Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5748 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B LA CORTE 5748/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA -= IN NOME DEL POR SUP SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.15624/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere on. 12404 Cron. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Cons. Relatore Ud. 05/02/01 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio in persona del Ministro inMINISTERO DELL'INTERNO, dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 19 APR. 2001 IL CANCELLIEREpresso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro elettivamente domiciliata in Roma, via CHIARO LUISA, presso laFabio Massimo n. 60, CLI/Confederazione Lavoratori Italiani, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rotondo e dall'avv. Antonio Talerico per delega a margine del controricorso;
controricorrente QM 6 0 1 6 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 368/97 depositata il 15.3.97 (causa n. 1609/96 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 5/02/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso ed il rigetto degli altri due. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Rossano depositato in data 11.4.94, HI UI esponeva che il Ministero dell'Interno in data 28.9.82 aveva erogato in suo favore i ratei di prestazioni assistenziali previste per gli invalidi civili senza, tuttavia, nulla corrispondere per rivalutazione ed interessi. Tanto premesso, chiedeva la condanna del Ministero al pagamento della somma di £ 24.834.722 per detti titoli. Parte convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda nel merito ed eccepiva la prescrizione quinquennale. Il Pretore riteneva il credito soggetto a prescrizione decennale ed accoglieva la domanda. Proponeva appello il Ministero deducendo l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione que 2 decennale. sentenza del 18.11.96 il Tribunale di Con rigettava l'appello. Rivalutazione ed Catanzaro interessi spettavano dalla data del provvedimento di reiezione in sede amministrativa ° dal 120° giorno della domanda in sedepresentazione dalla amministrativa. La prescrizione da applicare era quella decennale e decorreva solo dal momento in cui l'invalido era stato in condizione di far valere il cioè, dal momento della liquidazione delladiritto e, prestazione, dal quale solamente potevano essere invocati rivalutazione ed interessi. Nella concreta fattispecie, tuttavia, avendo l'appellante eccepito in primo grado la prescrizione quinquennale del credito, la deduzione della decennale in appello costituiva nuova eccezione, improponibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c. L'appello, pertanto, doveva essere rigettato, pur dovendo il diritto ritenersi assoggettato a prescrizione decennale. Avverso questa sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno deducendo tre motivi, cui risponde con controricorso la HI. Motivi della decisione Ritiene la Corte che i motivi dedotti con il ricorso non possano essere presi in esame essendo Qu 3 il ricorso stesso inammissibile in quanto notificato dopo il decorso del termine per la proposizione dell'impugnazione. Come esposto in narrativa, la sentenza di appello fu depositata in data 15.3.97. Non essendo stata essa notificata per far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 326 cod. pr. civ., l'impugnazione era soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 327, C. 1, cod. pr. civ. del decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso per cassazione risulta notificato, tuttavia, in data 15.9.98, ben oltre, quindi il detto termine di un anno (che è superato di sei mesi). A nulla rileva la costituzione con controricorso della controparte, atteso che, come noto, detta costituzione ha efficacia sanante ex nunc, di modo che l'inammissibilità del ricorso non è esclusa dalla notifica del controricorso ove questa sia avvenuta anch'essa oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (Cass. 27.1.96 n. 620). In definitiva, dunque, nel caso di specie, al qu 4 momento della notifica del ricorso del controricorso, la sentenza di secondo grado era già passata in giudicato. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Per questi motivi
inammissibile il ricorso e La Corte dichiara ricorrente alle spese in condanna l'Amministrazione lire 10,000, e agli onorari in lire 2.000.000. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2001 Il Presidente Vulin. mngum. Il Consigliere estensore Ясонани Лианшет Ihll IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 APR. 2001 oggi, E R P U IL CANCELLIERE e T R I O 0 A C D 1 S 3 , S . 0 T A . R N A 0 7 - S 8 S 1 O O T P S A L M D I A C E A , O D I O T R T E I T T A S R L I I N L G E D S E E E R O D 5