Sentenza 7 gennaio 2014
Massime • 1
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., che vieta l'applicazione degli arresti domiciliari a "chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede", in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui - secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza - il termine del quinquennio ostativo alla concessione della custodia domestica decorrerebbe dall'epoca della condanna e non dalla data di commissione del fatto di evasione. (In motivazione la Corte ha chiarito che, ai fini del computo del quinquennio, occorre far riferimento all'epoca della condanna definitiva poiché, altrimenti, si farebbero decorrere gli effetti sanzionatori, seppur indiretti, derivanti dalla condotta dell'imputato da un momento antecedente alla irrevocabilità della pronuncia giurisdizionale che ha accertato l'avvenuta evasione in violazione dell'art. 27 Cost.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2014, n. 6633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6633 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 07/01/2014
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 21
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 43646/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA BI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione prima penale, il 15 luglio 2013;
letti gli atti di causa, l'ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gaeta Pietro, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cagliari - adito in sede di appello avverso il provvedimento col quale il locale Gip aveva rigettato l'istanza di modifica, con concessione degli arresti domiciliari, della ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere in danno di DA BI - con provvedimento del 15 luglio 2013, depositato in data 17 luglio 2013, pur diversamente articolando la motivazione dell'atto, confermava, nella sostanza il provvedimento di fronte a lui impugnato.
In particolare il Giudice dell'appello rilevava che, essendo il DA gravato da due pregiudizi penali per il reato di evasione, divenuti definitivi rispettivamente in data 25 novembre 2009 e in data 23 novembre 2010, ostava alla modificazione della misura cautelare a lui applicata il dettato dell'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, in base al quale "Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede".
Sulla base di tale argomento testuale, ritenuti assorbiti gli altri motivi di impugnazione, rigettava l'appello cautelare. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione, tramite proprio difensore, il DA deducendo due motivi.
Col primo di essi era dedotta l'erronea applicazione dell'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, sulla base dell'assunto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Cagliari, ai fine dell'applicazione della norma in questione la decorrenza del quinquennio ostativo alla concessione degli arresti domiciliari doveva essere computata non a partire dalla data della sentenza di condanna per il reato di evasione ma dalla data in cui si era verificato il fatto di evasione. Una diversa interpretazione, ad avviso del ricorrente, si presterebbe ad essere considerata violativa dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza in quanto sottoporrebbe a trattamenti diversificati situazioni invece identiche, nonché dell'art. 27 Cost., in quanto non è possibile trattare una misura cautelare alla stregua di un'anticipazione della pena.
Laddove la Corte non ritenesse di adottare la descritta interpretazione delle norma citata, il ricorrente ne eccepisce la illegittimità costituzionale.
Col secondo motivo di ricorso è dedotta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo il Tribunale di Cagliari motivato sui residui motivi di appello avverso il provvedimento del Gip.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Il nucleo della censura svolta dal DA attiene alla individuazione del dies a quo rilevante ai fini della applicazione del divieto di concessione degli arresti domiciliari, previsto dall'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, a chi "sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede".
Posto, infatti, che non vi è dubbio sul fatto che dies ad quem ai fini del computo del quinquennio debba essere quello in cui, in ipotesi, è stato commesso il reato in relazione al quale è stata disposta la misura cautelare di cui si discute, ritiene il DA che alla interpretazione fatta propria dal Tribunale di Cagliari, secondo la quale il predetto termine deve iniziare a decorrere a partire dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna per il reato di evasione, se ne debba contrapporre un'altra, da lui ritenuta più conforme ai principi della Costituzione (in particolare al principio di eguaglianza e a quello espressivo della finalità rieducativa della pena che risulterebbe violato ove la misura cautelare fosse trattata come un'anticipazione della pena) in base alla quale il quinquennio andrebbe computato a decorrere dalla data del commesso reato di evasione.
Osserva questa Corte che, a fronte di un dettato legislativo che appare inequivocamente suscettibile di essere interpretato nel senso condiviso sia dal Tribunale di Cagliari che da questa stessa Corte, la quale si è espressa al riguardo nei seguenti termini: "Il divieto di concessione degli arresti domiciliari previsto dall'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, per colui che sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, deve applicarsi con riferimento al momento della condanna e non a quello del fatto di evasione da cui la condanna medesima è scaturita" (Corte di cassazione, Sezione 6, 28 settembre 2009, n. 38148), rimangono esclusivamente da esaminare i dubbi evidenziati dalla difesa del ricorrente in ordine alla legittimità costituzionale della detta disposizione così come generalmente interpretata.
Non ignora questa Corte il fatto che la disposizione contenuta nell'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, sia stata di recente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale;
questa, però, rilevato che nella fattispecie da cui era originata la questione di legittimità costituzionale di fronte a lei sollevata il termine intercorrente fra la commissione del reato di evasione e la commissione del reato in relazione al quale era stata disposta la nuova misura cautelare era comunque inferiore al quinquennio, ritenuta, pertanto, la questione irrilevante nel giudizio a quo, nel quale, anche in ipotesi di accoglimento del dubbio di legittimità costituzionale, non sarebbe stato comunque possibile concedere gli arresti domiciliari, ha dichiarato inammissibile la questione (ord. n. 326 del 2013). Nel presente caso, essendo i reati di evasione accertati a carico del DA risalenti al 2004, mentre la misura in atto è stata confermata con ordinanza del giugno 2013, è legittimo ritenere, pur in assenza di dati certi in ordine al tempus commissi delicti del reato in relazione al quale ora si procede, che, in linea astratta, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel presente giudizio.
Tanto osservato, ritiene tuttavia il Collegio che il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla difesa del DA sia manifestamente infondato.
Premesso, infatti, che la ratio della disposizione in questione è legata alla inidoneità cautelare della misura autocustodiale, inidoneità desumibile, attraverso una valutazione discrezionale del legislatore, realistica e non arbitraria, dalla precedente insofferenza manifestata dall'indagato a misure custodiali, rileva il Collegio che farne decorrere gli effetti dalla data della commessa evasione, in assenza di una pronunzia giurisdizionale definitiva sulla illecietà penale della condotta posta in essere realizzerebbe certamente in'ipotesi di illegittimità costituzionale in quanto, in violazione dell'art. 27 Cost. che prevede che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva", si farebbero derivare degli effetti sanzionatori, sia pure indiretti, da una imputazione penale anteriormente alla definitività della pronunzia giurisdizionale che abbia provveduto su tale imputazione. Nè pare ammissibile, sempre sotto il profilo della coerenza coi principi costituzionali, ipotizzare che, sebbene il termine quinquennale del divieto sancito dall'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, inizia decorrere dalla data della commissione del reato di evasione, il divieto stesso rimanga sospeso sino alla definitività della sentenza che accerti l'evasione stessa, posto che sarebbe del tutto irragionevole prevedere un termine avente astrattamente la durata di cinque anni, ma che nel concreto, essendone sospesa non la decorrenza ma l'efficacia, avrebbe in realtà una durata di gran lunga inferiore e, peraltro, del tutto incerta e variabile da caso a caso in funzione della più o meno ampia durata del processo avente ad oggetto l'accertamento della evasione.
Deve, viceversa, ritenersi che i dubbi adombrati da parte ricorrente in ordine alla congruità costituzionale della norma in discorso siano del tutto infondati.
Quanto a quello argomentato in relazione dall'art. 27 Cost., al di là di una certa fumosità della tesi esposta dal ricorrente, già si è illustrato come il rischio di incostituzionalità sarebbe ben più evidente laddove si facessero decorrere i termini del divieto sic et simpliciter dal giorno della avvenuta evasione (ipotesi interpretativa questa, peraltro, già espressamente scartata dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione: Corte di cassazione, Sezione 3, penale, 2 marzo 2012, n. 8148). Anche per ciò che attiene all'asserita violazione del principio di eguaglianza, questa viene ad essere esclusa proprio fissando la decorrenza del ricordato termine quinquennale dalla definitività della sentenza di condanna per il reato di evasione, in quanto solo in questo modo il termine, nella piena sua durata fissata dal legislatore, inizia a decorrere da una data certa per ciascuno dei soggetti cui la norma deve applicarsi.
Ciò rilevato, poiché per quanto concerne il DA la definitività della ultima condanna da lui subita per il reato di evasione è datata 23 novembre 2010 è evidente che egli, sino al 23 novembre 2015, così come affermato nel provvedimento impugnato del Tribunale di Cagliari, non potrà essere ammesso, ove ricorrano le condizioni per la applicazione di una misura cautelare custodiale, agli arresti domiciliari.
Riguardo al secondo motivo di ricorso, legato al preteso difetto di motivazione sui residui motivi di appello formulati dal DA di fronte al Tribunale di Cagliari, rileva questa Corte che correttamente il giudice del riesame, visto che l'istanza del DA era volta esclusivamente, alla modifica della misura in atto della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha ritenuto che, per effetto del divieto di cui all'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, il loro esame era inutile in quanto l'accoglimento della istanza era, per altro motivo, già precluso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014