CASS
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Contestazione tardiva dell’aggravante e querela: nessuna improcedibilità prima della scadenza dei terminiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 22 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2026, n. 18202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18202 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di 1. SA AR, nato a [...] il [...]; 2. GL IA AN, nata a San Giovanni in [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere AR Morra;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, che ha chiesto l’annullamento della sentenza ed il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello;
lette le conclusioni rassegnate nell’interesse degli imputati, con le quali si chiede di dichiarare l’inammissibilità del ricorso della Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 ottobre 2025 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di AR SA e IA AN GL per il reato di cui agli articoli 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen., in relazione al furto di energia elettrica, ha escluso Penale Sent. Sez. 5 Num. 18202 Anno 2026 Presidente: CA CO IO LA Relatore: RR AR Data Udienza: 08/05/2026 2 la sussistenza della seconda circostanza aggravante contestata e ha conseguentemente dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati perché l’azione penale non doveva essere proseguita per assenza di querela. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità - di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., suscettibile, come noto, di determinare la procedibilità di ufficio anziché a querela per il reato di furto - era stata contestata dal Pubblico ministero nel corso del procedimento in primo grado ed in particolare all’udienza del 9 febbraio 2023, laddove la dichiarazione di apertura del dibattimento vi era stata in data 9 marzo 2021. Riteneva la Corte di appello, richiamando precedenti pronunce di legittimità, che la contestazione nel corso del giudizio, da parte del Pubblico ministero, della circostanza aggravante della destinazione della cosa sottratta a pubblica utilità potesse ritenersi legittima solo se l’organo dell’accusa non avesse avuto la possibilità di contestare l’aggravante anticipatamente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 per la mancata apertura del dibattimento;
situazione che non si era verificata nel caso in esame. 2. Il ricorso proposto dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro è costituito da un unico motivo con il quale si deduce violazione delle disposizioni di cui agli articoli 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen., 517 cod. proc. pen. perché la Corte di appello avrebbe ritenuto soggetto ad un termine di decadenza il potere del pubblico ministero di contestare la circostanza aggravante in esame ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., laddove, secondo numerose pronunce di questa Corte, nulla si opponeva a che tale contestazione potesse avvenire anche dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della querela indicato dall’art. 85 d. lgs. n. 150 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Come ricordato dalla Procura Generale nella propria requisitoria, il tema relativo alla possibilità da parte del pubblico ministero di contestare la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen. (nella parte in cui fa riferimento alla destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio o a pubblica utilità) successivamente alla scadenza del termine per la proposizione della querela della persona offesa previsto dalla disposizione transitoria di cui all’articolo 85 del d. lgs. n. 150 del 2022, ha recentemente determinato un intervento delle Sezioni 3 Unite di questa Corte che, all’esito dell’udienza del 26 marzo 2026, hanno diffuso la seguente informazione provvisoria: «In tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.». Le Sezioni Unite hanno così deciso di dirimere il contrasto che si era registrato tra le Sezioni semplici di questa Corte in ordine alla possibilità da parte del pubblico ministero di procedere, ex art. 517 cod. proc. pen., alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante nel corso del procedimento, allorché si fosse già profilata una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 3. La questione che aveva dato origine al contrasto tra le Sezioni semplici di questa Corte e che ha poi determinato l’intervento delle Sezioni Unite, tuttavia, non ha incidenza sul caso in esame, giacché, come correttamente evidenzia la Procura Generale di questa Corte, è la stessa Corte di appello di Catanzaro a dare atto che, nel caso sottoposto alla sua valutazione, il pubblico ministero aveva proceduto alla contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., in data 9 febbraio 2023 e, dunque, antecedentemente alla scadenza del termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (30 marzo 2023), allorquando non si era profilata alcuna ipotesi di proscioglimento prevista dall’art. 129 cod. proc. pen. che il giudice avrebbe potuto o dovuto rilevare. Anche l’orientamento incline ad individuare limiti al potere del pubblico ministero di procedere alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante basava specificamente la propria ricostruzione sull’intervenuta improcedibilità del reato nel corso del procedimento per la mancata presentazione tempestiva della querela nei termini previsti: «In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio» (Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 – 01). Nel caso in cui, tuttavia, tale improcedibilità non fosse ancora maturata, come nel caso in esame, non sono ravvisabili ragioni ostative a che il pubblico ministero eserciti i poteri conferitigli dall’art. 517 cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello di Catanzaro deve pertanto essere annullata avendo erroneamente escluso una circostanza aggravante tempestivamente contestata dal pubblico ministero (con incidenza anche sui termini di prescrizione 4 del reato, pari ad anni dodici e mesi sei, per effetto delle due circostanze aggravanti contestate).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso, in data 08/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR RR CO IO LA CA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, che ha chiesto l’annullamento della sentenza ed il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello;
lette le conclusioni rassegnate nell’interesse degli imputati, con le quali si chiede di dichiarare l’inammissibilità del ricorso della Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 ottobre 2025 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di AR SA e IA AN GL per il reato di cui agli articoli 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen., in relazione al furto di energia elettrica, ha escluso Penale Sent. Sez. 5 Num. 18202 Anno 2026 Presidente: CA CO IO LA Relatore: RR AR Data Udienza: 08/05/2026 2 la sussistenza della seconda circostanza aggravante contestata e ha conseguentemente dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati perché l’azione penale non doveva essere proseguita per assenza di querela. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità - di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., suscettibile, come noto, di determinare la procedibilità di ufficio anziché a querela per il reato di furto - era stata contestata dal Pubblico ministero nel corso del procedimento in primo grado ed in particolare all’udienza del 9 febbraio 2023, laddove la dichiarazione di apertura del dibattimento vi era stata in data 9 marzo 2021. Riteneva la Corte di appello, richiamando precedenti pronunce di legittimità, che la contestazione nel corso del giudizio, da parte del Pubblico ministero, della circostanza aggravante della destinazione della cosa sottratta a pubblica utilità potesse ritenersi legittima solo se l’organo dell’accusa non avesse avuto la possibilità di contestare l’aggravante anticipatamente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 per la mancata apertura del dibattimento;
situazione che non si era verificata nel caso in esame. 2. Il ricorso proposto dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro è costituito da un unico motivo con il quale si deduce violazione delle disposizioni di cui agli articoli 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen., 517 cod. proc. pen. perché la Corte di appello avrebbe ritenuto soggetto ad un termine di decadenza il potere del pubblico ministero di contestare la circostanza aggravante in esame ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., laddove, secondo numerose pronunce di questa Corte, nulla si opponeva a che tale contestazione potesse avvenire anche dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della querela indicato dall’art. 85 d. lgs. n. 150 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Come ricordato dalla Procura Generale nella propria requisitoria, il tema relativo alla possibilità da parte del pubblico ministero di contestare la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen. (nella parte in cui fa riferimento alla destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio o a pubblica utilità) successivamente alla scadenza del termine per la proposizione della querela della persona offesa previsto dalla disposizione transitoria di cui all’articolo 85 del d. lgs. n. 150 del 2022, ha recentemente determinato un intervento delle Sezioni 3 Unite di questa Corte che, all’esito dell’udienza del 26 marzo 2026, hanno diffuso la seguente informazione provvisoria: «In tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.». Le Sezioni Unite hanno così deciso di dirimere il contrasto che si era registrato tra le Sezioni semplici di questa Corte in ordine alla possibilità da parte del pubblico ministero di procedere, ex art. 517 cod. proc. pen., alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante nel corso del procedimento, allorché si fosse già profilata una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 3. La questione che aveva dato origine al contrasto tra le Sezioni semplici di questa Corte e che ha poi determinato l’intervento delle Sezioni Unite, tuttavia, non ha incidenza sul caso in esame, giacché, come correttamente evidenzia la Procura Generale di questa Corte, è la stessa Corte di appello di Catanzaro a dare atto che, nel caso sottoposto alla sua valutazione, il pubblico ministero aveva proceduto alla contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., in data 9 febbraio 2023 e, dunque, antecedentemente alla scadenza del termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (30 marzo 2023), allorquando non si era profilata alcuna ipotesi di proscioglimento prevista dall’art. 129 cod. proc. pen. che il giudice avrebbe potuto o dovuto rilevare. Anche l’orientamento incline ad individuare limiti al potere del pubblico ministero di procedere alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante basava specificamente la propria ricostruzione sull’intervenuta improcedibilità del reato nel corso del procedimento per la mancata presentazione tempestiva della querela nei termini previsti: «In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio» (Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 – 01). Nel caso in cui, tuttavia, tale improcedibilità non fosse ancora maturata, come nel caso in esame, non sono ravvisabili ragioni ostative a che il pubblico ministero eserciti i poteri conferitigli dall’art. 517 cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello di Catanzaro deve pertanto essere annullata avendo erroneamente escluso una circostanza aggravante tempestivamente contestata dal pubblico ministero (con incidenza anche sui termini di prescrizione 4 del reato, pari ad anni dodici e mesi sei, per effetto delle due circostanze aggravanti contestate).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso, in data 08/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR RR CO IO LA CA