Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2016, n. 50761
CASS
Sentenza 13 ottobre 2016

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Massime1

Il giudice ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non procedere ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., in quanto il potere di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. (Fattispecie di reato previsto dall'art. 256, comma primo, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella quale la S.C. ha censurato la sentenza assolutoria per l'immotivato omesso ricorso, da parte del giudice di merito, al potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen. per supplire alla carenza probatoria del PM circa la dimostrazione della iscrizione di una cooperativa all'albo dei gestori ambientali).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2016, n. 50761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50761
Data del deposito : 13 ottobre 2016

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