CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 24156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24156 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.AN CARLA, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale CAR JET 2. RO CO quale legale rappresentante p.t. della CAR JET MULTISERVIZI s.r.l. avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Torino in data 3/10/2022 Visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.0ccorre premettere, al fine della necessaria delimitazione della regiudicanda, che il provvedimento censurato concerne: a) il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Sesta Sezione di questa Corte con sentenza n. 9208/22 del decreto della Corte di Appello di Torino in data 17/6/2021 che -in esito a pregressel annullamento- aveva respinto le istanze presentate dalla ditta Car Jet di AN RL e dalla Car Jet Multiservizi srl, destinatarie entrambe di informazione interdittiva antimafia, di applicazione del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34bis, comma 6, d. Igs n. 159 /2011; 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24156 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 04/04/2023 b) il procedimento instaurato per effetto della richiesta avanzata dalle società al Prefetto di aggiornamento della documentazione antimafia, conclusosi con la conferma delle interdittive (provvedimenti del 23/2 e 24/6/2021), cui faceva seguito nuova istanza al Tribunale della prevenzione per la nomina di un controllore giudiziario, disattesa con decreto n. 11/22, appellato dagli odierni ricorrenti. All'udienza del 5 luglio 2022 la Corte d'Appello di Torino ordinava la riunione dei due procedimenti e, a richiesta del disponeva lo svolgimento di attività istruttoria. All'esito, con l'impugnato decreto dichiarava inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la richiesta di controllo giudiziario formulata nell'ambito del procedimento (nn. 103 e 106/2019 r.g. M.P.) oggetto di annullamento con rinvio, in conseguenza dell'intervenuta emissione delle nuove interdittive nell'anno 2021, dando atto che siffatta conclusione veniva condivisa dalla difesa, e rigettava l'impugnazione relativa al decreto 1:1722 del Tribunale di Torino. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori e procuratori speciali di RL AN e CO NO, Avv.ti Felice Lentini e Claudio Viviani, i quali -con unico atto- hanno dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 34bis, comma 6, d.lgs n. 159/2011 e l'omessa valutazione del decreto n. 35/2019 del Tribunale di Torino nonchè di plurimi elementi di prova a discarico che attestano che le imprese ricorrenti sono terze rispetto alle organizzazioni di stampo mafioso e che con la loro attività non hanno mai agevolato i clan locali. I difensori lamentano che il decreto impugnato, nonostante i rilievi critici formulati nel gravame difensivo, ha confermato il diniego di accesso al controllo giudiziario, adducendo l'attuale e cronicizzato rischio di permeabilità mafiosa in cui verserebbero le aziende, con conseguente impossibilità di un fruttuoso riallineamento con un contesto economico sano, pur in assenza di elementi che documentino condotte agevolative nei confronti di organizzazioni mafiose ovvero che le stesse condizionino i processi decisionali delle società. In particolare, secondo i ricorrenti, i giudici della prevenzione hanno trascurato le considerazioni svolte nel decreto n.35/19 dalla Corte di Appello, che aveva escluso l'esistenza di elementi da cui desumere un'infiltrazione mafiosa influente sulle attività delle imprese, e hanno formulato un giudizio di non bonificabilità dei soggetti economici attinti da interdittiva in assenza di emergenze che depongano per un condizionamento dell'autonomia decisionale delle due imprese;
2.2 la violazione dell'art. 34, comma 6, d.lgs 159/2011 per omessa motivazione circa gli elementi che attestano l'assenza di condotte di agevolazione 2 6L, di associazioni di stampo mafioso;
violazione del giudicato e mancanza di motivazione sul tema della bonificabilità. I ricorrenti, dopo aver richiamato i passaggi salienti della motivazione reiettiva della Corte territoriale, sostengono il decreto impugnato non ha offerto prova dell'avvenuta infiltrazione mafiosa delle società, valorizzando il mero rischio di permeabilità mafiosa, sebbene la bonificabilità debba ritenersi sempre possibile in difetto di uno strutturato e perdurante condizionamento dei processi decisionali dell'impresa, verifica nella specie omessa. Aggiungono i difensori che la Corte distrettuale ha immotivatamente svilito tutte le argomentazioni svolte nelle note di udienza depositate e i documenti versati in atti dalle società ricorrenti, dai quali risulta che le stesse in questi anni hanno reciso qualsiasi cointeressenza con le società riferibili alla famiglia Sgrò. Inoltre, il decreto impugnato ha ritenuto, in difetto di giustificazione, l'inidoneità delle misure di self cleaning poste in essere dalle società, senza confrontarsi con il rinnovato modus operandi delle imprese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. Deve previamente rilevarsi che la statuizione di inammissibilità per carenza di interesse concernente i procedimenti riuniti nn.103 e 106/2019 R.G.M.P. non è oggetto di impugnazione e, quindi, deve ritenersi allo stato c:operta da giudicato interno. 2. In relazione all'intervenuto rigetto delle istanze di ammissione al controllo giudiziario afferenti le interdittive emesse nei confronti delle ricorrenti nell'anno 2021 deve osservarsi che i difensori, pur formalmente denunziando la violazione dell'art. 34bis, comma 6, d.lgs 159/2011, in realtà svolgono censure che aggrediscono la adeguatezza e congruenza della motivazione con specifico riguardo all'asserita assenza di indici rivelatori del condizionamento mafioso e alla conseguente prognosi di bonificabilità delle imprese. 2.1 Questa Corte ha precisato che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Rv. 279982 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito a detto proposito che nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato 3 49-J imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, aggiungendo che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014,Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Rv. 270080-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435-01). Si è, inoltre, affermato che la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284-01) 3. Nella specie l'esame del decreto impugnato denota una motivazione improntata a criteri di completezza, effettività e congruenza argomentativa, avendo la Corte territoriale fornito risposta alle doglianze difensive, anche alla luce del supplemento istruttorio disposto, dando conto delle ragioni poste a fondamento della reiezione del gravame senza che siano prospettate, o comunque rilevabili, pretermissioni di elementi decisivi. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.0ccorre premettere, al fine della necessaria delimitazione della regiudicanda, che il provvedimento censurato concerne: a) il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Sesta Sezione di questa Corte con sentenza n. 9208/22 del decreto della Corte di Appello di Torino in data 17/6/2021 che -in esito a pregressel annullamento- aveva respinto le istanze presentate dalla ditta Car Jet di AN RL e dalla Car Jet Multiservizi srl, destinatarie entrambe di informazione interdittiva antimafia, di applicazione del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34bis, comma 6, d. Igs n. 159 /2011; 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24156 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 04/04/2023 b) il procedimento instaurato per effetto della richiesta avanzata dalle società al Prefetto di aggiornamento della documentazione antimafia, conclusosi con la conferma delle interdittive (provvedimenti del 23/2 e 24/6/2021), cui faceva seguito nuova istanza al Tribunale della prevenzione per la nomina di un controllore giudiziario, disattesa con decreto n. 11/22, appellato dagli odierni ricorrenti. All'udienza del 5 luglio 2022 la Corte d'Appello di Torino ordinava la riunione dei due procedimenti e, a richiesta del disponeva lo svolgimento di attività istruttoria. All'esito, con l'impugnato decreto dichiarava inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la richiesta di controllo giudiziario formulata nell'ambito del procedimento (nn. 103 e 106/2019 r.g. M.P.) oggetto di annullamento con rinvio, in conseguenza dell'intervenuta emissione delle nuove interdittive nell'anno 2021, dando atto che siffatta conclusione veniva condivisa dalla difesa, e rigettava l'impugnazione relativa al decreto 1:1722 del Tribunale di Torino. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori e procuratori speciali di RL AN e CO NO, Avv.ti Felice Lentini e Claudio Viviani, i quali -con unico atto- hanno dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 34bis, comma 6, d.lgs n. 159/2011 e l'omessa valutazione del decreto n. 35/2019 del Tribunale di Torino nonchè di plurimi elementi di prova a discarico che attestano che le imprese ricorrenti sono terze rispetto alle organizzazioni di stampo mafioso e che con la loro attività non hanno mai agevolato i clan locali. I difensori lamentano che il decreto impugnato, nonostante i rilievi critici formulati nel gravame difensivo, ha confermato il diniego di accesso al controllo giudiziario, adducendo l'attuale e cronicizzato rischio di permeabilità mafiosa in cui verserebbero le aziende, con conseguente impossibilità di un fruttuoso riallineamento con un contesto economico sano, pur in assenza di elementi che documentino condotte agevolative nei confronti di organizzazioni mafiose ovvero che le stesse condizionino i processi decisionali delle società. In particolare, secondo i ricorrenti, i giudici della prevenzione hanno trascurato le considerazioni svolte nel decreto n.35/19 dalla Corte di Appello, che aveva escluso l'esistenza di elementi da cui desumere un'infiltrazione mafiosa influente sulle attività delle imprese, e hanno formulato un giudizio di non bonificabilità dei soggetti economici attinti da interdittiva in assenza di emergenze che depongano per un condizionamento dell'autonomia decisionale delle due imprese;
2.2 la violazione dell'art. 34, comma 6, d.lgs 159/2011 per omessa motivazione circa gli elementi che attestano l'assenza di condotte di agevolazione 2 6L, di associazioni di stampo mafioso;
violazione del giudicato e mancanza di motivazione sul tema della bonificabilità. I ricorrenti, dopo aver richiamato i passaggi salienti della motivazione reiettiva della Corte territoriale, sostengono il decreto impugnato non ha offerto prova dell'avvenuta infiltrazione mafiosa delle società, valorizzando il mero rischio di permeabilità mafiosa, sebbene la bonificabilità debba ritenersi sempre possibile in difetto di uno strutturato e perdurante condizionamento dei processi decisionali dell'impresa, verifica nella specie omessa. Aggiungono i difensori che la Corte distrettuale ha immotivatamente svilito tutte le argomentazioni svolte nelle note di udienza depositate e i documenti versati in atti dalle società ricorrenti, dai quali risulta che le stesse in questi anni hanno reciso qualsiasi cointeressenza con le società riferibili alla famiglia Sgrò. Inoltre, il decreto impugnato ha ritenuto, in difetto di giustificazione, l'inidoneità delle misure di self cleaning poste in essere dalle società, senza confrontarsi con il rinnovato modus operandi delle imprese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. Deve previamente rilevarsi che la statuizione di inammissibilità per carenza di interesse concernente i procedimenti riuniti nn.103 e 106/2019 R.G.M.P. non è oggetto di impugnazione e, quindi, deve ritenersi allo stato c:operta da giudicato interno. 2. In relazione all'intervenuto rigetto delle istanze di ammissione al controllo giudiziario afferenti le interdittive emesse nei confronti delle ricorrenti nell'anno 2021 deve osservarsi che i difensori, pur formalmente denunziando la violazione dell'art. 34bis, comma 6, d.lgs 159/2011, in realtà svolgono censure che aggrediscono la adeguatezza e congruenza della motivazione con specifico riguardo all'asserita assenza di indici rivelatori del condizionamento mafioso e alla conseguente prognosi di bonificabilità delle imprese. 2.1 Questa Corte ha precisato che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Rv. 279982 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito a detto proposito che nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato 3 49-J imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, aggiungendo che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014,Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Rv. 270080-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435-01). Si è, inoltre, affermato che la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284-01) 3. Nella specie l'esame del decreto impugnato denota una motivazione improntata a criteri di completezza, effettività e congruenza argomentativa, avendo la Corte territoriale fornito risposta alle doglianze difensive, anche alla luce del supplemento istruttorio disposto, dando conto delle ragioni poste a fondamento della reiezione del gravame senza che siano prospettate, o comunque rilevabili, pretermissioni di elementi decisivi. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente