Sentenza 4 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2004, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
IU NG;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, n. 323/04/99, depositata il 20.12.1999. Udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio, il 7.10.2003, dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Viste le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IU NG, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma.
Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale.
Contro la sentenza della commissione tributaria regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il ministero delle finanze, denunziando con unico motivo, ai sensi dell'articolo 360, 1 co., n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 28, legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1986, n. 46; 13, co. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46; 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1989, n. 263.
La parte intimata non ha presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "L'articolo 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia Centrale e Meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. nn. 11856/2002, 14780/2001, 11248/2001, 10237/2001, 8659/2001, 4945/2000). Il ricorso deve essere quindi rigettato, non essendo addotte nuove valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal collegio.
Nulla devesi disporre in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004