Sentenza 20 settembre 1999
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per Cassazione del creditore privilegiato avverso il provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda del debitore, successiva alla chiusura della procedura fallimentare, di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a garanzia di un credito incluso nel concordato omologato perché tale chiusura esclude la riconduzione della sentenza impugnata nell'art. 26 legge fallimentare, da inquadrare invece nel procedimento di cognizione ordinaria per la cancellazione dell'iscrizione della garanzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/1999, n. 10142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10142 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA, DIVISIONE DELLA CREDITO FONDIARIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASMARA 35, presso il Dottor GI CREA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO PEPE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RO LE
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ROSSANO depositata l'08/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 1 aprile 1997 RA RO chiedeva la cancellazione di tre iscrizioni ipotecarie a favore della Banca Nazionale del Lavoro gravanti su beni di sua proprietà, essendosi chiusa la procedura fallimentare a suo danno con concordato omologato includente i crediti per i quali le iscrizioni erano avvenute. Il Presidente del Tribunale con provvedimento del 15 aprile 1997 ordinava la comparizione delle parti. L'udienza aveva luogo, la comparizione proseguiva nella data del 27 maggio 1997. All'esito il tribunale accoglieva la domanda di cancellazione.
BNL ricorre in cassazione con un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unica articolata censura la banca ricorrente lamenta la violazione degli artt. 747 e ss c.p.c. Sostiene anzitutto che non è chiaro come debba essere inquadrato processualmente il procedimento seguito dal Tribunale. Affermava che ove esso fosse da ritenersi regolato dagli artt. 737 e ss. c.p.c. sussisterebbero irregolarità sia nel ricorso introduttivo che nel provvedimento conclusivo. Quindi rileva che il giudice del merito ha trascurato di considerare come avrebbe dovuto la realtà di fatto, concludendo erroneamente per la inclusione dei crediti per i quali la iscrizione era avvenuta nella previsione del concordato.
2) Osserva il collegio che la procedura in questione contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dovendosi escludere per la avvenuta chiusura della procedura fallimentare una sua riconduzione nell'ambito della previsione di cui all'art. 26 l. fall., è agevolmente definibile come rispondente all'art. 2988 c.c.. Rispetto al suo svolgimento la ricorrente, mentre allega generiche, non precisate irregolarità, senza peraltro precisare la ragione per la quale le stesse sarebbero risultate pregiudizievoli dei suoi diritti, tende scopertamente a rimettere in discussione la questione della inclusione dei crediti garantiti dalle ipoteche nella considerazione dell'omologato concordato. Questione che è stata oggetto del dibattito tra le parti nelle sue cennate udienze e nelle memorie che esse hanno prodotto, tant'è che la sentenza impugnata espressamente precisa che il concordato si è chiuso con il pagamento di tutti i crediti privilegiati, e che non può essere oggetto della impugnazione in questione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non deve darsi luogo a pronuncia sulle spese dal momento che l'intimato non ha spiegato attività in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
In Roma il 22 aprile 1999 Depositata in cancelleria il 20 settembre 1999.