Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10357 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
C.C. 68917 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.PR 26/8/1986 REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TABALL B. N. 5 MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE compose dagli Sigg Magistrati: 03 R.G.N. 7170/2000 Presidente Cron. 23110 Enrico Consigliere Rep. Mario Cicala Consigliere Ud. 27.01.2003 Stefano Bielli Consigliere Stefano Schirò Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro le- gale rappresentante, rappresentato e difeso Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro la signora EM TO, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Cor- Netto 1/10, presso l'avvocato Giovanni Persico;
- intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 26 novembre 1998, n. 184/13/1999, depositata il 29 marzo 1999; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2003 dal Cons. Achille Meloncelli;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE سلام CAMPIONE CIVILE N. 68917 50 2 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Federico Sor- rentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 29 marzo 2000 il Ministro delle finanze notifica alla signora EM TO presso lo studio legale Giovanni e Anna Persico, suoi procu- ratori costituiti nel grado di appello, in Genova, Piazza Corvetto 1/10, un ri- corso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regiona- le di Genova 26 novembre 1998, n. 184/13/1999, che ha respinto l'appello della Direzione regionale delle entrate di Genova contro la sentenza della Commissione provinciale di primo grado di Genova n. 563/01/95, che aveva accolto il ricorso della signora EM TO contro il silenzio rifiuto for- matosi sulla sua istanza di rimborso della ritenuta irpef operata dal datore di lavoro sulla somma da lui pagatale a seguito di licenziamento.
1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimità sono i seguenti: "la signora EM TO, lavoratrice dipendente, riceve dal suo datore di lavoro una somma di danaro, liquidata a seguito di transazione per illegitti- mo licenziamento, sulla quale viene effettuata una ritenuta irpef per lire 4.200.000; - il 24 maggio 1994 la signora EM TO chiede alla Direzione regiona- le delle entrate per la Liguria il rimborso dell'irpef ritenuta, formatosi il silenzio rifiuto, la signora TO ricorre alla Commissione tributaria di primo grado di Genova, che accoglie il suo ricorso;
M² - l'appello della Direzione regionale delle entrate per la Liguria è, poi, re- spinto dalla Commissione tributaria regionale di Genova con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 26 novembre 1998, n. 184/13/1999, è così motivata: La decisione di pri- mo grado deve essere confermata, in conformità alla costante giurispruden- za della Corte di cassazione, che con sentenza n. 4672 del 21.4.93 ha affer- mato che le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo non sono in nesso di dipendenza ma di mera occasionalità rispetto al rappor- to di lavoro, sicché non hanno natura retributiva>>.
2.1. Il ricorso del Ministro delle finanze è sostenuto con un solo motivo di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese giudiziali.
3. La signora EM TO non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il Ministro delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art.
6.2 e dell'art. 48 DPR 22 dicembre 1986, n. 917. 4.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che con l'entrata in vigore del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, si sarebbe fatta chiarezza su talune for- me di indennità sulle quali precedentemente erano sorti dubbi relativi all'at- tribuzione all'una piuttosto che all'altra forma di imposizione. Tale normati- va introdurrebbe un "aliquid novi" rispetto alla previgente disciplina dettata ML dal DPR 29 settembre 1973, n. 597. Infatti, essa ricondurrebbe sotto il pro- filo tributario la distinzione civilistica tra danno emergente e lucro cessante, con differente valenza ai fini impositivi a seconda del titolo del danno e re- cupererebbe all'IRPEF una categoria di proventi che nel previgente sistema impositivo ne era esclusa, cioè le indennità a carattere risarcitorio del lucro cessante.
4.3. Il motivo è fondato. Infatti, l'art.
6.2 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che le indennità conseguite, anche in via transattiva, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costitui- scono redditi della stessa categoria di quelli perduti e sono, quindi, imponi- bili, mentre si sottraggono ad imposizione le somme percepite allo scopo di reintegrare il patrimonio del lavoratore dipendente. Al riguardo si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte sul tema si è evoluta secondo le seguenti linee: a) già nel 1997 con sentenza 11 ottobre 1997, n. 9893, si era fissato il principio di diritto secondo cui le somme percepite, anche in via transat- tiva, dal contribuente a titolo di risarcimento costituiscono reddito imponibi- e nei limiti in cui siano destinate a reintegrare il danno subitole solo se - dalla mancata percezione di redditi>>; b) di due anni successivi è la sentenza 14 dicembre 1999, n. 14008, che si è orientata in una direzione opposta a quella precedente, ma successi- vamente non più percorsa, cosicché la sentenza del 1999 è rimasta isolata;
infatti, negli anni successivi è stato riconfermata l'interpretazione fornita nel 1997, come mostrano le sentenze qui di seguito menzionate;
M c) con sentenza 28 luglio 2000, n. 9950, si è, infatti, tornato ad af- fermare che in forza dell'art. 6, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite - anche se in via transattiva - dal prestatore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenzia- mento, costituiscono reddito da lavoro dipendente e quindi, come tale, sog- getto a tassazione>>; d) con sentenza 2 febbraio 2001, n. 1467, si è, poi, stabilito che l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato corrisposta, sulla base della contrattazione collettiva, ai dirigenti di azienda incorsi in li- cenziamento da ravvisarsi privo di giustificazione, in base alla normativa dianzi richiamata, in tanto può essere riscontrata tassabile, in quanto risulti accertata la relativa fattuale destinazione a coprire un danno consistito nella perdita di redditi (delle retribuzioni che sarebbero state percepite nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro), e non un pregiudizio diverso>>; e) con sentenza 28 ottobre 2001, n. 14241, si è ribadito che ...le somme percepite del contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo se, e nei limiti in cui, abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi>> e che ...la di- sposizione dell'art. 6, comma 2, d.p.r. 22.XII. 1986 n. 917, legittima la A tassazione delle somme percepite per le causali in essa considerate, e, in particolare, a titolo risarcitorio, solo se, e nei limiti in cui, si rivelino dirette a reintegrare un danno correlato alla mancata percezione di redditi re- stando, viceversa, intassabile ... ogni risarcimento inteso a riparare un pre- giudizio di natura diversa da quella surrichiamata>>. ML In conclusione, poiché non sussistono ragioni per discostarsi dal pre- valente e consolidato orientamento di questa Corte, si deve riconoscere fon- dato il motivo di impugnazione proposto dal Ministro delle finanze.
5. In base alle precedenti considerazioni il ricorso del Ministro delle finanze dev'essere accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata. Inol- tre, poiché per la soluzione della controversia non si richiedono ulteriori ac- certamenti di fatto, essa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384.1 cpc, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
6. Sussitono giusti motivi perché le spese processuali relative all'intero giudizio siano compensate tra le parti.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della signora EM TO. Le spese processuali relative all'intero giudizio sono compensate tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 27 gennaio 2003. Il Presidente TEMA u l F Il relatore ed estensore DERE D бло Alleloncell 003 -1- 1 LUG. Oygi... ского Аривер 6