Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/1999, n. 10142
CASS
Sentenza 20 settembre 1999

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È inammissibile il ricorso per Cassazione del creditore privilegiato avverso il provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda del debitore, successiva alla chiusura della procedura fallimentare, di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a garanzia di un credito incluso nel concordato omologato perché tale chiusura esclude la riconduzione della sentenza impugnata nell'art. 26 legge fallimentare, da inquadrare invece nel procedimento di cognizione ordinaria per la cancellazione dell'iscrizione della garanzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/1999, n. 10142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10142
    Data del deposito : 20 settembre 1999

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