Sentenza 6 marzo 1999
Massime • 1
L'atto notificato a soggetto diverso dal procuratore costituito di cui al primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., ma comunque pervenuto alla parte interessata, è pienamente valido ed efficace per avere la notificazione, comunque, raggiunto il suo scopo, giusta disposto dell'art. 156 del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere
Dott. Mario R. MORELLI Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
O.C.M.A S.p.a. elettivamente domiciliato in Roma, via Tomacelli n. 103, presso l'avv. Vincenzo Montone, unitamente all'avv. Piero Funari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FIAT AUTO S.p.a., in persona del responsabile dell'Area di Bari, elettivamente domiciliata in Roma, via Galilei n. 45, presso l'avv. Pietro Litta, unitamente all'avv. Mario Carrieri del Foro di Bari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO O.C.M.A. S.p.a.;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 18 ottobre 1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 1998 dal Relatore Cons. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto
- che, con atto notificato il 23 marzo 1990 la O.C.M.A. S.p.a. proponeva opposizione alla sentenza con la quale il Tribunale di Castrovillari, previa risoluzione del concordato preventivo proposto il 30 marzo 1987, ne aveva dichiarato il fallimento con sentenza del 3 marzo 1990;
- che l'opposizione veniva respinta dal Tribunale con sentenza del 13 marzo 1993, notificata il 14 aprile 1993;
- che la società fallita proponeva appello, deducendo che la risoluzione del concordato e la conseguente dichiarazione di fallimento erano state pronunciate dal Tribunale senza aver preventivamente convocato il garante in camera di consiglio;
- che il gravame era però respinto dalla Corte territoriale, rilevando che, contrariamente a quanto asserito dalla appellante, "l'unico fideiussore esistente era stato regolarmente convocato";
Considerato in diritto
- che la società resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, deducendo che esso è stato notificato presso un procuratore domiciliatario (avv. Borsani) diverso da quelli (avv. Guarany e avv. Carrieri) che l'avevano assistita nella precedente fase di giudizio;
- che l'eccezione muove dal presupposto che la notifica del ricorso, in tali termini effettuata, debba essere ritenuta "inesistente" e, come tale, non sanabile ex tunc ai sensi dell'art. 156 c.p.c. a seguito dell'avvenuta costituzione in giudizio della parte interessata;
- che l'assunto non può essere condiviso, posto che la notificazione può dirsi inesistente solo quando sia effettuata in luogo o presso una persona che non abbiano alcun collegamento con il destinatario (Cass. 22 novembre 1996, n. 10301) e che tale fattispecie non può dirsi verificata nel caso di specie, in quanto la persona del procuratore, nell'ipotesi considerata dall'art. 330, primo comma, c.p.c., non è il "destinatario" dell'atto da notificare ma il mero
"consegnatario" dell'atto da notificare;
- che, infatti, il citato art. 330, primo comma, c.p.c. stabilisce che l'atto deve essere notificato presso "presso" il procuratore, a differenza di quanto prescritto dall'art. 170 c.p.c., secondo il quale, dopo la costituzione in giudizio, "tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito;
- che appare quindi evidente che la persona del procuratore è presa in considerazione dall'art. 330 c.p.c, non in considerazione dei poteri di impulso processuale al cui esercizio è abilitata, ma per la garanzia che offre di assicurare la tempestiva informazione del destinatario effettivo dell'atto;
- che conseguentemente deve ritenersi che, ove l'atto sia notificato a soggetto diverso dal procuratore indicato nel citato primo comma dell'art. 330 c.p.c. ma sia comunque pervenuto alla parte interessata, la notificazione abbia ugualmente raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.;
- che, passando all'esame del motivo di gravame, con il quale viene riproposta la stessa doglianza formulata con l'atto d'appello deducendo che il garante del concordato (la società SIMM S.r.l.) non era stata convocato prima della pronuncia della sentenza di risoluzione del concordato, la sua infondatezza è evidente;
- che, infatti, nella sentenza di risoluzione si dà atto della preventiva convocazione del garante e si ricava dagli atti del fascicolo che, in effetti, detta convocazione era stata effettivamente disposta dal Presidente del Tribunale di Castrovillari con decreto del 3 luglio 1989;
- che d'altro canto la doglianza è stata formulata dal ricorrente, anche in questa fase, in modo del tutto generico, senza prendere in considerazione le contestazioni mosse dalla controparte al proprio assunto e i rilievi contenuti nella sentenza impugnata;
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore della resistente FIAT AUTO s.p.a., liquidando gli onorari in L.
2.500.000 e le spese in £. 130.400.
Così deciso, in Roma. nella camera di consiglio del 27 novembre 1998. Depositata in Cancelleria il 6/3/1999.