Sentenza 10 luglio 2003
Massime • 1
La ratio della legge n. 457 del 1978 è quella di consentire il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e le zone di recupero possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi ed intere aree con la conseguenza che la disciplina ivi prevista si applica non solo a insediamenti residenziali, ma anche ad insediamenti produttivi, in quanto esiste un pari interesse pubblico a recuperare i due diversi tipi di insediamento. (Fattispecie in cui era stato applicato l'art. 31 della legge n. 457 del 1978 per gli interventi edilizi di ristrutturazione relativi a servizi dello stabilimento balneare inserito in un villaggio turistico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2003, n. 38586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38586 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Zumbo Antonio Presidente
1. Dott. Onorato Pierluigi Consigliere
2. Dott. Tardino Vincenzo Consigliere
3. Dott. Piccialli Luigi Consigliere
4. Dott. Grillo Carlo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De AR NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 6 marzo 2003 del Tribunale del riesame di Taranto.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Tardino;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. M. Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv.ti A. Raffo e G. La Greca, che hanno illustrato i motivi, ribadendone le conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Taranto, rigettando il riesame proposto nell'interesse di De AR NI - amministratore e legale rappresentante della Soc. Italcave S.p.a. proprietaria del Villaggio Turistico balneare "Fata Morgana Lido" - avverso il decreto di sequestro probatorio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, relativamente alle opere edili in corso di realizzazione presso lo stesso Villaggio turistico e nella ritenuta violazione della normativa di cui all'art. 20 legge 47/85, osservava:
- che, nel caso di specie, "pur in presenza di una concessione edilizia che aveva assentito l'intervento edilizio in atto, c'era stata una macroscopica violazione delle norme urbanistiche previste dal Comune di Pulsano a difesa del proprio territorio";
- che, nonostante la Sopraintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio della Puglia " ... avesse riscontrato che i lavori edili oggetto di verifica ... fossero conformi alle concessioni edilizie rilasciate ..., tuttavia, sul presupposto della sindacabilità del relativo provvedimento concessorio (che si considerava illegittimo):
non sembrava che nelle attività elencate nella normativa di cui all'art. 31 lett. d) legge 457/78 e legge regionale 11/99" ... potesse ricomprendersi anche la modifica integrale delle caratteristiche costruttive dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
non risultando che l'immobile preventivamente e legittimamente insistente nello stabilimento fosse stato edificato in cemento armato"; e che, pertanto, doveva già dirsi fondato il sospetto" ... che l'immobile non presentasse originariamente una struttura inamovibile e che l'eventuale ristrutturazione ... potesse avvenire mediante modalità contrastanti con quanto previsto dal piano si fabbricazione per la zona in questione".
Ricorreva per Cassazione De AR NI, che eccepiva: 1) la violazione dell'art. 20 della legge 47/1985 in relazione all'art. 31 della legge 457/1979; 2) la violazione dell'art. 43 n. 1 punto 3 cod. pen..
Il ricorso è fondato e va accolto, con l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio degli atti al Tribunale di Taranto per un nuovo esame.
È di tutta evidenza come alla base della proposta impugnazione sia prevalentemente la problematica complessiva della corretta sindacabilità di un atto amministrativo: essendo l'ordinanza impugnata attestata sulla disapplicazione della pregressa concessione edilizia, il cui senso sarebbe stato svisato da un'erronea applicazione della normativa di cui all'art. 31 della legge 457/78 in termini di ristrutturazione. E invero, il Tribunale
ha ritenuto la non corretta applicazione dell'art. 31 della legge 457/78 sul presupposto che questa legge non valesse per gli interventi edilizi relativi a strutture destinate agli stabilimenti balneari;
ma questa prospettazione esegetica è fondamentalmente inesatta:
1) perché la richiamata normativa, che risulta titolata dalla precisa dizione di "norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente" (titolo quarto della legge medesima), porta a ritenere che sicuramente la finalità dalla stessa perseguita con le disposizioni previste in tale titolo sia molto più ampia di quella attribuita al testo normativo delle "norme per l'edilizia residenziale"; e questo, soprattutto in ragione della peculiare definizione che delle zone di recupero del patrimonio esistente viene fornita dall'art. 27 comma 1, che fissa testualmente come "dette zone possano comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree ...": nel senso manifesto di una ratio legis per la quale non possa sicuramente esistere un minore interesse pubblico a recuperare un insediamento produttivo" rispetto ad un insediamento "residenziale";
2) perché, comunque, soccorrerebbe favorevolmente all'applicabilità della predetta disciplina il D.P.R. n. 350 del 6 giugno 2001 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - il quale, mutuando all'art. 3 il testo di cui all'art. 31 della legge 457 del 5/8/1978, recita espressamente come "il presente testo unico contenesse i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia".
Ne consegue che correttamente il Comune di Pulsano avrebbe assentito l'intervento edilizio di cui alla concessione n. 56 del 22 marzo 2002 sulla base dell'art. 31 lett. d) della legge 457, ritenendo di potere autorizzare in particolare la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione anche a mezzo di demolizione e successiva ricostruzione di tutta una serie di servizi riferibili al Villaggio turistico in questione.
Il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che l'art. 31 lett. d) della richiamata normativa non potesse consentire anche la modifica integrale delle caratteristiche costruttive dell'immobile oggetto di ristrutturazione, perché non sarebbe risultato in atti che l'immobile, già legittimamente insistente nello stabilimento, fosse stato edificato in cemento armato. Ma questo dato, che risulta pacificamente in atti dalla domanda di condono edilizio presentata dal precedente proprietario AC - alla quale erano state allegate relazioni tecniche e rilievo fotografici che consentivano di individuare le caratteristiche con cui erano stati costruiti abusivamente i manufatti edilizi poi condonati (e cioè, materiale in calcestruzzo e muratura) - risulta superato dalla stessa legge, art. 31 legge 457/78, che recita testualmente come "gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente siano definibili da interventi di ristrutturazione edilizia volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
comprendendo il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tanto argomentato, e assorbito ogni altro motivo del proposto gravame, deve ritenersi la sicura legittimità del rilasciato provvedimento di concessione edilizia;
e va, per l'effetto, annullata l'impugnata ordinanza, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto perché, alla luce di quanto esposto, riesamini la questione anche sotto il profilo della inclusione del villaggio "Fata Morgana Lido" nella zona F del piano di fabbricazione del Comune di Pulsano;
e alla stregua della rilevanza corretta dell'art.31 lett. d) legge 47/78, che prevede al secondo comma come "le definizioni del presente articolo prevalgano sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e di regolamenti edilizi".
P.T.M.
annulla l'impugnata ordinanza, con rinvio degli atti per un nuovo esame al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 OTTOBRE 2003.