Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
Una volta fatta pervenire al giudice comunicazione del difensore di adesione alla astensione dalle udienze deliberata dall'ordine professionale, il giudice ha l'obbligo di prendere in considerazione la comunicazione e di assumere al riguardo una decisione fornendola di adeguata motivazione. (Fattispecie di annullamento della sentenza, in quanto il giudice non aveva dato alcuna giustificazione all'implicito rigetto della richiesta di rinvio del dibattimento).
Commentari • 4
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Massima. In tema di condominio negli edifici, per la legittimità dell'innovazione, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., è irrilevante che l'autorità amministrativa abbia autorizzato l'opera, in quanto il rapporto tra la pubblica autorità e il condomino esecutore dell'opera non può incidere negativamente sulle posizioni soggettive degli altri condomini. Il caso. I Sig.ri R. ed A. vengono condannati in primo grado alla rimozione delle apparecchiature per il funzionamento del condizionatore oltre che all'integrale ripristino dello stato dei luoghi. Tali apparecchiature furono installate sulla facciata comune dello stabile anziché su quella che delimita la singola unità immobiliare. …
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COME DIFENDERSI NEL CONTENZIOSO CONDOMINIALE DOPO LA RIFORMA Maggioli Editore – Novità Gennaio 2013 Tratto dal libro “Come difendersi nel contenzioso condominiale dopo la riforma” scritto dall'Avvocato e Mediatore Ghigo Giuseppe Ciaccia Il decoro architettonico può definirsi come l'insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali. Il decoro architettonico è, quindi, l'estetica complessiva data dall'insieme delle linee e strutture ornamentali che conferisce una armoniosa fisionomia ed un'unica impronta all'aspetto dell'edificio (cfr. Cass., sez. II, 25 gennaio 2010, n. 1286). «Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art.1120 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/1998, n. 8731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8731 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Bruno SATTA FLORES Presidente del 20/5/1998
1. " Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Renato OLIVIERI " N. 1148
3. " Matteo IACUBINO " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni FEDERICO " N. 37996/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO SA nato in [...] il dì 11 ottobre 1960.
avverso alla sentenza della Corte d'appello di Milano del 19 giugno 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere dr. Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del dott. Vincenzo Galgano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. La Corte rileva.
1. Con la sentenza in epigrafe, salvo migliorativo regime punitivo, venne, per il resto, confermata la decisione resa dal Pretore di Monza il 26 maggio 1994, affermativa della penale responsabilità di SA OZ in ordine all'addebito di furto pluriaggravato (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.).
2. Con il ricorso si denunzia violazione dei diritti della difesa, ponendo in rilievo che il difensore aveva fatto pervenire, tempestivamente, alla Corte al comunicazione di adesione all'astensione dalle udienze proclamato dall'Ordine professionale;
ma la Corte territoriale, non solo aveva proceduto al giudizio, quanto non aveva neppure dato alcuna giustificazione all'implicito rigetto della richiesta di rinvio del dibattimento.
3. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
Invero, benché non se ne faccia parola nella sentenza impugnata, dagli atti risulta che pervenne alla Corte lombarda, e fu inserita nel fascicolo, comunicazione del difensore del ricorrente con la quale, appunto, dichiarava di volersi astenere dalla partecipazione all'udienza, secondo le deliberazioni dell'ordine professionale.
Ciò posto, spettava al Giudice decidere sulla implicito istanza di rinvio assumendo la decisione che avesse ritenuto più corretta e confacente alle esigenze del processo.
Invero, non esiste alcun obbligo da parte del giudice di rinviare il processo in occasione di manifestazioni sindacali o similiari da parte dei difensori;
tuttavia, trattandosi di causa impeditiva non in contrasto con la legittimità dei comportamenti, sussiste, per il giudice, l'obbligo di prendere in considerazione la comunicazione e di assumere una decisione fornendola di adeguata motivazione. In definitiva, siffatta richiesta rientra nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 486 comma 5 c.p.p.. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla stessa Corte d'appello, altra sezione, per nuovo giudizio.
P.T.M.
visti gli artt. 615, 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata e rinvia
per nuovo giudizio alla stessa Corte d'appello di Milano, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1998