Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2001, n. 5310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5310 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALI.53 1 0 /01 6 E 8 N 9 1 A O / I I 4 Z / R 5 6 A . 2 A R . N RTE SUPREMA D C T SAZIONI T RE R - S Oggetto . U I B B G I D . E L R L SEZIONE TRIBUTARIA R Tributaria L E T A D A Infosta refptio . I D B S sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A N A E I E T S T R 1 I N E 3 A E 1 tt. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G.N. 80/98 T S . E A N Consigliere Cron. 113.6.3 M Dott. Giovanni OLNI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON MA RG, OL AB, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato TAMPONI MICHELE, che li difende unitamente all'avvocato MANETTI PAOLO, giusta mandato a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso 2000 rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrenteN -1- avversO la sentenza n. 44/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 18/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TAMPONI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GAMBARDELLA che ha concluso Generale Dott. Vincenzo per il rigetto del ricorso. -2- M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I sig.ri Romano Sergio Fontani e LA Paoli ricorrono per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza n. 44/08/97 del 18 novembre 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana rigettava l'appello dei contribuenti avverso la pronuncia che in primo grado aveva solo parzialmente accolto il loro ricorso riducendo da 547 a 370 milioni il valore accertato dall'ufficio per alcuni immobili oggetto di una compravendita registrata in Prato il 5 ottobre 1992. La Amministrazione si è costituita con memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso i contribuenti asseriscono che a torto la Commissione Regionale avrebbe rigettato l'eccezione di decadenza da essi sollevata per aver la Amministrazione notificato l'atto di accertamento dopo la scadenza del termine biennale dal pagamento della imposta principale posto dall'art. 52 del DPR 131/1986; soggiungono i ricorrenti che tale termine non sarebbe stato prorogato dall'art. 4 della legge 75/1993, modificativa della legge 413/1991. Sottolineano ancora che la dichiarazione di valore relativa 3 ст all'atto in questione (registrato il 5 ottobre 1992) non era suscettibile di condono e quindi non vi era alcuna ragione perché il legislatore dovesse procedere ad una proroga del termine per l'accertamento. Il motivo deve essere rigettato in conformità all'ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la sospensione del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 52, 2° comma, 1. 131/1986, disposta dall'art. 57 della legge 413/1991, trova applicazione anche nel caso in cui l'avviso di accertamento relativo ad immobili soggetti a imposta di registro riguardi un atto registrato in un periodo d'imposta escluso dal condono, in quanto successivo al termine del 31 dicembre 1991 (27 ottobre 2000 n. 14199; Cass. 19 novembre 1999, n. 12869). Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 n. 5 c.p.c.) denunciando un contrasto fra l'affermazione secondo cui le argomentazioni dell'ufficio rivelerebbero "un dubbio di perplessità" e il dispositivo della pronuncia. Il motivo deve essere rigettato in quanto non M vi è alcun contrasto logico fra le considerazioni circa la validità delle tesi dell'Ufficio e la successiva proposizione in cui il giudice di merito procede ad una propria autonoma valutazione della controversia con le parole: "la pretesa dei a far ritenere comecontribuenti diretta edificabile solo la metà della superficie contrasta la stessa loro dichiarazione d'imposta che con riferita all'area edificabile nella sua viene interezza". Questa frase contiene sia la tesi dei contribuenti sia un criterio logico di decisione e non un rinvio alle argomentazioni (perplesse) dell'ufficio. Quindi i ricorrenti avrebbero dovuto investire con la loro impugnazione questa parte della motivazione;
e ciò non hanno fatto. Quindi entrambi i motivi debbono essere rigettati. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudi- zio. Così deciso nella camera di consiglio della m. sezione tributaria di il 1° dicembre 2000. Il Relatore Il Presidente Mais Alliſi coliSUPREMA ж а E T R ✓ CANCELLIERE C1 O C OI Molde GI ER DEPOSITATO GRO D Oggi. CANCELLIERE C Arnaldo AS E N O I A Z I A R 5 6 R 8 A . T 9 S T N 1 I / - U G 4 / B E B I 6 R . 2 R L . L T A R . A D P . . B D E A A T I L T E N R D E 1 E S 3 I S 1 T E N . A E S N M I A 1 6