Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9599 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
AULA “A” 09 5 99 /02 539/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 04354/2000 Dott. OV MAZZARELLA Est. Consigliere Consigliere Cron. 25180 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 08.05.2002 da DI RI VA rapp.to e difeso dall'avv. OV De Notariis, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Albalonga, n. 7, presso lo studio dell'avv. Clementino Palmiero, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro 1990 I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona suo Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Lullbe Nicola Valente, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale depositata in atti, - costituito solo con procura - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 00059/1999 del 21.10/23.11.1999, R.G. n. 00038/98, notificata il 05 gennaio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08 maggio 2002 dal Relatore Cons. dott. OV Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 00038/98 del 18 dicembre 1997 il Pretore di Campobasso, previo espletamento di consulenza medico-legale rigettava la domanda proposta da OV Di FL contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps). diretta al riconoscimento in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità. Il Tribunale di Campobasso, disposta ed espletata nuova consulenza medico-legale, rigettava l'appello del Di FL;
spese del secondo grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: il consulente medico legale, con accertamenti ed argomentazioni di sicuro affidamento e quindi da condividere, aveva accertato un quadro patologico che non riduceva la capacità lavorativa dell'assicurato nella misura prevista dalla legge n. 222 del 1984 ai fini della concessione del beneficio richiesto. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Di FL affidandosi a due motivi di censura. L'Inps si è costituito depositando la sola procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso Di FL OV denunzia violazione di legge, nullità del procedimento, omessa e insufficiente motivazione, violazione del procedimento logico-giuridico, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.: il consulente medico di secondo grado, e, per esso il giudice di appello, non aveva preso in esame gli specifici motivi di impugnazione sulla patologia cardiopatica e su quella artrosica con ernia discale, in ordine ai quali non vi era stata risposta. 2 Con il secondo motivo di ricorso Di FL OV denunzia violazione di norme fdi dritto, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia: l'appello verteva anche in punto quadro patologico che non permetteva una attività lavorativa con proficuo guadagno;
il consulente di secondo grado e il giudice di appello non avevano tenuto conto della successiva documentazione sanitaria presentata a confutazione della consulenza di primo grado;
l'attuale lavoro di coltivatore diretto era esercitato con grande usura fisica;
il rilevante quadro clinico era supportato da relazione specialistica cardiologica, rivelando riduzione della capacità fisica e tolleranza di attività fisica ridotta, sicché la forza di lavoro non era poitiva ma causava sforzo, dolore e usura. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione tra loro, sono infondati. La genericità delle censure proposte in questa sede non permettono una analisi attenta e mirata delle censure che con il ricorso di intendono sollevare avverso alla sentenza di secondo grado e, per essa, alle conclusioni e argomentazioni rispettivamente formulate ed espresse dai consulenti medici sanitari incaricati in primo e secondo grado delle relative relazioni. A ben vedere, nel ricorso in esame si lamentano la mancata valutazione della cardiopatia e dell'artrosi con ernia discale (primo motivo), e l'omesso esame della "successiva documentazione sanitaria presentata", la cui valutazione avrebbe rivelato con evidenza "che nel caso di specie la forza lavoro non è positiva, ma causa sforzo, dolore e usura" (secondo motivo). In realtà, la prima censura trova ampia smentita agli atti e la seconda è decisamente irrilevante e mal proposta. Quanto alla prima, deve rilevarsi che nella diagnosi riportata nella sentenza risulta espressamente menzionato "vizio valvolare mitralico e aortico a tipo insufficienza in buon compenso emodinamico. Lombartrosi con discopatia L5/S1 senza limitazione funzionale”; val quanto dire che in sede di perizia medico-legale risultano riscontrate e valutate entrambe le patologie cui si fa riferimento nel motivo di ricorso. L'assunto, pertanto, risulta categoricamente smentito agli atti. 3 Quanto alla censura di cui al secondo motivo, è facile rilevare, innanzitutto che essa è certamente mal proposta, nel senso che al fine della richiesta diversa valutazione del quadro patologico, e quindi dell'eventuale indagine sulla correttezza o meno del procedimento logico-giuridico percorso dal giudice di merito, e, per esso, dal consulente di secondo grado in relazione alle conclusioni riportate in sentenza, sarebbe stata necessaria la indicazione dei documenti, che si assumono successivamente presentati, e del loro esatto contenuto (e non solo della interpretazione di parte ricorrente di essi), vigendo il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, informato al presupposto che la Corte di legittimità non è tenuta alla ricerca negli atti di causa degli elementi di fatto la cui lettura si rende necessaria al controllo richiesto. Nell'un caso e nell'altro, tuttavia, in concreto ciò che si contesta non è tanto, o non è solo, il mancato accertamento delle patologie, ma le valutazioni di esse da parte dei soggetti preposti alla pronuncia di merito;
il che, altro non costituisce che mere affermazioni contrarie agli accertamenti e alle valutazioni del giudice di merito, inidonee, come tali, a costituire valido motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, c.p.c.. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Non è a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione per assenza di attività difensiva della controparte costituita solo con deposito della procura.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il giorno 08 maggio 2002. Il Consigliere est. OV Mazzarella CII Presidente I мемо тачен D , SA O Giovene Megjelle L Stefano Ciciretti S L 0 A 1 O , T B . I T A R D ES A A L' SP T S EL I O N D P G IM O A D IL CANCELLIERE S Depositato in Cancelleria T A O SEN C TV S ogg 2 G. 2002 S AR C A P C CANCELLIERE 4