Sentenza 13 ottobre 2016
Massime • 1
Il giudice ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non procedere ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., in quanto il potere di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. (Fattispecie di reato previsto dall'art. 256, comma primo, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella quale la S.C. ha censurato la sentenza assolutoria per l'immotivato omesso ricorso, da parte del giudice di merito, al potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen. per supplire alla carenza probatoria del PM circa la dimostrazione della iscrizione di una cooperativa all'albo dei gestori ambientali).
Commentari • 3
- 1. Art. 507 - Ammissione di nuove provehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Guida in stato di ebbrezza: i vizi dell'etilometro vanno rilevati dalla difesaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento dimostrando la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio (Cassazione penale , sez. IV , 09/12/2020 , n. 7285). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La …
Leggi di più… - 3. Per la condanna basta la parola del testimone (Cass. 36437/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 agosto 2018
Le dichiarazioni di un testimone, purché credibili e riferite a fatti specifici, non necessitano di riscontri. Il potere di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 aprile – 30 luglio 2018, n. 36437 Presidente Mazzei – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Trieste ha assolto per insussistenza del fatto H.L. dal reato di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2016, n. 50761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50761 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2016 |
Testo completo
5 0 76 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da Sent. n. sez.зорз Aldo Fiale - Presidente - UP 13/10/2016 Renato Grillo Angelo M. Socci R.G.N. 17554/2016 Antonella Di Stasi Enrico Mengoni Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nel procedimento nei confronti di RO DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell'11/2/2016 del Tribunale di Asti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/2/2016, il Tribunale di Asti assolveva DO RO dall'imputazione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché il fatto non sussiste;
a giudizio del Tribunale, il pubblico ministero non aveva fornito prova circa l'attuale iscrizione della cooperativa “I Ferraioli della quale l'imputato è socio all'albo dei gestori ambientali, e peraltro doveva presumersi che il RO avesse conferito i rottami non in proprio, ma per conto della cooperativa.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, di Asti deducendo con unico motivo l'inosservanza o erronea - applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione. Il Tribunale, anziché censurare il pubblico ministero per non aver fornito prova circa la citata iscrizione, avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ravvisando la necessità dell'acquisizione probatoria. Ancora, la presunzione di cui sopra circa il titolo del conferimento risulterebbe sprovvista di ogni motivazione, non essendo sostenuta da alcun criterio oggettivo;
anzi, ed in senso contrario, le ricevute prodotte dal pubblico ministero attesterebbero conferimenti eseguiti dal RO sempre in proprio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. La sentenza muove da due circostanze non contestate nel gravame, quali la qualifica di socio della cooperativa "I Ferraioli" propria del RO e la pregressa iscrizione della stessa nell'albo nazionale dei gestori ambientali;
tuttavia, di seguito, perviene all'assoluzione dell'imputato per non aver il pubblico ministero fornito prova in ordine alla attuale iscrizione della cooperativa nel medesimo albo, correttamente intesa quale elemento costitutivo del reato. Orbene, tale assunto risulta manifestamente illogico, atteso che il Tribunale non ha esplicitato le ragioni per le quali non aveva proceduto ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., che stabilisce che, terminata l'acquisizione delle prove, il Giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove;
potere che per costante e condiviso - indirizzo rientra nel compito del Giudice stesso di accertare la verità ed ha la - funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (per tutte, Sez. 1, n. 37546 dell'11/6/2002, Misino, Rv. 222949). Esattamente come nel caso di specie. Non solo. La sentenza ha anche sostenuto che «i documenti prodotti dalla difesa consentono quantomeno di presumere che RO non abbia conferito i rottami in proprio, bensì per conto terzi, ossia per la cooperativa di cui è socio e che risulterebbe regolarmente iscritta all'albo dei gestori ambientali» (quel che, peraltro, smentisce la precedente affermazione sul punto); asserzione per un 2 a verso del tutto generica e, per altro verso, palesemente apodittica, in quanto non supportata da alcuno specifico richiamo probatorio. La pronuncia, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame del merito alla luce delle considerazioni che precedono.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Asti. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni Aldo Fiale Allo fele DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 NOV 2016 IL CANCELLERE ani Luan 3