Sentenza 12 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2001, n. 9484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9484 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
O 4 7 L 3 L . O N B E KTAI E N BBLICA O - I 1 Z 1 - A U 1 R 2 T P S . I I SUPREMA DI CASSAZIONE L G D ) 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 3 R D E I E C D T E O N Oggetto N E S T. SOMMINISTRAZIONE T E IS R ACQUA POTABILE - ( SEZIONI UNITE CIVILI A PAGAMENTO CANONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Primo Presidente R.G.N. 4665/00 Dott. Andrea VELA - Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione - Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente e Relatore Cron.21813 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Ud. 06/04/01 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - Consigliere - Dott. Roberto PREDEN Dott. Stefanomaria EVANGELISTA w Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SPARANISE, in persona del Sindaco pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI 4, presso lo studio dell'avvocato f SERGIO GAITO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO IZZO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
2001 contro 162 LI NT, elettivamente domiciliato in ROMA, 1 VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO ZAMPONE, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI - CONCESSIONE DELLA GOVERNATIVO BANCO - COMMISSARIO PROVINCIA DI CASERTA NAPOLI S.P.A.;
- intimato -
avversO la sentenza n. 66/99 del Giudice di pace di PIEDIMONTE MATESE, depositata il 04/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Presidente Relatore Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito 1'Avvocato Ignazio MAIORANA, per delega dell'avvocato Augusto ZAMPONE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso sulla questione di giurisdizione;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette alla sezione semplice per l'esame degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1998 la parte, indicata in epigrafe 2 3 come resistente in questa fase, ha citato dinanzi al Giudice di pace di Pignataro Maggiore il Comune di Spa- ranise e la S.p.a. Serit Servizio di riscossione dei tributi Concessione della provincia di Caserta Com- - missario governativo Banco di Napoli sostenendo di non dovere la somma di lire 212.010, nei suoi confronti pretesa con iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale, quale canone per utenza di acqua potabile inerente al 1992. Il Giudice di pace di Piedimonte Matese, davanti al quale la causa è stata riassunta dopo la ri- cusazione su istanza del Comune del Giudice di pace di Pignataro Maggiore, in accoglimento della domanda, ha dichiarato la "inesistenza del diritto al pagamento” di detta somma, fra l'altro osservando: -che la controversia riguardava il corri- spettivo di un contratto di somministrazione, e quindi un rapporto obbligatorio non incluso fra quelli deman- dati alla giurisdizione delle commissioni tributarie ovvero alla competenza per materia del tribunale;
-che non occorreva sospendere il processo, f per effetto di ulteriore istanza di ricusazione, in ra- gione della tardività ed irritualità di essa, né per effetto della produzione all'udienza di discussione di copia di ricorso per regolamento preventivo di giuri- 3 sdizione, alla luce della manifesta infondatezza della deduzione del Comune ricorrente circa la devoluzione della domanda alla cognizione delle commissioni tribu- tarie;
-che non era opportuna la riunione della causa con quelle di contenuto analogo promosse da altri utenti del servizio municipale;
-che i dubbi sulla regolarità della costi- tuzione del Comune nella fase di riassunzione del pro- cesso, avanzati per la mancanza di una nuova procura al difensore, erano da superarsi per motivi di equità; -che il credito allegato dal Comune si era estinto per prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 C.C., in carenza di validi atti inter- era assi- ruttivi del relativo termine, e comunque non stito da sufficienti prove. Avverso questa sentenza il Comune di Spa- ranise ha proposto ricorso per cassazione, articolato su quattordici motivi, cui resiste con controricorso la parte privata. Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni uni- ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., per la te, decisione sulla sola questione di giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il Comune deduce 4 5 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sot- to il profilo che la contesa, riguardando entrate pa- trimoniali assimilabili ai tributi, rientrerebbe nella giurisdizione delle commissioni tributarie;
con dedu- zioni inserite anche nel contesto degli altri motivi, prospetta pure la carenza assoluta di giurisdizione, ovvero la giurisdizione del giudice amministrativo, per l'attinenza della domanda attrice a provvedimenti gene- rali di formazione delle tariffe di un servizio pubbli- co. All'esame della questione sulla giurisdizione non è di ostacolo la circostanza che il Comune abbia in precedenza notificato alla controparte istanza di rego- lamento preventivo, producendone copia al Giudice di pace al fine di ottenere la sospensione di cui all'art. 367 c.p.c., perché non risulta e non è stato comunque dedotto che l'atto sia stato poi depositato presso que- sta Corte ed abbia dato corso al procedimento ex art. 41 c.p.c.. Il tema del dibattito, contrariamente a quanto af- fermato dal Comune, non investe la validità di provve- dimenti generali in materia tariffaria. La domanda è stata proposta, con ri- ferimento a rapporto di erogazione e distribuzione ad uso privato di acqua potabile, per conseguire un accer- 5 6 tamento negativo del credito addotto dal Comune, e ' dunque, a prescindere dall'imputabilità della somma ri- chiesta a titolo di corrispettivo del bene erogato ov- vero a ripartizione pro quota dei costi per la predi- sposizione e gestione del servizio, non coinvolge le scelte autoritative e discrezionali del Comune nell'organizzazione del servizio medesimo (scelte sin- dacabili dal giudice amministrativo in sede di giuri- sdizione di legittimità; v. Cass. s.u. 30 ottobre 1998 n. 10904), ma riguarda le posizioni di diritto sogget- tivo che sono state costituite con il perfezionamento del rapporto di utenza e che sono regolate dalla disci- plina normativa e negoziale di esso. Le tesi del ricorrente in punto di giurisdizione sono infondate ed al fine della loro reiezione è suffi- ciente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte - emessa in occasione di altre controversie relative ad identica questione, emesse nei confronti dello stesso Comune di Sparanise, per il cui superamento quest'ultimo non ha addotto argomenti nuovi o diversi da quelli in precedenza esaminati e disattesi - secondo cui "il credito dell'ente territoriale per l'eroga- zione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico, configura entrata patrimoniale del- l'ente medesimo, e può essere liquidato e riscosso con 6 7 gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, nè in particolare rientra fra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2 lett. h) del d.lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in una potestà impositiva ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la e la sottoscrizio- richiesta della somministrazione contratto;
pertanto, esula dalla ne del relativo giurisdizionale delle commissioni tributa- competenza rie, e resta affidata alla cognizione del giudice or- dinario, in base ai comuni criteri di collegamento, indipendentemente dal fatto che sorga in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione" (Cass., sez. un., 24 luglio 2000 n. 520/SU). Va, pertanto, rigettato il ricorso sulla questione di giurisdizione e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Gli altri motivi di ricorso e le connesse
contro
- deduzioni inerenti alla loro ammissibilità vanno rimes- se all'esame della Sezione prima civile (art. 142 disp. att. c.p.c.), la quale pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione e sull'istanza di risarcimento del danno per responsabilità processuale;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, 7 8 rigetta il ricorso sulla questione della giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, e ri- mette gli atti alla Sezione prima civile per l'esame delle altre censure e per le pronunce connesse all'esito finale del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di con- siglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassa- zione, il 6 aprile 2001. Il Presidente est. Il Presidente Androfe.. Depositato in Cancelleria 12 LUG. 2001 f Collaboratore di Cancellerie Roma, lì $ Devic 11 COLLABORATORE DI CANCELLERIA O L L O 4 B 7 ) E 3 E . E C N N , A O 1 I P 9 Z I 9 A 1 D R - 1 T E S 1 I - C 1 G I E 2 D R . U L I A 9 D G 3 E E T E N 6 N E 4 . S T . E S Y I T ( R A 0 0 8