Sentenza 20 marzo 2001
Massime • 1
Alle domande di rimborso delle anticipazioni erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria non è applicabile il termine di decadenza previsto per il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria dall'art. 9 del D.Lgs. C.P.S. n. 869 del 1947, ratificato con legge n. 498 del 1951, come modificata dall'art. 16 della legge n. 164 del 1975, in quanto la disciplina della c.i.g. ordinaria non è estensibile alla c.i.g. straordinaria: in tale seconda ipotesi, il diritto del datore di lavoro al rimborso delle predette anticipazioni è soggetto non già a decadenza, ma a prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCHINI PAOLO, FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO.ME.SA. COMPAGNIA MEDICO SANITARIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GARIGLIANO 72, presso lo studio dell'avvocato DE RUGGERI PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CERIANI ALESSANDRO, MINZIONI ATTILIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5159/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 09/05/98 R.G.N. 583/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'INPS ha rifiutato di corrispondere alla spa CO.ME.SA. le somme dalla stessa anticipate ai propri dipendenti, posti in c.i.g.s. per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 1994, per intervenuta decadenza nella presentazione dell'istanza di rimborso.
La predetta società ha quindi fatto ricorso al Pretore che ha accolto la domanda ritenendo che il termine per avanzare l'istanza in questione decorresse dal pagamento delle anticipazioni e non dalla pubblicazione del provvedimento concessorio sulla G.U., come invece sosteneva l'istituto previdenziale.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 9.9.98, ha confermato la decisione pretorile, sebbene con diversa motivazione. Il Tribunale premette che il termine decadenziale in questione previsto per la cassa integrazione ordinaria è comune anche a quella straordinaria: ciò per la identità di ratio dello stesso rispetto ai due istituti, congiunta al rilievo che l'integrazione straordinaria pure ispirata a diverse finalità, è la stessa di cui all'art. 1 d.l.lgt.788 del 1945, come risulta dall'art. 2 l. 1115 del 1968. Dissente, invece, il giudice d'appello, dal Pretore in ordine alla individuazione del momento della decorrenza, che non può identificarsi con l'avvenuto pagamento, facendo menzione la legge al periodo di paga in corso al momento della scadenza del periodo di concessione.
Ma tale norma presuppone un sistema operativo in realtà - da tempo - inesistente: sicché, esigenze di razionalità, impongono di ritenere che esso, come per la integrazione ordinaria, decorra dalla notifica del provvedimento;
e non dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.. Non possono riconnettersi, infatti, effetti decadenziali ad uno strumento di cognizione presunta - atteso il tipo di provvedimento in questione - diretto, nel caso di specie, a garantire i terzi sulla trasparenza dei provvedimenti concessori.
L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo.
La spa CO.ME.SA. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 9 d. l.vo C.P.S. n. 869 del 1987 come modificato dall'art. 16 l. n. 164 del 1975; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.
Secondo il ricorrente sotto l'aspetto della razionalità il sistema delineato dalla legge - secondo cui il termine decadenziale decorre "dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione" - appare del tutto giustificabile perché fa decorrere la richiesta di rimborso dal momento della cessazione dell'obbligazione del datore di lavoro di anticipare il trattamento di integrazione salariale.
Da ciò deriva l'irrilevanza della conoscenza legale ai fini della decadenza dal rimborso, dell'autorizzazione derivante dalla non ricettizietà del provvedimento concessorio.
In ogni caso, stante la pubblicazione dello stesso sulla G.U., per generalissimo principio, con essa si realizza la presunzione legale di conoscenza.
Il ricorso va rigettato e confermata la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata, perché conforme a diritto, procedendosi ai sensi dell'art. 384 c.p.c. ult. c., alla correzione della relativa motivazione.
Sulla questione che è chiamata a risolvere questa Corte ha ritenuto con decisione n. 3175/99, che la disciplina della c.i.g. ordinaria non è estensibile alla c.i.g. straordinaria - asserzione che costituisce il presupposto della intera costruzione della sentenza impugnata - e che il diritto del datore di lavoro al rimborso delle erogazioni da lui anticipate in favore dei dipendenti posti in c.i.g.s. è soggetto non a decadenza bensì a prescrizione. A tale precedente la Corte si conforma anche nella presente decisione e la motivazione della sentenza impugnata va corretta nel senso predetto.
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in L. 33.000, oltre lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2001