Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7914 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
C.C. 67413 ia r a REPUBBLICA ITALIANA t TE DA REGISTRAZIONI . 20, 1986ribu SENSI DEL D .P.R IO T T SUPREMA DI CASSAZ R 131 TAB AL. - . 5 IB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UT AR I LA C ONE TRIB TARIA Joccetz Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrats RIGGIODott. Ugo Presidente R.G.N. 2439/00 Consigliere Cron. 17366 Dott. Vincenzo DI NUBILA ConsigliereDott. Antonio MERONE Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud. 24/10/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 67413 SENTENZA sul ricorso proposto da: ee. 154th MONDINI CAVI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso CA Vergie LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati SIMONE CICCOTTI VIA LUCREZIO CARO 62 ROMA, CLAUDIO TONIOLO VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
3868 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 1906/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 02/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Mondini Cavi s.p.a. ha chiesto il rimborso della tassa di concessione governativa sulle società. Il Tribunale ha accolto la domanda con compensazione delle spese. La Corte di Appello ha invece dichiarato decaduta la società dal diritto al rimborso per gli anni 1985-88, ritenendo che l'istanza di rimborso era stata presentata quando ormai era decorso il termine triennale, mentre ha riconosciuto il diritto al rimborso per gli anni dal 1989 al 1992. La società ha proposto ricorso deducendo un unico motivo. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la società ha dedotto violazione di legge e cioè degli articoli 11 e 13 d.p.r. n.641/72, 2 d.p.r. n. 1199/71 e carente e contraddittoria motivazione, sul presupposto che ai fini della decadenza vale la data di spedizione della richiesta e non quella del suo ricevimento. Il Ministero ha sostenuto, invece, che rileva la data di ricezione della richiesta. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto è estremamente generico e non coglie la ratio decidendi indicata a pagina 13 della sentenza impugnata. E invero, a fronte dell'affermazione molto precisa e puntuale contenuta in sentenza, secondo la quale il rimborso per gli anni dal 1985 al 1988 non è dovuto perché richiesto “quando ormai era decorso il termine triennale di decadenza", nulla di specifico è stato dedotto nel ricorso, nel senso che nessuna data di spedizione della richiesta è stata indicata per confutare l'affermazione della Corte di Appello, ma si è discettato in via generale su come intendere alcune norme. La mancata confutazione specifica ha comportato l'impossibilità di verificare nel concreto, con riferimento alla fattispecie sottoposta ad esame, la fondatezza della tesi esposta con riferimento al valore della spedizione, non essendo stata indicata alcuna data della spedizione della richiesta. Per il principio di autosufficienza del ricorso, l'impugnazione che non contiene gli elementi di fatto che consentano di valutarne la fondatezza, va dichiarata inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 24.10.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Ugo Riggio,You Dr. Giuseppe Falcone A M E R P U IL CANCELLIERE CANCELLERIA DEPOSITATO 20 MAG. 2003 A Самолю CANCELLE ACT Oggi чтово