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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12244 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BI ER nata a [...] il [...] ES AC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, CINZIA PARASPORO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, con revoca delle statuizioni civili;
udito, per la parte civile, l’Avv. ROBERTO SUTICH, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale;
udito, per gli imputati, l’Avv. ALESSANDRA VILLANUCCI, comparso in sostituzione dell’Avv. MARCO RACANO, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12244 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 27/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27 maggio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 24 novembre 2023 con la quale NA IZ e IA CH erano stati condannati alle pene, per entrambi condizionalmente sospese, rispettivamente di 1.000 euro di multa e di 667 euro di multa, in quanto riconosciuti colpevoli, con le attenuanti generiche, la prima del delitto previsto dall'art. 595, terzo comma, cod. pen., il secondo del reato previsto dagli artt. 57 e 595, terzo comma, cod. pen.; in Milano il 9 febbraio 2022. 2. NA IZ e IA CH hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Marco Racano, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 595 cod. pen., 3 e 16, d.lgs. n. 81 del 2008 e 21 Cost., nonché IL vizio di motivazione in relazione alla erronea valutazione del contenuto dell’articolo di stampa a firma della IZ. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, costituito dalla consapevolezza e volontà di ledere la reputazione altrui. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per travisamento della prova, per avere la Corte di appello omesso di esaminare l'intero articolo di contenuto asseritamente diffamatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché i reati sono estinti per remissione di querela. 2. Va premesso che in data 24 gennaio 2026 è pervenuta, via PEC, copia della dichiarazione con cui l’avv. Roberto Sutich, munito di procura speciale rilasciatagli dalla persona offesa, Roberto Agnani, ha rimesso la querela nei confronti di NA IZ e IA CH. 3 In pari data è pervenuta una ulteriore nota, stavolta a firma dell’avv. Marco Racano, alla quale è stata allagata la dichiarazione con cui i due imputati, NA IZ e IA CH, hanno accettato la remissione della querela. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché i reati sono estinti per remissione di querela, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AR LD SA LL
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, CINZIA PARASPORO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, con revoca delle statuizioni civili;
udito, per la parte civile, l’Avv. ROBERTO SUTICH, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale;
udito, per gli imputati, l’Avv. ALESSANDRA VILLANUCCI, comparso in sostituzione dell’Avv. MARCO RACANO, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12244 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 27/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27 maggio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 24 novembre 2023 con la quale NA IZ e IA CH erano stati condannati alle pene, per entrambi condizionalmente sospese, rispettivamente di 1.000 euro di multa e di 667 euro di multa, in quanto riconosciuti colpevoli, con le attenuanti generiche, la prima del delitto previsto dall'art. 595, terzo comma, cod. pen., il secondo del reato previsto dagli artt. 57 e 595, terzo comma, cod. pen.; in Milano il 9 febbraio 2022. 2. NA IZ e IA CH hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Marco Racano, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 595 cod. pen., 3 e 16, d.lgs. n. 81 del 2008 e 21 Cost., nonché IL vizio di motivazione in relazione alla erronea valutazione del contenuto dell’articolo di stampa a firma della IZ. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, costituito dalla consapevolezza e volontà di ledere la reputazione altrui. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per travisamento della prova, per avere la Corte di appello omesso di esaminare l'intero articolo di contenuto asseritamente diffamatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché i reati sono estinti per remissione di querela. 2. Va premesso che in data 24 gennaio 2026 è pervenuta, via PEC, copia della dichiarazione con cui l’avv. Roberto Sutich, munito di procura speciale rilasciatagli dalla persona offesa, Roberto Agnani, ha rimesso la querela nei confronti di NA IZ e IA CH. 3 In pari data è pervenuta una ulteriore nota, stavolta a firma dell’avv. Marco Racano, alla quale è stata allagata la dichiarazione con cui i due imputati, NA IZ e IA CH, hanno accettato la remissione della querela. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché i reati sono estinti per remissione di querela, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AR LD SA LL