Sentenza 23 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti a norma dell'art. 2 "quinquies" del D.L. 30 settembre 1994, n.564, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1994, n. 656, il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, costituito, ai sensi del comma quarto, "dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato" - inteso come differenza tra valore dichiarato e valore accertato -, è determinabile anche qualora manchi la dichiarazione di valore, e corrisponde all'intero valore accertato, atteso che il valore (non) "dichiarato" è uguale a zero. Pertanto, anche le liti di tale specie rientrano fra quelle definibili ai sensi dell'art. 2-quinquies del detto decreto, in presenza delle altre condizioni prescritte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15937 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. EBNER Glauco Vittorio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";
- ricorrente -
contro
CH SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo difende unitamente all'avvocato ROSSI GIORGIO A. L., giusta delega in calce;
- controricorrente -
e contro
GTZ AUTO DI ZA IO & C. IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore ZA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo difende unitamente all'avvocato ROSSI A. L. GIORGIO, giusta delega in calce;
- controricorrente -
e contro
ZA IO;
- intimato -
avverso la sent. n. 124/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 4 febbraio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per i resistenti, l'Avvocato ROMANELLI GUIDO che si riporta agli scritti ed insiste sull'ipotesi di inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso in via preliminare per il rigetto della eccezione di inammissibilità; nel merito accoglimento del ricorso.
FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO
1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro "pro tempore", ricorre contro la Sig.ra SC AF, nonché contro la G.T.Z. Auto di NI ER & C. (in liquidazione) in persona del liquidatore, Sig. NI ER, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Le parti intimate resistono con controricorso. Il Ministero e la Sig.ra SC hanno anche depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
1.2. In fatto, in occasione di un controllo fiscale effettuato presso la società resistente, sono stati rinvenuti un atto, qualificato come "preliminare di vendita", relativo alla cessione di un fabbricato, intercorso tra la SC e la società stessa, ed un atto di cessione di quote sociali, in relazione ai quali il competente ufficio del Registro ha emesso avviso di liquidazione dell'imposta di Registro ed INVIM, notificato alle odierne parti resistenti. Queste hanno impugnato tali atti impositivi con separati ricorsi, respinti, però, in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale, invece, riuniti gli appelli proposti dalla società e dalla SC, ha dichiarato estinto il giudizio "per definizione delle liti pendenti" ai sensi dell'art.
2-quinquies del D.L. n. 564 del 1994, convertito in legge n. 656 del 1994.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso il Ministero eccepisce la violazione e falsa applicazione del citato art.
2-quinquies del D.L. n. 564 del 1994, in quanto, in mancanza di dichiarazione dei contribuenti, non sarebbe possibile stabilire il valore della lite, inteso come differenza tra valori dichiarati e valori accertati.
2.1. Il ricorso appare privo di fondamento.
2.2. Preliminarmente, però, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso stesso, formulata dalla difesa delle parti resistenti. Queste, infatti, rilevano che, nella specie, vi sarebbe impossibilità assoluto di riferire l'atto alla Avvocatura di Stato, in quanto è stata omessa la indicazione, a stampatello, del nome e cognome dell'avvocato dello Stato che ha ricevuto il ricorso per la notifica, teletrasmesso ai sensi dell'art. 77 della legge n. 664 del 1986. Come è noto, ai sensi dei commi 4 e 5, della citata disposizione "l'obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti dell'Avvocatura dello Stato, è soddisfatto con la sottoscrizione avvocato dello Stato ricevente, purché dalla copia fotoriprodotta risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale." Nella specie, risultano soddisfatte entrambe le condizioni e, quindi, non risulta la pretesa impossibilità di riferire il ricorso alla avvocatura dello Stato.
2.2. Nel merito, l'argomento prospettato dal Ministero ricorrente confonde le modalità con le quali era possibile definire le liti pendenti, in base al citato D.L. n. 564 del 1994, con la individuazione delle liti "condonabili", in base al medesimo decreto legge, ed è basato su una errata interpretazione della norma relativa ai criteri per la determinazione del valore della lite.
2.3. Come è noto, in forza del ripetuto art.
2-quinquies, comma 1, D.L. n. 564 del 1994, le liti fiscali pendenti alla data del 31
dicembre 1994 (termine così differito dall'art. 1 del D.L. n. 250 del 1995, conv. in legge n. 349 del 1995) potevano essere definite, a domanda del ricorrente, con il pagamento di una somma rapportata al valore della lite. Il successivo comma 4, della medesima disposizione di legge, per evitare dubbi interpretativi (che potessero determinare l'insorgere di un contenzioso maggiore di quello eliminato con il "condono"), si preoccupava di fornire la definizione, tra l'altro, dei concetti di "lite fiscale" (lett. a) e di "valore della causa" (lett. b). In relazione a quest'ultimo, la disposizione in esame, prevede(va) che "il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato". Secondo la tesi prospettata dal Ministero ricorrente, si potrebbe parlare di "maggiore imponibile accertato" soltanto in presenza del doppio termine di riferimento, del valore dichiarato e del valore accertato. Mancando il primo non sarebbe individuabile la base di calcolo per determinare il valore della lite e, quindi, la lite non sarebbe "condonabile". Tale conclusione, però, è viziata da un doppio errore.
a) Il primo errore attiene alla interpretazione della disposizione che detta i criteri per la determinazione del valore della lite. Infatti, se è vero che il valore della lite, in relazione alle imposte di cui si discute, è costituito dal "maggiore imponibile accertato", inteso come differenza tra valore dichiarato e valore accertato, non è altrettanto vero che in mancanza della dichiarazione di valore non sia possibile determinare il valore della lite che, ovviamente, sarà quello dell'intera valore accertato, posto che il valore (non) "dichiarato" è uguale a zero. b) Il secondo, è un tipico errore logico, in quanto dalla pretesa impossibilità di stabilire il "maggiore imponibile", il Ministero ricorrente fa derivare la conclusione della impossibilità di stabilire il valore della lite e, quindi, la "non condonabilità" della lite stessa (cosiddetta "fallacia di rilevanza", del tipo "non causa pro causa"). In realtà, nella specie, il "maggiore imponibile" è pari all'imponibile accertato e, quindi, non è vero che non possa essere stabilito il valore della causa. E, comunque, il solo fatto che non fosse possibile determinare il valore della causa in base ai parametri forniti dal legislatore, di per sè, non sarebbe stato sufficiente ad escludere la lite dal novero di quelle condonabili, posto che soltanto il superamento del tetto di valore dei 20 milioni di lire precludeva l'accesso al condono (art.
2-quinquies, comma 1, lett. b), D.L. n. 564 del 1994). In linea di principio, un contribuente che avesse effettuato il pagamento con riferimento al valore massimo dei 20 milioni di lire, avrebbe avuto diritto a "condonare" la lite, salvo che l'amministrazione finanziaria non avesse dimostrato che il valore superava il "plafond" stabilito dalla legge.
2.4. In definitiva, nella specie, non è vero che non sia possibile stabilire il valore della lite, ne' che la lite non sia "condonabile". Pertanto, la censura prospettata dal Ministero ricorrente non appare fondata ed il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi (novità della questione) per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2003