Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2026, n. 18202
CASS
Sentenza 20 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione delle disposizioni di cui agli articoli 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen., 517 cod. proc. pen.

    La Corte di appello ha erroneamente escluso una circostanza aggravante tempestivamente contestata dal pubblico ministero. La contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. è avvenuta in data antecedente alla scadenza del termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, allorquando non si era profilata alcuna ipotesi di proscioglimento prevista dall’art. 129 cod. proc. pen. che il giudice avrebbe potuto o dovuto rilevare. Non essendo ancora maturata l’improcedibilità, non sono ravvisabili ragioni ostative a che il pubblico ministero eserciti i poteri conferitigli dall’art. 517 cod. proc. pen.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Contestazione tardiva dell’aggravante e querela: nessuna improcedibilità prima della scadenza dei terminiAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 22 maggio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2026, n. 18202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18202
Data del deposito : 20 maggio 2026

Testo completo