Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7401 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T IS G E R REPUBBLICA ITALIANA A D E T LA CORTE SUPRER E S U 7 4 0 IN NOME DEL POROLO ALIAN N E S E CASSAZI E Oggetto Regolamento SEZIONE TERZA CIVILE competenza d'ufficio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 8584/97 Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Dott. Italo PURCARO - Consigliere 17054 Cron. Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 21/09/00 Rel. Consigliere - Dott. Donato CALABRESE 1 : ཀ ར རཱ ha pronunciato la seguente 1 SENTEN Z A sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di ROMA, con ordinanza del 18/06/97, nella causa iscritta al n°. 68849/91 vertente tra EL LL, AR BE E AR MA eredi di AR GI elett. dom. in V.le Somalia 18 presso l'Avv. Marcello Zannini che li difende unitamente all'Avv. Ferruccio Zannini giusta delega in atti;
TA FR;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/09/00 dal Cons. Dott. Donato CALABRESE;
2000 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 1449 Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha chiesto si dichiari la competenza della Pretura Circondariale di Roma, sez. dist. di Castelnuovo di Porto, con le ulteriori statuizioni di legge. IN FATTO E IN DIRITTO Considerato: che con ricorso ex art. 45 1. n. 392/1978 in data 30.6.1988 AR NC, conduttore dell'immobile in Riano loc.Colle Romano lotto n. 81 di proprietà di Ca- serta Franca, conveniva quest'ultima dinanzi al Pretore di Castelnuovo di Porto per la determinazione dell'equo canone dovuto e la condanna della stessa convenuta alla restituzione delle somme indebitamente erogate;
der che il Pretore con sentenza n. 48/91 determinava l'equo canone dovuto dal 1°.
3.1986 al 30.6.1988 e ri- metteva le parti innanzi al Tribunale di Roma, in quan- to competente per materia e valore, per la decisione in merito alla restituzione delle somme non dovute;
che la causa veniva quindi riassunta innanzi al detto Tribunale da AR RG, il quale instava per la restituzione della somma di L. 21.876.703; che la convenuta TA si costituiva (ma l'assenza in atti del fascicolo di parte -secondo il giudice a quo- non consentiva la prospettazione delle sue difese); che il Tribunale di Roma, ritenutosi a sua volta incompetente, con ordinanza del 23.12.1996 ha richiesto d'ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.; che il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza della Pretura circondariale "'' di Roma Sezione dist. di Castelnuovo di Porto;
- che vi è memoria degli eredi di AR RG. Ritenuto: che la richiesta di regolamento si palesa innanzi- tutto ammissibile, atteso che la sentenza del Pretore, individuando [al momento della decisione] nel Tribunale il giudice competente a decidere in merito alla domanda di restituzione di somme indebitamente erogate, si è implicitamente ritenuto incompetente a decidere circa la domanda di restituzione stessa;
che, tuttavia, dal 2.6.1999 è divenuto efficace il D.Lgs. n. 51/1998 sull'istituzione del giudice di primo grado, che ha soppresso l'ufficio del Pretore (art. 1), con abrogazione dell'art. 8 c.p.c. (art. 49) e con tra- sferimento della competenze pretorili al Tribunale or- dinario (art. 1), dovendosi inoltre escludere nella specie l'applicazione della disposizione transitoria di An cui all'art. 133 del cit. D. Legs. giacchè alla data il dello stesso giudizio relativo alla determinazione dell'equo canone risultava definito con sentenza (n. 48/91); 3 che, quindi, essendo tale rilievo pregiudiziale ri- spetto ad ogni altra considerazione che avrebbe potuto militare per la competenza [all'epocal del Pretore, de- ve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Ro- ma, con compensazione, per giusti motivi, delle spese della procedura di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul regolamento di competenza di ufficio, dichiara la competenza del Tribunale di Ro- ma. Spese compensate. Così deciso, il 21.9.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE logo farangабага IL CANCELLIERE C1 Giovanni Glambattista Depositata in Cancelleria oggi, 30 MAG. 2001 E N O I IL CANCELLIERE C1 Z A Giovanni Giambattista R T S I G E R A D E T N E S E