Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3964
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Sentenza 20 marzo 2001

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Alle domande di rimborso delle anticipazioni erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria non è applicabile il termine di decadenza previsto per il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria dall'art. 9 del D.Lgs. C.P.S. n. 869 del 1947, ratificato con legge n. 498 del 1951, come modificata dall'art. 16 della legge n. 164 del 1975, in quanto la disciplina della c.i.g. ordinaria non è estensibile alla c.i.g. straordinaria: in tale seconda ipotesi, il diritto del datore di lavoro al rimborso delle predette anticipazioni è soggetto non già a decadenza, ma a prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3964
    Data del deposito : 20 marzo 2001

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