CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21120 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NI, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 17/10/2025 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AB TA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale EP Sassone che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Della Corte, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/10/2025 la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto nell’interesse di NI RI avverso la sentenza del 12/02/2025 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 633, 639bis cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale si Penale Sent. Sez. 2 Num. 21120 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MOSTARDA FABIO Data Udienza: 14/05/2026 2 denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. 585, comma 1bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tardività dell’impugnazione. Il difensore evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto che l’appello fosse stato proposto oltre il termine in quanto l’appellante non poteva fruire della proroga di 15 giorni prevista dall’art. 581 comma 1bis cod. proc. pen. per l’imputato giudicato in assenza;
ciò aveva ritenuto in quanto, nel corso del processo era stato depositato un atto di nomina con il quale il RI aveva conferito al difensore procura speciale ad impugnare, con la conseguenza che l’imputato, sebbene erroneamente dichiarato assente, non poteva essere considerato tale. Secondo il difensore tale conclusione era errata: a) in quanto la procura speciale in atti riguardava solo l’impugnazione e non anche la richiesta di rito alternativo (mentre una precedente procura speciale per accedere a riti speciali non era stata né depositata né utilizzata); b) in quanto la dichiarazione di assenza dell’imputato era comunque formalmente intervenuta sicché lo stesso aveva diritto a fare affidamento sulla possibilità di fruire della proroga del termine. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...]) – risulta che l'imputato nel giudizio di primo grado, dopo essere stato dichiarato assente all'udienza del 08/11/2023, è poi comparso personalmente a quella del 24/06/2024, nella quale il Tribunale ha peraltro formalmente proceduto a revocare la dichiarazione di assenza. È quindi di palmare evidenza che la sentenza di primo grado, laddove nell'intestazione indica il RI come “libero assente”, contiene un mero errore materiale, essendo pacifico che, giusto il disposto dell'art. 420, comma 2ter, cod. proc. pen. l'imputato che dopo essere comparso si allontana dall'aula o dopo essere comparso in una udienza non compare alle successive – come appunto nel caso in esame – è considerato presente ed è assistito dal difensore. Tale errore materiale non può dunque certo comportare l'applicazione dell'art. 585 comma 1bis cod. proc. pen. il quale prevede l'aumento di 15 giorni dei termini unicamente per l'impugnazione del difensore dell'imputato “giudicato in assenza” 3 vale a dire non comparso per tutta la durata del procedimento;
situazione che, come detto, non ricorre nel caso in esame. Questa Corte ha peraltro chiarito che in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado, in quanto la ratio della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a una udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza (Sez. 5, n. 16131 del 09/01/2024, [...], Rv. 286265 - 01). A prescindere dalle questioni poste dal ricorrente nel motivo di ricorso, risulta dunque corretta, seppur per le diverse ragioni sopra indicate, la decisione della Corte territoriale di ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo, sul presupposto che l'imputato non aveva diritto alla suddetta proroga del termine di cui al comma 1bis dell'art. 585 cod. proc. pen. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB TA RO ES D'NI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AB TA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale EP Sassone che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Della Corte, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/10/2025 la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto nell’interesse di NI RI avverso la sentenza del 12/02/2025 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 633, 639bis cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale si Penale Sent. Sez. 2 Num. 21120 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MOSTARDA FABIO Data Udienza: 14/05/2026 2 denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. 585, comma 1bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tardività dell’impugnazione. Il difensore evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto che l’appello fosse stato proposto oltre il termine in quanto l’appellante non poteva fruire della proroga di 15 giorni prevista dall’art. 581 comma 1bis cod. proc. pen. per l’imputato giudicato in assenza;
ciò aveva ritenuto in quanto, nel corso del processo era stato depositato un atto di nomina con il quale il RI aveva conferito al difensore procura speciale ad impugnare, con la conseguenza che l’imputato, sebbene erroneamente dichiarato assente, non poteva essere considerato tale. Secondo il difensore tale conclusione era errata: a) in quanto la procura speciale in atti riguardava solo l’impugnazione e non anche la richiesta di rito alternativo (mentre una precedente procura speciale per accedere a riti speciali non era stata né depositata né utilizzata); b) in quanto la dichiarazione di assenza dell’imputato era comunque formalmente intervenuta sicché lo stesso aveva diritto a fare affidamento sulla possibilità di fruire della proroga del termine. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...]) – risulta che l'imputato nel giudizio di primo grado, dopo essere stato dichiarato assente all'udienza del 08/11/2023, è poi comparso personalmente a quella del 24/06/2024, nella quale il Tribunale ha peraltro formalmente proceduto a revocare la dichiarazione di assenza. È quindi di palmare evidenza che la sentenza di primo grado, laddove nell'intestazione indica il RI come “libero assente”, contiene un mero errore materiale, essendo pacifico che, giusto il disposto dell'art. 420, comma 2ter, cod. proc. pen. l'imputato che dopo essere comparso si allontana dall'aula o dopo essere comparso in una udienza non compare alle successive – come appunto nel caso in esame – è considerato presente ed è assistito dal difensore. Tale errore materiale non può dunque certo comportare l'applicazione dell'art. 585 comma 1bis cod. proc. pen. il quale prevede l'aumento di 15 giorni dei termini unicamente per l'impugnazione del difensore dell'imputato “giudicato in assenza” 3 vale a dire non comparso per tutta la durata del procedimento;
situazione che, come detto, non ricorre nel caso in esame. Questa Corte ha peraltro chiarito che in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado, in quanto la ratio della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a una udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza (Sez. 5, n. 16131 del 09/01/2024, [...], Rv. 286265 - 01). A prescindere dalle questioni poste dal ricorrente nel motivo di ricorso, risulta dunque corretta, seppur per le diverse ragioni sopra indicate, la decisione della Corte territoriale di ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo, sul presupposto che l'imputato non aveva diritto alla suddetta proroga del termine di cui al comma 1bis dell'art. 585 cod. proc. pen. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB TA RO ES D'NI