CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37747 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO RO LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all'aggravante della minorata difesa e per il rigetto del ricorso nel resto;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Luigi Gino Velani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37747 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di NU AN LI per i reati di furto in luogo di privata dimora pluriaggravato, porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, lesioni aggravate e danneggiamento. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione, eccependo il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa DI AD DI in merito al fatto che questi, incaricato della sorveglianza del locale teatro del furto, dimorasse stabilmente all'interno dello stesso in quanto priva di una propria abitazione, conseguendone l'impossibilità di qualificare il suddetto esercizio come luogo dì privata dimora. Con il secondo motivo vengono denunziati erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p., fondata sull'erroneo presupposto dell'irrilevanza che il furto sia stato consumato all'interno dei locali dell'esercizio adibiti a bar e non in quelli dove era stato allestito l'alloggiamento della persona offesa. Con il terzo motivo viene eccepita la violazione del principio di correlazione con riguardo al reato di lesioni volontarie aggravate. Rileva in proposito il ricorrente come la Corte territoriale, diversamente da quanto aveva fatto il giudice di primo grado e come invece contestato nell'imputazione, ha escluso che le lesioni subite dalla persona offesa siano state causate con l'ascia brandita da uno dei partecipanti all'azione criminosa, affermando invece che le stesse sarebbero conseguite al lancio di bottiglie e di altri oggetti contundenti. Il fatto per cui è stata confermata la condanna dell'NU sarebbe dunque oggettivamente diverso da quello per cui questi è stato tratto a giudizio senza che il titolare dell'azione penale avesse nel corso del giudizio di merito provveduto a modificare l'imputazione, conseguendone la nullità della sentenza impugnata. Con il quarto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato per lo stesso reato. In tal senso il ricorrente lamenta l'ulteriore travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, la quale mai avrebbe riferito di essere stato ferito dal lancio degli oggetti, affermando invece di essersi procurata le lesioni contestate nella colluttazione con i tre complici dell'NU poi fuggiti quando questi avevano cercato di colpirlo con l'accetta, senza peraltro riuscire nell'intento. Analoghi vizi vengono dedotti con il quinto motivo in merito alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5) c.p., la cui configurabilità sarebbe invero esclusa proprio dall'approntamento della sorveglianza del locale nel tempo di notte da parte dei suoi proprietari. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. I primi due motivi sono invero infondati ed in parte inammissibili. Con il primo il ricorrente infatti connette in maniera manifestamente infondata al denunziato errore percettivo in cui sarebbero caduti i giudici del merito la conseguente impossibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'ad. 624-bis c.p. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, rientrano nella nozione di privata dimora anche i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 35677 del 10/06/2022, Asaro, Rv. 283593). E' dunque irrilevante il fatto che il DI fosse o meno privo di una propria abitazione, essendo pacifico sulla base di quanto esposto in sentenza - e incontestato dal ricorrente - che egli usufruiva in esclusiva nelle ore notturne di un alloggio ricavato all'interno dell'esercizio in cui è avvenuto il furto e che in ogni caso il suddetto esercizio era da tempo chiuso al pubblico. E' dunque certo che egli svolgeva in maniera non occasionale atti della vita privata all'interno del luogo di lavoro, nel quale, di notte, era l'unica persona ad essere presente, rimanendo ininfluente pertanto in quale specifico ambiente è avvenuto il furto, posto che egli poteva servirsi dell'intera struttura, non essendo la stessa aperta al pubblico. Ciò porta a ritenere manifestamente infondato per le medesime ragioni anche il secondo motivo, al di là dell'impropria motivazione dispiegata in sentenza sul punto (ininfluente in quanto relativa a quaestio iuris comunque correttamente risolta: Sez. Un., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012 Rossi e altri, in motivazione;
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), che implicitamente fa riferimento alla possibilità di distinguere, all'interno dell'immobile, tra locali aperti al pubblico e locali riservati, come detto inconfigurabile nel caso di specie. 3. Il terzo motivo è infondato. Per consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza deve potersi rilevare un mutamento del fatto contestato, il quale sussiste solo nel caso di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, 2 sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (ex multis Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). E' dunque escluso che nel caso di specie i giudici del merito abbiano violato il principio di correlazione, posto che il fatto ritenuto, nei suoi elementi essenziali, corrisponde a quello contestato, rimanendo irrilevante che il giudice dell'appello abbia valorizzato diverse modalità di produzione delle lesioni subite dalla vittima. Ciò non toglie, però, che debbano ritenersi invece fondate le censure articolate con il quarto motivo. Infatti la Corte ha ritenuto che il DI sia stato ferito dal lancio di oggetti di cui è stato fatto segno avendo preso atto che questi aveva escluso la partecipazione degli odierni imputati all'aggressione perpetrata con un'accetta dai loro complici rimasti ignoti. I giudici del merito non hanno però spiegato in che modo tale ricostruzione dei fatti concili con le dichiarazioni della stessa persona offesa - che la difesa ha allegato al ricorso - dalle quali sembrerebbe evincersi che la stessa sarebbe rimasta ferita a seguito della colluttazione seguita alla menzionata aggressione e non già a causa del lancio di oggetti vari cui pure gli imputati avevano partecipato. Infondato è infine il quinto motivo, atteso che la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto integrata l'aggravante della minorata difesa in relazione al tempo della consumazione dei reati contestati, rimanendo irrilevante che fosse stato disposto nel luogo in cui sono stati commessi un servizio di sorveglianza, posto che gli imputati si sono introdotti nel locale in un momento in cui tale servizio non era attivo ed hanno poi aggredito colui che doveva svolgerlo. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo relativo al delitto di lesioni volontarie con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni personali con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto. Così deciso il 27/6/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all'aggravante della minorata difesa e per il rigetto del ricorso nel resto;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Luigi Gino Velani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37747 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di NU AN LI per i reati di furto in luogo di privata dimora pluriaggravato, porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, lesioni aggravate e danneggiamento. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione, eccependo il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa DI AD DI in merito al fatto che questi, incaricato della sorveglianza del locale teatro del furto, dimorasse stabilmente all'interno dello stesso in quanto priva di una propria abitazione, conseguendone l'impossibilità di qualificare il suddetto esercizio come luogo dì privata dimora. Con il secondo motivo vengono denunziati erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p., fondata sull'erroneo presupposto dell'irrilevanza che il furto sia stato consumato all'interno dei locali dell'esercizio adibiti a bar e non in quelli dove era stato allestito l'alloggiamento della persona offesa. Con il terzo motivo viene eccepita la violazione del principio di correlazione con riguardo al reato di lesioni volontarie aggravate. Rileva in proposito il ricorrente come la Corte territoriale, diversamente da quanto aveva fatto il giudice di primo grado e come invece contestato nell'imputazione, ha escluso che le lesioni subite dalla persona offesa siano state causate con l'ascia brandita da uno dei partecipanti all'azione criminosa, affermando invece che le stesse sarebbero conseguite al lancio di bottiglie e di altri oggetti contundenti. Il fatto per cui è stata confermata la condanna dell'NU sarebbe dunque oggettivamente diverso da quello per cui questi è stato tratto a giudizio senza che il titolare dell'azione penale avesse nel corso del giudizio di merito provveduto a modificare l'imputazione, conseguendone la nullità della sentenza impugnata. Con il quarto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato per lo stesso reato. In tal senso il ricorrente lamenta l'ulteriore travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, la quale mai avrebbe riferito di essere stato ferito dal lancio degli oggetti, affermando invece di essersi procurata le lesioni contestate nella colluttazione con i tre complici dell'NU poi fuggiti quando questi avevano cercato di colpirlo con l'accetta, senza peraltro riuscire nell'intento. Analoghi vizi vengono dedotti con il quinto motivo in merito alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5) c.p., la cui configurabilità sarebbe invero esclusa proprio dall'approntamento della sorveglianza del locale nel tempo di notte da parte dei suoi proprietari. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. I primi due motivi sono invero infondati ed in parte inammissibili. Con il primo il ricorrente infatti connette in maniera manifestamente infondata al denunziato errore percettivo in cui sarebbero caduti i giudici del merito la conseguente impossibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'ad. 624-bis c.p. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, rientrano nella nozione di privata dimora anche i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 35677 del 10/06/2022, Asaro, Rv. 283593). E' dunque irrilevante il fatto che il DI fosse o meno privo di una propria abitazione, essendo pacifico sulla base di quanto esposto in sentenza - e incontestato dal ricorrente - che egli usufruiva in esclusiva nelle ore notturne di un alloggio ricavato all'interno dell'esercizio in cui è avvenuto il furto e che in ogni caso il suddetto esercizio era da tempo chiuso al pubblico. E' dunque certo che egli svolgeva in maniera non occasionale atti della vita privata all'interno del luogo di lavoro, nel quale, di notte, era l'unica persona ad essere presente, rimanendo ininfluente pertanto in quale specifico ambiente è avvenuto il furto, posto che egli poteva servirsi dell'intera struttura, non essendo la stessa aperta al pubblico. Ciò porta a ritenere manifestamente infondato per le medesime ragioni anche il secondo motivo, al di là dell'impropria motivazione dispiegata in sentenza sul punto (ininfluente in quanto relativa a quaestio iuris comunque correttamente risolta: Sez. Un., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012 Rossi e altri, in motivazione;
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), che implicitamente fa riferimento alla possibilità di distinguere, all'interno dell'immobile, tra locali aperti al pubblico e locali riservati, come detto inconfigurabile nel caso di specie. 3. Il terzo motivo è infondato. Per consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza deve potersi rilevare un mutamento del fatto contestato, il quale sussiste solo nel caso di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, 2 sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (ex multis Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). E' dunque escluso che nel caso di specie i giudici del merito abbiano violato il principio di correlazione, posto che il fatto ritenuto, nei suoi elementi essenziali, corrisponde a quello contestato, rimanendo irrilevante che il giudice dell'appello abbia valorizzato diverse modalità di produzione delle lesioni subite dalla vittima. Ciò non toglie, però, che debbano ritenersi invece fondate le censure articolate con il quarto motivo. Infatti la Corte ha ritenuto che il DI sia stato ferito dal lancio di oggetti di cui è stato fatto segno avendo preso atto che questi aveva escluso la partecipazione degli odierni imputati all'aggressione perpetrata con un'accetta dai loro complici rimasti ignoti. I giudici del merito non hanno però spiegato in che modo tale ricostruzione dei fatti concili con le dichiarazioni della stessa persona offesa - che la difesa ha allegato al ricorso - dalle quali sembrerebbe evincersi che la stessa sarebbe rimasta ferita a seguito della colluttazione seguita alla menzionata aggressione e non già a causa del lancio di oggetti vari cui pure gli imputati avevano partecipato. Infondato è infine il quinto motivo, atteso che la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto integrata l'aggravante della minorata difesa in relazione al tempo della consumazione dei reati contestati, rimanendo irrilevante che fosse stato disposto nel luogo in cui sono stati commessi un servizio di sorveglianza, posto che gli imputati si sono introdotti nel locale in un momento in cui tale servizio non era attivo ed hanno poi aggredito colui che doveva svolgerlo. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo relativo al delitto di lesioni volontarie con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni personali con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto. Così deciso il 27/6/2023