Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5599 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 10 65 09 / 0 9 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 16804/99 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Cron. 16728 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 30/01/02 ConsigliereDott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente S E NT ENZ A sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SI VI;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 800/98 del Tribunale di LUCCA, 410 depositata il 17/09/98 R.G. N. 4401/95; - -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Lucca confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 14 febbraio 1995 che - aveva accolto la domanda proposta da IT BE contro l'INAIL per ottenerne la condanna al pagamento di rendita da malattia professionale (ipoacusia) oltre rivalutazione monetaria ed interessi - in base al rilievo che - la prescrizione risulta, nella specie, interrotta mediante atto stragiudiziale. Avverso la sentenza d'appello, l'Istituto soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimato non si é costituito nel giudizio di cassazione. Motivi della decisione - denunciando violazione e falsa1.1. Con il primo motivo di ricorso applicazione di norme di diritto (art. 74, 111, 112 DPR 30 giugno 1965, n. 1124, 132, n.4, c.p.c., 118 disp.att. c.p.c.) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) si censura la sentenza impugnata per - avere ritenuto interrotta, mediante atto stragiudiziale, la dedotta prescrizione del diritto a rendita fatto valere in giudizio. Il motivo non é fondato.
1.2. Componendo il contrasto di giurisprudenza insorto nell'ambito della sezione lavoro, le sezioni unite di questa Corte (vedine la sentenza n. 783 del 1999) hanno enunciato il principio di diritto seguente: "La prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'INAIL, prevista dall'art. 112 t.u. n. 1124 del 1965, può essere legittimamente interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione di domanda giudiziale, ma anche con atti stragiudiziali.".
1 -La sentenza impugnata si é uniformata all'enunciato principio di diritto – che risulta condiviso dalla consolidata giurisprudenza successiva della Corte (vedine, per tutte, le sentenze 10304/2000 della sezione lavoro) e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso. Inammissibile, invece, é il secondo motivo.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa - applicazione di norme di diritto (art. 16, comma 6, 1.30 12 1991, n. 412, 12 preleggi) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) – si - Censura, in subordine, la sentenza impugnata per avere riconosciuto, cumulativamente, il diritto sia agli interessi che alla rivalutazione monetaria. motivo - come é stato anticipato - è inammissibile. E E' ben vero, infatti, che la sentenza di primo grado reca la statuizione Investita dal motivo di ricorso in esame. La statuizione stessa, tuttavia, non é stata impugnata mediante l'appello, proposto dall'attuale ricorrente, ed esula, perciò, dalla sentenza di secondo grado che risulta investita, ora, dal ricorso per cassazione.
3.Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. Non si deve provvedere al regolamento delle spese processuali, in quanto l'intimato non si é costituito nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore chule De Luce Hill incenzo Willo 18 APP 2002. 2