilevanza causale del fatto non è stata accertata in termini di assoluta certezza o, quantomeno, con alto grado di probabilità. Né, per altro, in sentenza è stato individuato chi dei due cacciatori abbia esploso la fucilata che ha causato le lesioni. -2- Ly SU TI ripropone lo stesso motivo del coimputato relativamente al rigetto dell'istanza con cui si era richiesta la perizia balistica e medico legale per accertare se l'eritema, evidenziato nel referto medico, possa qualificarsi malattia ai sensi dell'art. 590 cod. pen.. Inoltre, con un secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, atteso che la leggerezza dei pallini, inidonea a procurare ferite o altro su una persona, era tale che sussiste la impossibilità di prevedere l'evento. Con un terzo motivo si denuncia altro vizio di motivazione risultante anche dall'esame del IA DO in relazione alla ritenuta partecipazione del SU. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi esposti sono infondati sicché il ricorso va rigettato. La motivazione della sentenza impugnata, in punto di accertamento del nesso causale tra la condotta colposa ascritta agli imputati e l'evento lesivo, è indenne da qualsiasi censura avendo il giudice congruamente posto in evidenza gli elementi fattuali, che considerati nel contesto di tempo e di luogo in cui si sono verificati, non lasciano dubbi di sorta sul dato che l'eritema e l'arrossamento in zona clavicolare riscontrate sulla bambina siano stati prodotti da pallini da caccia sparati dai fucili di cui erano in possesso i ricorrenti e da essi utilizzati per finalità venatorie in quel frangente. D'altronde la confutazione delle dichiarazioni testimoniali delle persone presenti sui luoghi, nonché l'accertamento delle lesioni, concernono un giudizio sul fatto e sulla valutazione dei risultati probatori, non consentito in questo giudizio. In ordine al mancato accoglimento della richiesta di disporre una prova balistica ritenuta decisiva, si osserva, al di là della non menzione di tale richiesta in motivazione, questa Corte ha costantemente affermato che, affinché una prova possa ritenersi decisiva, da sola deve destabilizzare le altre e farne, così, perdere la valenza probatoria. Sul punto vale ribadire che il principio dell'«oltre il ragionevole dubbio>> rappresenta il limite della libertà di convincimento del giudice, apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, confinanti con l'arbitrio. Questa Corte ha costantemente affermato (Cass. IV 3.10.2002, Albissini, RV 222862; Cass. IV 25.9.2002, Amato, RV 222931; Cass. IV 2.10.2002, Giardina, RV 222934; vedi altresì Cass. I 2.3.1992, Di Palma, RV 189683) il principio secondo cui il ricorso, da parte del giudice, a ipotesi o illazioni, ai fini della formazione e della 3 le motivazione del proprio convincimento, è da considerare certamente vietato quando, mediante dette ipotesi o illazioni, si voglia costruire una prova positiva di colpevolezza;
non può, invece, ritenersi vietato quando, in presenza di elementi di per sé idonei a dimostrare la colpevolezza, ne vengano dalla difesa prospettati altri di cui si assuma l'idoneità a neutralizzare la valenza dei primi. In tal caso, infatti, il giudice (analogamente a quanto si verifica, in termini rovesciati, allorché egli deve valutare gli indizi a carico), è non solo facoltizzato, ma addirittura tenuto a prospettarsi quelle che possono apparire ragionevoli e plausibili ipotesi alternative atte ad escludere la detta idoneità. Solo la irragionevolezza e la conseguente implausibilità di tali ipotesi, quindi, e non il semplice fatto della loro prospettazione a sostegno dell'iter motivazionale seguito dal giudice può dar luogo a censura in sede di legittimità; inoltre (vedi Cass. I 13.3.1992, Di Leonardo, RV 189724) si è anche affermato che, in sede di motivazione della sentenza di condanna, la prospettazione di ipotesi deve ritenersi certamente vietata quando il giudice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza dell'imputato. Un tale divieto, però, non sussiste né potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici atti a dimostrare la detta colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza. In tale caso, infatti, il giudice altro non potrà né dovrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanza siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata esclusivamente sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa. Ed è in riferimento a tale principio che il Collegio ritiene certamente "non decisiva" la richiesta prova della perizia balistica, in quanto nel contesto delineato in cui si è verificato l'evento, come risultato provato e causato dagli elementi acquisiti, essa è del tutto superflua. Piuttosto, con riferimento alle altre censure avanzate da entrambi i ricorrenti, poiché è stato contestato il concorso di persone, disciplinato dall'art. 110 cod. pen. applicabile solo ai reati dolosi, tale contestazione (...per avere in concorso tra loro...) va correttamente inquadrata, vertendosi in un caso di delitto colposo, nell'ipotesi di cui all'art. 113 cod. pen.. Relativamente a tale rilievo, occorre, però, chiarire quale sia la reale portata della norma in questione nell'ambito delle fattispecie d'evento a forma libera come quella di cui all'art. 590 cod.pen. che qui interessa. les In proposito in dottrina vengono sostenute, con diverse sfumature, due tesi di fondo. Secondo l'una l'art. 113 c.p., eserciterebbe una mera funzione di modulazione di disciplina, nell'ambito di situazioni nelle quali già si configura la responsabilità colpevole sulla base dei principi generali in tema di imputazione oggettiva e soggettiva: orientamento determinato, al fondo, dal timore che applicazioni disinvoltamente estensive possano vulnerare il principio di colpevolezza. L'altra tesi, invece, reputa che la disciplina della cooperazione colposa eserciti una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte. Tale ultimo indirizzo è implicitamente accolto nella giurisprudenza di questa Corte. Esso è senz'altro aderente alle finalità perseguite dal codificatore che, introducendo la disciplina di cui si discute, volle troncare le dispute esistenti in quell'epoca, esplicitando la possibilità di configurare fattispecie di concorso anche nell'ambito dei reati colposi. Tale indirizzo interpretativo trova pure sicuro conforto nella disciplina di cui all'art. 113 cod.pen., comma 2 e art. 114 cod. pen., che prevedono, nell'ambito delle fattispecie di cooperazione, l'aggravamento della pena per il soggetto che abbia assunto un ruolo preponderante e, simmetricamente, la diminuzione della pena per l'agente che abbia apportato un contributo di minima importanza. Tale ultima contingenza, evocando appunto condotte di modesta significatività, sembra attagliarsi perfettamente al caso di condotte prive di autonomia sul piano della tipicità colposa e quindi non autosufficienti ai fini della fondazione della responsabilità colpevole. Dunque, riconosciuta singolarmente la natura realmente colposa del rimprovero rivolto a tutti e due gli imputati, è senz'altro possibile ricorrere all'applicazione dell'art. 113 cod.pen.. Non manca, infatti, nell'animus degli imputati la consapevolezza della convergenza dell' altrui condotta, requisito essenziale richiesto proprio dalla disciplina dell'art. 113 cod. pen.. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 11.3.99 n. 5) "il paradigma della cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire con l'azione o omissione altrui alla produzione dell'evento non voluto"; si rileva che, nel caso sottoposto all'esame della corte, tale "sinergia psicologica" sussiste, poiché gli imputati, 1 5. by avendo ognuno di essi contemporaneamente abbia violato norme di prudenza caratterizzanti l'esercizio dell'attività venatoria, nonostante fossero stati avvertiti della pericolosità del loro comportamento, hanno continuato insieme ad esplodere alcuni colpi di fucile ben rappresentandosi che i pallini da caccia avrebbero potuto attingere le persone presenti nelle vicinanze, e, quindi, consapevolmente dal fatto illecito altrui. Né al caso di specie può trovare applicazione la disposizione normativa di cui all'art. 41 cod. pen. del "concorso di cause indipendenti". Ebbene, ritenuto in fatto, che più pallini attinsero la parte offesa IA RI EB, e che, sebbene non sia stato accertato da quale dei due fucili siano stati sparati, stante, per come già detto, la formulazione di un'imputazione plurisoggettiva riguardante entrambi gli imputati, la disciplina del c.d. "concorso di cause indipendenti” di cui all'art. 41 cod. pen., poteva, in ipotesi, essere utilizzata qualora il giudicante, una volta accertato il nesso causale tra il comportamento di uno dei due soggetti e l'evento, avesse parimenti ritenuto la sussistenza di una concorrenza causale simultanea e come tale l'avesse reputata ininfluente. L'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 41, 1° comma cod.pen., discende dalla mera osservazione, ritenuta l'idoneità di ognuna delle condotte di determinare l'evento, dell'impossibilità di individuare quale delle cause, simultanee e concorrenti, abbia determinato da sola l'evento. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 12 febbraio 2013. It Consigliere estensore Il Presidente Claudje D'Isa Carlo Giuseppe Brusco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 APR. 2013 M E R P U IL-FUNZIONARIO GIUDIZIARIO S Giulio Maa TIBERIO E N O -6.