Sentenza 12 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7183 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 07-183/03 Risarcimento danno aquiliano. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 21283/01 Dott. Francesco SABATINI Consigliere 24931/01 24932/01 Dott. TO LIMONGELLI Consigliere Rel. Consigliere 25633/01 Dott. Fabio MAZZA Dott. Bruno DURANTE - Consigliere 16039 Cron. Rep. 1877 ha pronunciato la seguente Ud. 17/12/02 S ENTENZA sul ricorso proposto da: IN AN, titolare dell'omonima Impresa con sde in S.SE (Fg), elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso il Sig. LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato PE GALLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LA.RI.US SRL, in persona del suo legale rappresentante Dott. Mario Paradisi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320/D/4, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA, difesa *2002 dall'avvocato LUIGI JANRELLI, giusta delega in atti;
2558
- controricorrente -
nonchè
contro
D'RE RI ON, CONDOMINIO DI VIA DON MINZONI dell'amministratore pro 28 IN SAN SEVERO in persona AB che sta in giudizio tempore ZI PE anche in proprio, nonchè AR AN, AR RI TA, AR AN RI, AR RI AR, FI ME, RI GR, AC NC, NI CA, LU SO, IS AN SI UC, DE II RO ER AN RI, IMM AIRONE SRL;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 24931/01 proposto da: IS AN SI UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IN AN, titolare dell'omonima Impresa con sde in S.SE (Fg), elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso il Sig. LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato PE GALLO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
LA.RI US SRL, DE II RO ER AN 2 RI, IMM AIRONE SRL IN LIQ, LA FONDIARIA ASSIC SPA, CONDOMINIO DI VIA DON MINZONI 28 IN SAN SEVERO in persona dell'amministratore pro tempore ZI PE AB che sta in giudizio anche in proprio, nonchè D'RE RI ON, AR AN, AR RI TA, AR AN RI, AR RI AR, FI ME, RI GR, AC NC, NI CA, LU SO;
intimati - e sul 3° ricorso n° 24932/01 proposto da: DE II RO ER AN RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio GIORGIANNI, che la difende, dell'avvocato FRANCESCO giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IN AN, titolare dell'omonima Impresa con sde in S.SE (Fg), elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso il Sig. LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato PE GALLO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
SRL, IS AN SI UC, IMM LA.RI. US AIRONE SRL IN LIQ, LA FONDIARIA ASSIC SPA, CONDOMINIO DI VIA DON MINZONI 28 IN SAN SEVERO in persona 3 dell'Amministratore pro tempore ZI PE AB che sta in giudizio anche in proprio, D'RE RI ON, AR AN, AR RI TA, AR AN RI, AR RI AR, FI ME, RI GR, AC NC, NI CA, LU SO;
intimati e sul 4° ricorso n° 25633/01 proposto da: D'RE RI ON, ZI PE AB in proprio e quale amministratore del Condominio Don Minzoni 28 in San SE, nonchè AR AN, AR RI TA, AR AN RI, AR RI AR, FI ME, RI GR, AC NC, NI CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M. POGGIOLI 19, presso lo studio dell'avvocato AN DASTOLI, difesi dall'avvocato LUCIO IPPOLITO 19, con studio in 71016 SAN SEVERO (FG) VIA PASCOLI giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
IN AN, LA RI US SRL, IS AN SI UC;
- intimati avversO la sentenza n. 543/00 della Corte d'Appello di BARI, Sezione III Civile, emessa il 03/05/00 e 4 depositata il 09/06/00 (R.G. 608/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Giuseppe GALLO difensore del ricorrente TO IN;
udito l'Avvocato Gigliola MAZZA RICCI (per delega Avv. Iannarelli difensore della controricorrenteLuigi LA.RI. US SRL); udito l'Avvocato Francesco GIORGIANNI difensore del controricorrente e ricorrente incidentale ST Fernando Massimo Luca); udito l'Avvocato Lucio IPPOLITO difensore di D'RE Maria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso previa riunione dei ricorsi per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento degli incidentali. Svolgimento del processo Con citazione 15.11.90, avanti al Tribunale di Fog- gia, D'RE Maria Concetta, usufruttuaria di due lo- cali facenti parte di un edificio in condominio, sito in San SE, via Don Minzfoni, esponeva che detti lo- cali avevano riportato gravi lesioni а causa di lavori di scavo commessi dalla s.r.l. LA RI.Domun all'appaltatore IN TO. 5 Conveniva in giudizio i predetti sonde sentirli condannare in solido al risarcimento del danno. I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda. IN chiamava in causa per manleva la soc. La Fondiaria con la quale aveva stipulato un con- tratto di assicurazione. La società si costituiva dedu- cendo che la responsabilità del lamentato danno era della detta Immobiliare IR quale impresa responsa- bile degli scavi e la chiamava in causa. Eccepiva inoltre la sussistenza di concause pre- gresse nella determinazione delle lesioni al fabbricato e l'applicabilità del sottomassimale di cui alla lette- re N delle condizioni particolari di polizza. Quindi veniva disposta la riunione con altro proce- dimento promosso da TO IE, amministratore del condominio di via Don Minzioni e da dieci condomini del predetto stabile, onde ottenere la condanna della SOC. LA.RI.Domus e del IN, in solido tra loro, al ri- sarcimento dei danni asseritamene cagionati all'edificio condominiale con i lavori di scavo. Lamentavano altresì la violazione delle distanze legale con condanna della soc. LA.RI. Domus al ripristi- no di esse. In tale causa IN chiamava in causa la soc. La Fondiaria in manleva, nonché l'ing. Fernando ST, direttore dei lavori per conto della SOC. committente, e l'arch. Roberta De Lucretiis, quale progettista. I chiamati si costituivano chiedendo il rigetto delle do- mande avverse. Con sentenza non definitiva 17.4.1998, il Tribunale di Foggia dichiarava IN TO responsabile esclusivo dei lamentati danni e lo condannava alla ese- cuzione di tutti i lavori di ripristino del fabbricato, come indicati nella relazione peritale redatta dal Col- legio dei consulenti d'ufficio. Accoglieva la domanda di manleva nei limiti del sottomassimale di lire 40.000.000. Rigettava tutte le altre domande. IN TO proponeva appello chiedendo dichia- rarsi che i danni in questione erano riconducibili esclusivamente о prevalentemente al pregresso stato dell'immobile con ogni conseguente provvedimento;
in via subordinata che tali danni erano imputabili a re- sponsabilità della SOC. LA.RI. Domus, dell'ing. Cristal- li, dell'arch. De Lucretiis e della soc. Imm. IR. Chiedeva inoltre che la domanda di manleva fosse accolta per l'intero massimale di polizza, pari a lire 300 milioni. Tutti gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello. Inoltre spiegavano appello incidentale la SOC. LA RI. Domus per ottenere la condanna del IN al rimborso della somma di lire 48.860.000 versata da essa società agli attori in virtù di ordinanza cautelare emessa dal Pretore;
D'RE, il condominio e i condo- mini onde ottenere la condanna anche della SOC LARI.Domus e del ST alla esecuzione dei lavori di ripristino;
la comp. La Fondiaria per ottenere il rimborso di somme versate in eccedenza rispetto al sot- tomassimale. for La Corte di Appello di Bari, con sentenza 9.6.200, accoglieva unicamente l'appello proposto dal IN avverso la società assicuratrice dichiarando in lire 300 milioni il massimale di polizza applicabile alla fattispecie. Osservava che a termini di contratto i lavori di scavo rientravano nel sinistro assicurato. Rigettava nel resto l'appello del IN. Dichia- rava inammissibile l'appello incidentale della SOC LA.RI.Domus perché vertente in questione rimessa alla sentenza definitiva. Rigettava gli altri appelli inci- dentali. Avverso tale sentenza IN TO ha proposto ricorso per Cassazione con quattro mezzi di gravame. Resistono gli intimati con controricorso. Inoltre hanno 8 proposto ricorsi incidentali condizionati D'RE, il condominio e i condomini, nonché ST e De Lucre- tiis. IN ha prodotto controricorso contro il ricorso incidentale del ST, nonché memoria. Anche D'RE, il condominio e i condomini, nonché la SOC LA.RI.Domus hanno prodotto memorie. Motivi della decisione La Corte di Appello di Bari ha ritenuto l'esclusiva responsabilità del IN nella produzione dell'evento de quo sulla base delle risultanze della consulenza collegiale disposta di ufficio nel procedi- mento di primo grado, dalla quale ha tratto convinci- mento per affermare il nesso causale tra gli scavi ef- fettuati dal IN e il dissesto dell'edificio condo- miniale e per escludere l'incidenza di ogni altra af- fermata concausa, e particolarmente delle preesistenti condizioni di stabilità dell'edificio stesso e della demolizione precedentemente effettuata sul limitrofo terreno di proprietà dei Germani La Donna, poi trasfe- rito in proprietà alla soc LA.RI. Domus. Quindi la Corte, così circoscritta la condotta ge- neratrice del danno, ha escluso che la stessa potesse essere imputabile alla LA.RI.Domus, perché tale società committente dei lavori non aveva spiegato ingerenza 9 nella esecuzione degli scavi;
all'arch. De Lucretiis perché lo stesso aveva soltanto redatto il progetto del fabbricato da realizzare;
alla Imm. IR perché estranea ai lavori di scavo;
all'ing. ST perché quale direttore dei lavori nominato dalla SOC. commit- tente (LA. RI. Domus) aveva il solo compito di verificare la corrispondenza del nuovo edificando edificio alle previsioni progettuali. I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza. Il ricorrente principale, con il primo mezzo di gravame, lamenta insufficienza di motivazione, e vizio logico della stessa sul punto concernente il nesso di causalità. Afferma che il giudice a quo ha tratto erronei mo- tivi di convincimento dalle risultanze della consulen- za, dalle quali invece si desumeva che i lavori di sca- vo non furono la causa esclusiva dei dissesti in que- stione, ma furono al più una concausa degli stessi as- sieme alla precedente demolizione del fabbricato atti- guo e alle precarie condizioni statiche dell'edificio condominiale di via Don Minzioni. Con la seconda censura investe il tema delle asse- rite responsabilità della SOC. LA RI. Domus, della Imm. IR, dell'ing. ST e dell'arch. De Lucretiis. Le due censure si fondano unicamente sull'esame 10 della consulenza tecnica collegiale di ufficio e sulla consulenza di parte, rilevando da esse una lettura e una valutazione di merito che si pongono in contrasto con quelle effettuate dalla Corte di Bari, senza che peraltro sia specificamente indicato alcun vizio logico inficiante l'iter argomentativo che si legge in senten- za. Nel resto la Corte di merito ha sufficientemente e logicamente motivato sui punti sopra indicati rendendo Or compiutamente conto dei singoli capi decisionali, CO- sicché l'eventuale difformità di esse rispetto alle conclusioni peritali appare compiutamente giustificata dalle ragioni espresse dal giudice a quo. Ne deriva che le censure incidono esclusivamente in punto di merito attraverso la contrapposizione di due diverse valutazioni delle medesime risultanze proces- suali. Con la terza censura il IN deduce l'omessa mo- tivazione in ordine al punto della compensatio lucri cum damno in relazione alle migliorie di cui avrebbe beneficiato l'immobile condominiale per effetto della esecuzione dei lavori di consolidamento indicati nel dispositivo della sentenza di primo grado. Anche tale doglianza non merita accoglimento. In- fatti sul capo di domanda in questione non v' è stata 11 decisione da parte del Tribunale, che, nel dispositivo della sentenza non definitiva, ha rimesso alla pronun- cia definitiva < tutto quanto non deciso con questa sentenza parziale >>. Cosicché il IN non aveva alcunché da lamentare con l'appello, posto che la pronuncia sulla compensatio lucri cum damno non risultava omessa ma solo rinviata alla sentenza definitiva. Con la quarta censura il IN lamenta il vizio di omessa motivazione in ordine al denegato rinnovo della consulenza. La doglianza non merita accoglimento. E' infatti evidente che la Corte di Bari ha implicitamente, ma adeguatamente motivato sul punto, allorché ha ritenuto di avere sufficienti elementi per la compiuta ricostru- zione dell'evento e per l'attribuzione della responsa- bilità dello stesso. La motivazione di rigetto di una istanza di mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in ma- niera espressa. Potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti, ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri ele- menti acquisiti al processo (vedi Cass. II 16.6.1990 N 6078). 12 Il ricorso principale deve essere quindi rigettato こ e da ciò deriva l'assorbimento dei ricorsi incidentali, in quanto tutti condizionati all'eventuale accoglimento . di quello principale. Le spese del giudizio di Cassazione devono essere regolate ai sensi dell'art. 91 cpc. POM La Corte Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giu- dizio di Cassazione che liquida in euro cento, oltre euro tremila, per onorario in favore di ciascuna parte controricorrente. Così deciso in Roma, addì 17.12.2002. Il Cons. Est. Il Presidentesident Jahillery Apple Guilian LL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 MAG. 2003. IN AT IL CANCELLIERE C1 ZO AT CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione .. presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4.6.2003 serie 4 al n. 21040 versate € 170.43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Bice 13