Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2001, n. 18691
CASS
Sentenza 12 marzo 2001

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In tema di messa alla prova dell'imputato minorenne, qualora l'esperimento non abbia avuto esito positivo il processo deve riprendere dalla stessa fase in cui si trovava al momento della sospensione. Ne consegue che il processo deve proseguire innanzi al giudice dell'udienza preliminare, per il completamento dell'udienza, se in tale fase sia stato sospeso e disposta la prova(In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha risolto il conflitto insorto tra il giudice dell'udienza preliminare ed il tribunale per i minorenni - innanzi al quale la Corte di appello, una volta annullata la pronuncia di estinzione del reato pronunciata dal g.u.p., aveva disposto il rinvio a giudizio - dichiarando la competenza del g.u.p.per la prosecuzione dell'udienza preliminare).

È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale dei minorenni ed il giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo tribunale, allorché dalla definizione del conflitto dipenda l'individuazione del giudice competente per la trattazione del processo dopo l'annullamento da parte della Corte di appello della decisione del giudice per l'udienza preliminare di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.(Fattispecie in cui occorreva stabilire se il processo avesse dovuto proseguire dinanzi al giudice dell'udienza preliminare che aveva pronunciato la sospensione del processo e deciso l'esperimento della prova ovvero dinanzi al tribunale per i minorenni.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2001, n. 18691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18691
    Data del deposito : 12 marzo 2001

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