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Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2023, n. 26755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26755 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EV IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Alessandro Guerriero, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26755 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 11/04/2023 t RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di QU FA per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sei motivi. Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato annullamento della sentenza di primo grado per difetto di motivazione in merito ai diversi punti evidenziati con il gravame di merito. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione della cosa sottratta alla pubblica fede, evidenziandosi come oggetto di contestazione fosse quella, diversa, della violenza sulle cose, sulla cui ricorrenza peraltro la pronunzia di primo grado aveva omesso qualsiasi valutazione, procedendo altresì al bilanciamento esclusivamente tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, senza considerare l'aggravante in questione. Conseguentemente doveva ritenersi non riconosciuta l'aggravante e il reato improcedibile per difetto di querela. Gli stessi vizi vengono denunziati anche con il terzo motivo, con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità degli accertamenti compiuti dai tecnici della compagnia elettrica in quanto eseguiti senza il rispetto delle garanzie di cui all'art. 360 c.p.p. Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla affermata responsabilità dell'imputato, apoditticamente ritenuto risiedere nell'immobile che usufruiva dell'abusivo allacciamento alla rete elettrica in difetto di alcuna evidenza in tal senso e nonostante sia stato documentato nel giudizio di primo grado che egli e il suo nucleo familiare risulterebbero residenti ad altro indirizzo. E gli stessi vizi vengono dedotti anche con gli ultimi due motivi, con i quali si censura il riconoscimento della contestata recidiva e la conferma della dosimetria della pena sulla base della mera evocazione dei precedenti penali dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali sollevate con il primo ed il terzo motivo, che sono peraltro inammissibili. Manifestamente infondata è quella avanzata con il primo motivo, atteso che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche L t integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). Quanto all'eccezione di inutilizzabilità dedotta con il terzo motivo, la stessa si rivela anzitutto generica nella misura in cui non si confronta con le argomentazioni articolate dalla Corte territoriale per respingere quella, analoga, proposta con il gravame di merito. In secondo luogo è appena il caso di osservare che la prova del fatto si fonda su quanto accertato dalla p.g. operante e dalla stessa documentato, attività che non ha comportato alcuna alterazione dello stato dei luoghi ed è pacificamente riconducibile a quella descritta negli artt. 348 e 354 c.p.p., non costituendo perciò accertamento tecnico non ripetibile. E' invece irrilevante che per ragioni di sicurezza i tecnici» quali hanno assistito gli operanti ai sensi del quarto comma della prima delle due disposizioni citate abbiano dovuto provvedere alla bonifica degli allacci abusivi, posto che proprio in vista di tale necessità 51 la p.g. ha proceduto a compiere d'iniziativa gli opportuni accertamenti e rilievi nella corretta applicazione del secondo comma del citato art. 354. 3. Colgono invece nel segno il secondo e quarto motivo. E' pacifico che l'aggravante contestata all'imputato è quella di cui all'art. 625 n. 2) c.p. Ed in proposito, con il gravame di merito, il ricorrente aveva eccepito come il giudice di primo grado non avesse argomentato sulla configurabilità della medesima, ma soprattutto, che, non avendola posta in bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche, dovesse ritenersi l'avesse implicitamente esclusa. Non è agevole decifrare la risposta fornita dalla sentenza a tali obiezioni. La Corte territoriale, infatti, ha anzitutto ritenuto la sussistenza della diversa aggravante di cui all'art. 625 n. 7), che certamente non ha costituito oggetto di contestazione, nemmeno in fatto, come apparentemente ritenuto dai giudici dell'appello, i quali non hanno tenuto conto dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, alla luce dei quali deve escludersi che la contestazione del delitto di furto di energia elettrica comporti di per sé quella della menzionata aggravante, senza cioè che sia necessario alcuna specificazione ulteriore in grado di rivelare l'intenzione del titolare dell'azione penale di procedere in tal senso. Non di meno la sentenza, senza soluzione di continuità, prosegue sul punto limitandosi a richiamare una massima giurisprudenziale in merito alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose in riferimento alla fattispecie di furto di energia mediante allacciamento abusivo alla rete elettrica. Sembra dunque che attraverso la riproduzione della citata massima la Corte abbia ritenuto esaurito il proprio onere motivazionale, senza peraltro spiegare le ragioni della ritenuta applicabilità del principio affermato in essa alla fattispecie concreta. Non di meno i giudici dell'appello hanno in 3 Così deciso il 11/4/2023 t .,t &tre& SA>, al modo/di confrontarsi con l'essenza delle obiezioni della difesa, che, come ricordato, aveva eccepito come, al di là della configurabilità o meno dell'aggravante, la stessa fosse stata implicitamente esclusa dal giudice di primo grado. Quanto invece alle doglianze formulate con il quarto motivo, si registra nuovamente l'omessa confutazione degli specifici rilievi svolti dalla difesa con i motivi di merito al fine di contestare l'effettiva riconducibilità all'imputato ed al suo nucleo familiare dell'abitazione nella quale è stato accertato l'allacciamento abusivo. 4. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio, rimanendo assorbite le censure articolate con gli ultimi due motivi, che sarà onere del giudice dei rinvio esaminare, così come allo stesso è rimesso il compito di verificare l'eventuale sopravvenuta proposizione di querela da parte della persona offesa ai sensi ed ai fini dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 come modificato dalla I. n. 199 del 2022.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Alessandro Guerriero, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26755 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 11/04/2023 t RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di QU FA per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sei motivi. Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato annullamento della sentenza di primo grado per difetto di motivazione in merito ai diversi punti evidenziati con il gravame di merito. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione della cosa sottratta alla pubblica fede, evidenziandosi come oggetto di contestazione fosse quella, diversa, della violenza sulle cose, sulla cui ricorrenza peraltro la pronunzia di primo grado aveva omesso qualsiasi valutazione, procedendo altresì al bilanciamento esclusivamente tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, senza considerare l'aggravante in questione. Conseguentemente doveva ritenersi non riconosciuta l'aggravante e il reato improcedibile per difetto di querela. Gli stessi vizi vengono denunziati anche con il terzo motivo, con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità degli accertamenti compiuti dai tecnici della compagnia elettrica in quanto eseguiti senza il rispetto delle garanzie di cui all'art. 360 c.p.p. Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla affermata responsabilità dell'imputato, apoditticamente ritenuto risiedere nell'immobile che usufruiva dell'abusivo allacciamento alla rete elettrica in difetto di alcuna evidenza in tal senso e nonostante sia stato documentato nel giudizio di primo grado che egli e il suo nucleo familiare risulterebbero residenti ad altro indirizzo. E gli stessi vizi vengono dedotti anche con gli ultimi due motivi, con i quali si censura il riconoscimento della contestata recidiva e la conferma della dosimetria della pena sulla base della mera evocazione dei precedenti penali dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali sollevate con il primo ed il terzo motivo, che sono peraltro inammissibili. Manifestamente infondata è quella avanzata con il primo motivo, atteso che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche L t integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). Quanto all'eccezione di inutilizzabilità dedotta con il terzo motivo, la stessa si rivela anzitutto generica nella misura in cui non si confronta con le argomentazioni articolate dalla Corte territoriale per respingere quella, analoga, proposta con il gravame di merito. In secondo luogo è appena il caso di osservare che la prova del fatto si fonda su quanto accertato dalla p.g. operante e dalla stessa documentato, attività che non ha comportato alcuna alterazione dello stato dei luoghi ed è pacificamente riconducibile a quella descritta negli artt. 348 e 354 c.p.p., non costituendo perciò accertamento tecnico non ripetibile. E' invece irrilevante che per ragioni di sicurezza i tecnici» quali hanno assistito gli operanti ai sensi del quarto comma della prima delle due disposizioni citate abbiano dovuto provvedere alla bonifica degli allacci abusivi, posto che proprio in vista di tale necessità 51 la p.g. ha proceduto a compiere d'iniziativa gli opportuni accertamenti e rilievi nella corretta applicazione del secondo comma del citato art. 354. 3. Colgono invece nel segno il secondo e quarto motivo. E' pacifico che l'aggravante contestata all'imputato è quella di cui all'art. 625 n. 2) c.p. Ed in proposito, con il gravame di merito, il ricorrente aveva eccepito come il giudice di primo grado non avesse argomentato sulla configurabilità della medesima, ma soprattutto, che, non avendola posta in bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche, dovesse ritenersi l'avesse implicitamente esclusa. Non è agevole decifrare la risposta fornita dalla sentenza a tali obiezioni. La Corte territoriale, infatti, ha anzitutto ritenuto la sussistenza della diversa aggravante di cui all'art. 625 n. 7), che certamente non ha costituito oggetto di contestazione, nemmeno in fatto, come apparentemente ritenuto dai giudici dell'appello, i quali non hanno tenuto conto dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, alla luce dei quali deve escludersi che la contestazione del delitto di furto di energia elettrica comporti di per sé quella della menzionata aggravante, senza cioè che sia necessario alcuna specificazione ulteriore in grado di rivelare l'intenzione del titolare dell'azione penale di procedere in tal senso. Non di meno la sentenza, senza soluzione di continuità, prosegue sul punto limitandosi a richiamare una massima giurisprudenziale in merito alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose in riferimento alla fattispecie di furto di energia mediante allacciamento abusivo alla rete elettrica. Sembra dunque che attraverso la riproduzione della citata massima la Corte abbia ritenuto esaurito il proprio onere motivazionale, senza peraltro spiegare le ragioni della ritenuta applicabilità del principio affermato in essa alla fattispecie concreta. Non di meno i giudici dell'appello hanno in 3 Così deciso il 11/4/2023 t .,t &tre& SA>, al modo/di confrontarsi con l'essenza delle obiezioni della difesa, che, come ricordato, aveva eccepito come, al di là della configurabilità o meno dell'aggravante, la stessa fosse stata implicitamente esclusa dal giudice di primo grado. Quanto invece alle doglianze formulate con il quarto motivo, si registra nuovamente l'omessa confutazione degli specifici rilievi svolti dalla difesa con i motivi di merito al fine di contestare l'effettiva riconducibilità all'imputato ed al suo nucleo familiare dell'abitazione nella quale è stato accertato l'allacciamento abusivo. 4. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio, rimanendo assorbite le censure articolate con gli ultimi due motivi, che sarà onere del giudice dei rinvio esaminare, così come allo stesso è rimesso il compito di verificare l'eventuale sopravvenuta proposizione di querela da parte della persona offesa ai sensi ed ai fini dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 come modificato dalla I. n. 199 del 2022.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.