Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale. (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa).
Commentari • 3
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1. Siamo certi di far cosa utile ai nostri lettori pubblicando un punto della situazione con riguardo alla giurisprudenza di legittimità sulle molte questioni che si sono poste, in materia di stupefacenti, dopo la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale. La sentenza, com'è noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30/12/2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21/02/ 2006, n. 49. In conseguenza di essa, si è determinata reviviscenza della disciplina illegittimamente modificata dal legislatore, ed ha riacquisito rilievo, in particolare, la distinzione delle droghe «leggere» da quelle …
Leggi di più… - 2. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
- 3. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2014, n. 49528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49528 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 21/10/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1765
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 16396/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA EN N. IL 05/11/1951;
avverso la sentenza n. 23486/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 08/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di ON DO avverso la sentenza emessa in data 8.1.2014 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal G.u.p. del Tribunale di Roma che applicava al predetto la pena concordata di anni tre di reclusione ed Euro 12.000 di multa per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (detenzione illegale di complessivi kg. 7 circa di marijuana), di detenzione e porto di arma comune da sparo e ricettazione riuniti in continuazione sulla base del primo come più grave.
2. Deduce la violazione di legge in relazione alla sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta penale responsabilità.
3. Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché non consentito nella presente sede, in quanto, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale dell'affermazione di responsabilità, la misura della pena nonché le circostanze aggravanti e attenuanti, come quelle invocate dal ricorrente), in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione (ex plurimis: Cass. pen. Sez. 6^, 19.2.2004 n. 18385, Rv. 228047). 5. È invece sostanzialmente fondato il primo motivo di ricorso. Infatti, è sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale, n. 32 del 2014, depositata il 25.2.2014, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. 21 febbraio 2006, n. 49, artt. 4 bis e 4 vicies, cioè del testo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nella formulazione di cui alla detta L. n. 49 del 2006 c.d. "Fini-
Giovanardi", determinando, come dalla stessa sentenza espressamente affermato, l'applicazione del predetto D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e relative tabelle nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni ritenute incostituzionali e cioè nel testo di cui alla L. del 1990, c.d. "Iervolino-Vassalli". In altri termini, la suddetta sentenza ha travolto l'intero del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, facendo rivivere, anche per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 146 del 2013 (e cioè il 24.12.2013) la pena edittale diversificata prevista dalla precedente formulazione della norma (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1) in questione per le droghe c.d. leggere quale l'hashish e cioè la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 5.164 ad Euro 77.468.
Orbene, la sanzione nella specie applicata deve ritenersi illegale. Essa, infatti, è stata calibrata su una previsione edittale che, non distinguendo tra droghe c.d. "leggere" e droghe c.d. "pesanti", risulta ormai superata dalla richiamata declaratoria di incostituzionalità e dalla conseguente riviviscenza del precedente e più favorevole regime sanzionatorie
Nel caso in esame, invero, la pena finale è palesemente illegittima poiché fondata su una pena base (anni sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa) che, secondo la disciplina della pena più favorevole al reo di cui all'art. 2 c.p., comma 4, subentrata a quella all'epoca vigente per effetto della richiamata pronuncia di incostituzionalità, risulta a sua volta illegale ed immotivatamente eccessiva.
6. Venendo meno, per effetto del vizio rilevato, l'intero patto, conseguirà l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014