Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2002, n. 9558
CASS
Sentenza 1 luglio 2002

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La giurisdizione del giudice amministrativo "ex" art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75 comprende anche la controversia originata dalla pretesa restitutoria dell'ente previdenziale a seguito del pagamento, ritenuto indebito, di una somma maggiore a titolo di indennità di buonuscita, senza che rilevi l'eventuale inesistenza dell'atto impugnato, giacché, vertendosi in ambito di giurisdizione esclusiva (come tale estesa anche al rapporto e alla tutela di posizioni soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo), l'esistenza di un atto non è condizione necessaria per l'esplicazione di essa.

I motivi inerenti alla giurisdizione, in relazione ai quali soltanto è ammesso il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato, vanno identificati o nell'ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato, in positivo o in negativo, l'ambito della giurisdizione in generale (come quando abbia esercitato la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure, al contrario, quando abbia negato la giurisdizione sull'erroneo presupposto che la domanda non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale), o nell'ipotesi in cui abbia violato i cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione (ipotesi, questa, che ricorre quando il Consiglio di Stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad un'altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo convincimento che essa appartenga ad altro giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito). È pertanto inammissibile il ricorso con il quale si denunci un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, vizio che, attenendo all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non è deducibile dinanzi alle Sezioni Unite. (Sulla base del principio di cui in massima, in controversia - appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "ex" art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75 - concernente il ricalcolo, ad opera dell'ufficio, di indennità di buonuscita corrisposta ad un magistrato ordinario cessato dal servizio e la conseguente richiesta di restituzione della maggior somma corrisposta, le S.U. hanno escluso l'ammissibilità del ricorso con cui si censurava l'erroneo riconoscimento, da parte del Consiglio di Stato, di un potere di annullamento di ufficio non consentito dalla disciplina di settore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2002, n. 9558
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9558
    Data del deposito : 1 luglio 2002

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