Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 2
In tema di messa alla prova dell'imputato minorenne, qualora l'esperimento non abbia avuto esito positivo il processo deve riprendere dalla stessa fase in cui si trovava al momento della sospensione. Ne consegue che il processo deve proseguire innanzi al giudice dell'udienza preliminare, per il completamento dell'udienza, se in tale fase sia stato sospeso e disposta la prova(In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha risolto il conflitto insorto tra il giudice dell'udienza preliminare ed il tribunale per i minorenni - innanzi al quale la Corte di appello, una volta annullata la pronuncia di estinzione del reato pronunciata dal g.u.p., aveva disposto il rinvio a giudizio - dichiarando la competenza del g.u.p.per la prosecuzione dell'udienza preliminare).
È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale dei minorenni ed il giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo tribunale, allorché dalla definizione del conflitto dipenda l'individuazione del giudice competente per la trattazione del processo dopo l'annullamento da parte della Corte di appello della decisione del giudice per l'udienza preliminare di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.(Fattispecie in cui occorreva stabilire se il processo avesse dovuto proseguire dinanzi al giudice dell'udienza preliminare che aveva pronunciato la sospensione del processo e deciso l'esperimento della prova ovvero dinanzi al tribunale per i minorenni.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2001, n. 18691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18691 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 12/03/2001
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 1928/2001
3. Dott. DELERAYE ENRICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 040777/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) GUP TR MIN. NAPOLI - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
2) ON CO TO N. IL 02/12/1975
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dott. Aurelio Galasso che ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del conflitto;
OSSERVA
Con sentenza del 6.3.1996, la Corte di Appello di Napoli riformava la sentenza in data 19.2.1994 pronunciata dal GUP presso il Tribunale per i minorenni, con cui NE RC ON era stato prosciolto dal delitto di tentato omicidio a seguito dell'esito positivo della messa in prova ex art. 28 del D.P.R. n.448 del 1998, e disponeva il rinvio a giudizio del minore dinanzi al Tribunale per i minorenni per l'udienza del 20.6.1996, emettendo in pari data il relativo decreto. In data 12.7.1996 la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal difensore dell'imputato, con cui era stato, tra l'altro, dedotto che la Corte di Appello avrebbe dovuto rimettere gli atti al GUP, e non al Tribunale, per consentire che si procedesse col rito abbreviato.
Con ordinanza del 20.9.2000, il Tribunale per i minorenni, dichiarava la nullità del rinvio a giudizio e disponeva che gli atti fossero trasmessi al GUP, ritenuto competente a norma degli artt. 428 e 604, comma 8, c.p.p.-
Con provvedimento del 12.10.2000, il GUP rilevava conflitto di competenza, deducendo che non era più competente a fissare l'udienza preliminare per essere stato già disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni con decreto della Corte di appello in data 6.3.1996-
Preliminarmente va riconosciuta l'ammissibilità del conflitto in quanto il contrasto, rilevato dal GUP presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, ha creato una stasi del procedimento per il cui superamento si rende necessario l'intervento di questa Corte regolatrice.
La definizione del conflitto dipende dalla individuazione del giudice competente alla trattazione del processo a seguito della sentenza della corte di appello con cui è stato ritenuto che la prova ha avuto esito negativo: occorre stabilire, in particolare, se, caducata l'illegittima declaratoria di estinzione del reato, il processo debba proseguire dinanzi al GUP, che, all'udienza preliminare, aveva pronunciato la sospensione e deciso l'esperimento della prova, oppure dinanzi al tribunale per i minorenni. Premesso che l'istituto della messa alla prova rappresenta una delle innovazioni più qualificanti introdotte nel processo penale a carico di minorenni, la cui essenziale finalità è quella di recupero e di reinserimento sociale del minore deviante, deve sottolinearsi che, a norma dell'art. 28 del D.P.R. 22.9.1988, n. 448, esso si inserisce, in via incidentale, nella fase dell'udienza preliminare o del dibattimento (Corte cost., 14 aprile 1995, n. 125) e si attua attraverso il meccanismo della sospensione del processo per il periodo di esperimento della prova, nel corso del quale il minorenne è affidato ai servizi dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi degli enti locali, delle opportune attività di osservazione, di trattamento e di sostegno. L'art. 29 dispone, poi, che "decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo", mentre, in caso di esito negativo, "provvede a norma degli articoli 32 e 33". Da quest'ultima disposizione emerge inequivocamente che se l'esperimento della prova è rimasto infruttuoso, il processo deve riprendere il suo corso nella stessa fase in cui si trovava al momento della sospensione, nel senso che devono essere adottati i provvedimenti necessari per la ripresa dell'udienza preliminare (art. 32) o dell'udienza dibattimentale (art. 33) a seconda che la messa alla prova sia stata disposta nell'una o nell'altra.
Dalle precedenti considerazioni si evince che, accertato l'esito negativo della prova disposta all'udienza preliminare, la corte di appello avrebbe dovuto fare ritornare Il processo a tale fase, rimettendo gli atti al GUP presso il tribunale dei minorenni in forza del combinato disposto degli artt. 29 e 32 del D.P.R. n. 448 del 1988. Infine, è appena il caso di osservare che nessun vincolo preclusivo può farsi derivare dal fatto che in data 12.7.1996 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione, emessa dalla corte di appello, di rinvio a giudizio dinanzi al tribunale per i minorenni, per l'evidente ragione che la pronuncia di inammissibilità, motivata dalla non impugnabilità del provvedimento, non impediva la successiva insorgenza del conflitto tra GUP e tribunale dei minorenni.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del GUP presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001