Sentenza 4 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di cause di giustificazione, costituisce giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimitàove sorretto da motivazione congrua e logica, quello riguardante le circostanze atte ad integrare o ad escludere la configurabilità della scriminante dello stato di necessità. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione, in relazione alla contestazione di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso la detta scriminante rilevando che era rimasto dimostrato che il prevenuto aveva avuto la possibilità di non aderire alla richiesta di divenire spacciatore, formulatagli con minacce da parte di fornitori di droga dei quali era debitore a causa dello stato di tossicodipendenza. Era stato altresì evidenziato dal giudice di merito che era stato l' imputato a creare la situazione di pericolo scegliendo di acquistare a credito la droga e che vi era forte sproporzione tra il pericolo corso in caso di rifiuto di "spacciare" e il reato ascrittogli, relativo alla illecita detenzione di due chili di marijuana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2004, n. 46543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46543 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/10/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1251
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 005477/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IE RO N. IL 13/07/1978;
avverso SENTENZA del 05/12/2001 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Con sentenza del 29/11/2000 il G.I.P. del Tribunale di Messina, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Di PI AU colpevole del reato di illecita detenzione e cessione di marijuana e, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, lo condannava, con la concessione delle attenuanti generiche,
alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione e lire 1.500.000 di multa.
A seguito di impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Messina in data 5/12/2001, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sostituiva la pena detentiva inflitta con la corrispondente sanzione sostitutiva della libertà controllata per mesi otto.
Proponeva ricorso per Cassazione il Di PI il quale si doleva del diniego della esimente dello stato di necessità e della attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame infondato e va rigettato.
I giudici hanno escluso che ricorresse in favore del prevenuto, mancandone i presupposti per l'applicazione, l'invocata scriminante dell'art. 54 C.P.. Questa era stata chiesta sul rilievo che il Di PI, a causa della sua tossicodipendenza, aveva contratto un debito con i suoi fornitori di droga i quali lo avevano minacciato, tanto da averlo violentemente picchiato, e lo avevano così costretto a spacciare per loro conto in modo da saldare il dovuto. Secondo il collegio, non poteva affermarsi che il prevenuto non avesse una qualche possibilità di non aderire alla richiesta di divenire spacciatore, sia pure fattagli con modalità violente. Egli si sarebbe potuto sottrarre alle intimidazioni, rivolgendosi alla Forze dell'Ordine ovvero andando via dalla città o anche raccogliendo il denaro dovuto. L'imputato, quindi, non poteva dire di essere stato costretto dalla necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, considerato pure che, innanzi alla Polizia Giudiziaria, aveva ammesso che, allorquando aveva reagito minacciando di presentare denuncia alle Forze dell'Ordine, non era più stato perseguitato Era stato, poi, lo stesso ricorrente a creare la situazione di pericolo, essendo riconducili ad una sua libera scelta l'acquisto della sostanza stupefacente per il suo consumo personale e il mancato saldo di quanto dovuto per le forniture di droga. La corte territoriale ha pure considerato che il Di PI era divenuto spacciatore di circa due chili di marijuana e ha concluso che la diffusione di una quantità di droga di tale consistenza rendeva il fatto da lui commesso del tutto sproporzionato al pericolo che avrebbe corso se si fosse rifiutato di spacciare lo stupefacente. Come si vede, la corte territoriale ha escluso la ricorrenza della causa di giustificazione invocata dal Di PI dopo un esame della di lui condotta ed una valutazione dei dati acquisiti che non possono essere sindacati in sede di legittimità perché giustificati in maniera corretta, congrua e logica.
Neppure censurabile è l'esclusione della attenuante di cui all'art. 73, co. 7, D.P.R. n. 309 del 1990, avendo i giudici del merito fatto applicazione dei principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, hanno ritenuto che per la ravvisabilità della circostanza mancasse il requisito della rilevanza delle prove fornite agli inquirenti o all'autorità giudiziaria per realizzare il risultato, voluto dalla norma, di evitare le ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa Per il collegio, non bastava a tal fine l'ammissione da parte del Di PI delle proprie responsabilità e l'indicazione dei nomi dei fornitori. Era, infatti, mancato quel contributo concreto ed efficace occorrente per neutralizzare l'attività criminosa e che solo poteva qualificare la collaborazione fornita come proficua, non avendo il ricorrente riferito particolari utili a ricostruire la provenienza della droga ovvero indicato i luoghi di scambio della stessa o parlato di contatti dei suoi fornitori con altri o dei posti in cui lo stupefacente era nascosto.
Il giudizio espresso sfugge al sindacato di legittimità. La corte territoriale ha valutato la concretezza e la proficuità della collaborazione prestata dal ricorrente e, all'esito dell'apprezzamento compiuto, ha ritenuto, spiegandone la ragioni con argomentazioni non censurabili, strettamente collegate ai dati fattuali acquisiti, che essa non avesse fatto conseguire quel risultato, richiesto dal legislatore, di idoneità ad interrompere gli effetti dell'attività delittuosa, portando alla sottrazione di risorse ed evitando, così, la commissione di altri delitti. Al rigetto del gravame consegue la condanna del Di PI al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004