Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2004, n. 46543
CASS
Sentenza 4 ottobre 2004

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In tema di cause di giustificazione, costituisce giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimitàove sorretto da motivazione congrua e logica, quello riguardante le circostanze atte ad integrare o ad escludere la configurabilità della scriminante dello stato di necessità. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione, in relazione alla contestazione di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso la detta scriminante rilevando che era rimasto dimostrato che il prevenuto aveva avuto la possibilità di non aderire alla richiesta di divenire spacciatore, formulatagli con minacce da parte di fornitori di droga dei quali era debitore a causa dello stato di tossicodipendenza. Era stato altresì evidenziato dal giudice di merito che era stato l' imputato a creare la situazione di pericolo scegliendo di acquistare a credito la droga e che vi era forte sproporzione tra il pericolo corso in caso di rifiuto di "spacciare" e il reato ascrittogli, relativo alla illecita detenzione di due chili di marijuana).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2004, n. 46543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46543
    Data del deposito : 4 ottobre 2004

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