Sentenza 22 settembre 1997
Massime • 1
Costituisce violazione dell'art. 1 sexies l. 8 agosto 1985 n. 431 la costruzione, senza autorizzazione, di una strada interpoderale e di alcune piazzole di sosta in zona sottoposta a vincolo e la condanna per tale illecito non è incompatibile sul piano logico (evidenziando così una contraddittorietà della motivazione rilevante ai fini del ricorso per cassazione) con il proscioglimento per il reato di cui all'art. 734 cod. pen., contestato con riferimento ai medesimi fatti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/1997, n. 9965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9965 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UDIENZA PUBBLICA
Dott. UGO BINACCI Presidente del 22/09/97
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " RE RE " N. 2052
3. " LA ON " REGISTRO GENERALE
4. " CE AR " N. 4983/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PA IN n. Sortino 8/4/34;
avverso la sentenza 9/10/96 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. R. Calderoni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. G. Rocchi che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'imputato, in epigrafe indicata, ricorse avverso la sentenza 9/10/96 della Corte di Appello di Catania, che, in parziale riforma della sentenza 30/1/96 del Pretore di Augusta, assoltolo da altre contravvenzioni, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/85, per avere il medesimo realizzato, senza la prescritta autorizzazione, due stradelle di servizio e cinque piazzole, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale - Acc. in Melilli, c. da Terre Bianche 20/2/95.
Denuncia, il ricorrente, contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge penale, per la conferma del giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/85, nonostante l'assoluzione per insussistenza del fatto dai reati di cui al capo a) (art. 20 lett. c legge 47/85) e al capo e) (art. 734 c.p.) e nonostante fosse emerso, relativamente alla "costruzione di una stradella", che l'imputato si era limitato al suo spietramento e, dunque, ad un'attività di manutenzione ordinaria e che l'ulteriore intervento, da lui posto in essere (realizzazione di cinque piazzole destinate a piantazione di ulivi), si era esaurito nell'esercizio di un'attività agro-silvo-pastorale, non soggetta, in quanto tale, ad autorizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'affermazione di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 1 sexies della legge 431/85 è, in primo luogo, sorretta dalla valutazione, da parte dei giudici di merito, di fatti materiali, per effetto dei quali si è verificata una immutazione del precedente stato dei luoghi: fatti consistiti nella realizzazione di due "stradelle" interpoderali e di alcune piazzole. Simili attività, in sè modificative dell'assetto del territorio, non essendo esclusivamente finalizzate alla conservazione e sviluppo di colture agricole, non possono qualificarsi
"agro-silvo-pastorali", per le quali non è necessaria un'autorizzazione amministrativa.
Viene, invece, in rilievo che per essere stati, detti interventi, posti in essere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale, essi sono, da soli, integrativi della fattispecie in esame.
Quanto alle assoluzioni dai reati sub a) (art. 20 lett. c della legge 47/85 e sub e) (art. 734 c.p.) non ha titolo per dolersi l'imputato dell'errore del giudice di merito, non censurato dal p.m., relativamente al primo reato, non potendo dubitarsi che per la costruzione di una strada, sia pur interpoderale, in quanto modificativa di un assetto ambientale, sotto il profilo urbanistico, è necessaria la concessione edilizia.
Non contrasta, invece, sul piano logico con la condanna per il reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/85 l'assoluzione dal reato di cui all'art. 734 c.p., poiché, al di là del concreto apprezzamento dei giudici di merito circa la insussistenza di un deterioramento dello stato dei luoghi, la pronuncia di condanna per la violazione del vincolo paesaggistico - ambientale, secondo il costante indirizzo di questa Corte (sent. 5549/91, 1032/91, 9749/94, 199181/94), trova ampia giustificazione nella considerazione, secondo cui il precetto (nella specie violato) dell'art. 1 sexies cit. si individua non già nel divieto di cagionare distruzione o deterioramento delle bellezze naturali, bensì nel divieto di intraprendere attività aventi, comunque, incidenza sul territorio, senza l'autorizzazione amministrativa. Trattasi, come è noto, di reato di pericolo. Per cui, quand'anche le bellezze del territorio risultassero in concreto non danneggiate, sussisterebbe la violazione in esame per il solo esercizio dell'attività non autorizzata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 1997