Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9303 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL PO.09 30 3 / 0 2 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 155/00 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 25088 Dott. Pietro CUOCO - Consigliere - Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 11/04/02 - ConsigliereDott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e unitamente all'avvocato FRANCO CARILE, giustadifende delega in atti;
- ricorrente
contro
TT AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO 2002 AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega 1607 -1- in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 739/99 del Tribunale di ANCONA, depositata il 28/09/99 R.G.N. 2311/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- FERROVIE dello STATO
contro
OL HE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16 ottobre 1997 HE OL conveniva in giudizio davanti al Pretore di Ancona la s.p.a. Ferrovie dello Stato chiedendone la condanna al pagamento dell'equo indennizzo, in relazione al patito aggravamento, per l'artrosi cervico lombare con discopatie multiple,già riconosciuta e indennizzata dal datore di lavoro come dipendente da causa di servizio ascritta alla tabella A cat. 6, previa sua nuova classificazione alla tabella A cat 5. Il Pretore adito, disposta consulenza tecnica, con sentenza in data 16 ottobre 1997 rigettava la domanda ritenendo che l'aggravamento era derivato in parte da processi fisiologici e in parte da episodi traumatici insorti dopo la cessazione del servizio. Con sentenza in data 23 aprile 1999 il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto da HE OL, disposta nuova consulenza tecnica, accoglieva la domanda del dipendente riconoscendo il nuovo aggravamento della infermità, classificata nella tabella A cat. 5; condannava la società Ferrovie dello Stato al pagamento del corrispondente equo indennizzo. La società Ferrovie dello Stato ricorre per cassazione con unico articolato motivo . Resiste il OL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso,notificato tardivamente oltre i venti giorni dalla notifica del ricorso (notifica del ricorso: 17 dicembre 1999; notifica del controricorso: 31 marzo 2000). 1 Nell'unico articolato motivo, con il quale la società Ferrovie dello Stato denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. e di ogni principio sull'onere della prova nonché omesso esame e insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine all'aggravamento della infermità,attribuito ancora alla causa di servizio anzichè a una normale evoluzione degenerativa dello stato artrosico, il ricorso è infondato . Il dipendente della società Ferrovie dello Stato che agisca per il riconoscimento dell'equo indennizzo o di una nuova sua liquidazione per denunziato aggravamento della infermità già riconosciuta come derivata da causa di servizio non è gravato da alcun particolare onere probatorio in ordine alle circostanze poste a fondamento della domanda, bensì da un semplice onere di allegazione e ciò ai sensi dell'art. 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210, che estende, sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di categoria, la disciplina del rapporto di pubblico impiego degli impiegati civili dello Stato. Pertanto, ove le Ferrovie dello Stato non abbiano riconosciuto in via amministrativa come fondata la richiesta del dipendente, spetta al giudice valutare la fondatezza della pretesa del dipendente, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti sanitari e valutando la documentazione prodotta dalle parti. ( v. Cass. 12 maggio 1993 n. 5407; Cass. 10 giugno 1999 n.3534). Nella specie il Tribunale, con motivazione esauriente e logica, condividendo non acriticamente il parere espresso dal consulente tecnico dal medesimo nominato, accertato che gli aggravamenti del riscontrato quadro spondilosico plurisegmentario a elettiva localizzazione cevicale e lombare era da attribuire all'eccessiva durata o energia impiegata nel portare, spingere e tirare sollevamento di pesi per più di un'ora al giorno e, cioè, alla pregressa attività lavorativa svoltasi, pacificamente, sotto la disciplina del rapporto degli impiegati civili dello Stato estesa ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato. 2 Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno limitate all'onorario per l'attività difensiva dispiegata in udienza, essendo stato dichiarato inammissibile il controricorso. Esse vanno distratte in favore dell'avv. Franco Agostani, antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio in euro...5,50...oltre.oltre euro 600,00 (seicento /00) per onorari da distrarsi in favore dell'avv. Franco Agostani. Così deciso in Roma l'11 aprile 2002. Il Consigliere estensore Natale Capitania Il Presidente Vincenzo Millo sauco IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleri In cancy 2002 26 G10. oggi, IL CANCELLIERE Яхромсо 3