Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
Il termine ordinario di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare,nel caso in cui la motivazione sia stata depositata oltre il termine di trenta giorni fissato dalla legge, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito della motivazione medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2013, n. 47565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47565 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/11/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA AN P. - Consigliere - N. 1760
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 27614/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia;
nel procedimento nei confronti di:
1. IA AN, nato a [...] valentia il 25/08/1965;
2. NI RN, nato a [...] il [...];
3. TA CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/12/2012 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di AN IA, RN NI e CA TI in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 328 c.p., per avere, in Pizzo il 24/05/2010, il secondo come sindaco del comune di Pizzo, il primo come dirigente comunale del settore lavori pubblici dello stesso comune e responsabile del procedimento concernente la realizzazione di lavori di rimozione della scogliera artificiale in località Seggiola di Pizzo, il terzo quale consigliere delegato ai lavori pubblici, rifiutato il compimento di un atto che doveva essere posto in essere senza ritardo per ragioni di sicurezza pubblica, e, in specie, di disporre l'immediata sospensione dei lavori di cui innanzi, trattandosi di attività destinata ad eliminare opere realizzate, dagli anni '60 e fino al 2003, per allontanare il mare dal costone, su cui insistevano anche abitazioni, senza un aggiornamento del piano diretto ad una eventuale riclassificazione della zona dovuta ad una riduzione del rischio di frane.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Giudice per l'udienza preliminare prosciolto gli imputati in una situazione probatoria che ben avrebbe consentito, invece, di sostenere l'accusa in un giudizio dibattimentale, anche con riferimento alla configurabilita' degli elementi costitutivi del delitto contestato per avere omesso i prevenuti, anche in assenza di specifica richiesta al compimento di un atto, di provvedere a rimuovere una situazione di grave pericolo.
3. Con memoria del 14/11/2013 i difensori degli imputati hanno chiesto dichiararsi la inammissibilità o il rigetto del ricorso.
4. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione (così Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249670); termine che, invece, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito della motivazione laddove la stessa sia stata depositata oltre il trentesimo giorno dall'adozione della decisione.
Ora, nel caso di specie è accaduto che, a fronte di una sentenza emessa all'udienza preliminare del 04/12/2012 e di una motivazione depositata il 29/03/2013, oltre il termine di trenta giorni fissato dalla legge, il P.M., ricevuta la comunicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito in data 02/04/2013, ha presentato il proprio ricorso il 29/04/2013, dunque oltre il termine di quindici giorni di cui al citato art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013