Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
La sentenza di cassazione vincola, in caso di annullamento della decisione impugnata per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio al principio di diritto affermato ed ai relativi presupposti di fatto, mentre, in ipotesi di annullamento per vizi motivazionali, non esclude i poteri dello stesso giudice di indagine e di valutazione della prova, con il limite di non poter fondare la decisione sugli stessi elementi della sentenza annullata, non sostenuta da idoneo supporto argomentativo.
Commentario • 1
- 1. Giudicato penale e giudizio civile di rinvio (Cass. 27016/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 settembre 2022
L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di proscioglimento perché il fatto-reato non sussiste non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod.proc.pen., nel giudizio civile di danno instaurato su annullamento con rinvio ai soli effetti civili disposta della Corte di della Cassazione; nel giudizio civile è riconosciuto al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio sotto il profilo della loro rilevanza civilistica, per pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. L'interrogatorio della parte lesa, assunto in sede di giudizio penale, è atto processuale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5432 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Presidente -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. IONA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE IO IU, SC MA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE ETTORE FRANCESCHINI 89, presso lo studio COPPOTELLI,
difesi dagli avvocati PIETRO DI MEGLIO, CLOTILDE DI MEGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AT TE, TI NA MA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA CAVOUR presso la CANCANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato GIOACCHINO DELLA PIETRA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2534/98 della Corte d'Appello di NAPOLI,
depositata il 18/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato DI MEGLIO Clotilde, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo del ricorso assorbiti i restanti.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 30 marzo 1981 i coniugi FI PO
e NN MA TI convenivano davanti al Tribunale di Napoli i coniugi VA IU LE e MA SC ed esponevano:
- che con atto in data 10 gennaio 1979 essi attori ed i convenuti avevano proceduto alla divisione di un fondo in Ischia, sul quale avevano costruito un edificio;
- che la divisione aveva rispettato la situazione di fatto esistente;
- che VA IU LE e MA SC si erano impadroniti di un locale terraneo che insisteva sull'area assegnata ad essi attori;
sulla base di tali premesse FI PO e NN MA
TI chiedevano che venisse riconosciuto il loro diritto di proprietà sul vano in questione, con condanna dei convenuti al rilascio dello stesso ed al risarcimento dei danni.
I convenuti, costituitisi, contestavano, sotto vari profili, il fondamento della domanda, chiedendo, inoltre, in via riconvenzionale,
il riconoscimento del loro diritto di proprietà sul vano terraneo.
Con sentenza in data 7 ottobre 1989 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale.
VA IU LE e MA SC proponevano appello, che veniva parzialmente accolto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 1^ giugno 1992.
I giudici di secondo grado, premesso che dall'atto di divisione e dalla successiva cessione da parte dei coniugi PO-TI
ai coniugi LE-SC della comproprietà di una striscia rimasta in comune al fine di consentire ai convenuti l'accesso in via esclusiva al locale in questione, era desumibile che le parti avevano tenuto conto, nella divisione del fabbricato, della situazione di fatto creatasi con il loro consenso, riteneva che l'avere, invece, i condividenti limitato la divisione, per motivi di ordine fiscale e di normativa edilizia, al solo terreno, senza estenderla al fabbricato,
si spiegava con l'errore in cui essi erano incorsi circa la portata e gli effetti delle norme sulla divisione e sulla accessione, norme in base alle quali, procedutosi alla divisione del suolo, ognuno sarebbe diventato automaticamente proprietario della porzione di fabbricato costruito sulla parte di terreno assegnatogli con la divisione.
Si era, quindi, in presenza di un errore di diritto comune ad entrambe le parti, decisivo ai fini della conclusione del contratto e determinante l'annullamento della divisione.
La domanda riconvenzionale proposta dai coniugi LE-SC
veniva comunque rigettata per mancanza di un titolo che potesse suffragare il vantato diritto di proprietà sul vano conteso.
Contro tale decisione FI PO e NN MA TI
proponevano ricorso per cassazione, sostenendo la inapplicabilità
alla divisione dell'annullamento per errore e dolendosi del fatto che in via di interpretazione dell'atto di divisione in data 10 gennaio
1979 non fosse stata riconosciuta la volontà degli stipulanti di attribuire ad essi appellanti la proprietà del vano terraneo.
VA IU LE e MA SC proponevano ricorso incidentale, dolendosi anch'essi del mancato riconoscimento del diritto di proprietà sul locale in questione.
Con sentenza in data 24 luglio 1997, n. 8077, questa S.C. accoglieva il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale,
affermando la inapplicabilità alla divisione dell'annullamento per errore e ritenendo che la Corte di appello di Napoli era incorsa in vizio di motivazione in ordine alla anteriorità della costruzione del terraneo oggetto della lite rispetto alla divisione, la quale soltanto era compatibile con le affermazioni fatte dalla sentenza impugnata in ordine alla esistenza della intenzione delle parti di dividere oltre al suolo, anche il fabbricato nello stesso modo in cui era diviso di fatto, cioè comprendendo nella proprietà dei convenuti il locale ricadente nella verticale degli attori.
Il giudizio veniva riassunto davanti alla Corte di appello di Napoli,
designata quale giudice di rinvio che, con sentenza in data 18
dicembre 1998, confermava la decisione di primo grado.
I giudici di rinvio ritenevano accertato che al momento della divisione il locale conteso già esisteva, per cui doveva ritenersi necessariamente compreso nell'atto di divisione.
Tale locale, anche se sempre posseduto dai coniugi LE-
SC, rientrava nella verticale della zona di terreno assegnata ai coniugi PO-TI e quindi si doveva considerare assegnato a questi ultimi, in virtù del principio dell'accessione,
in mancanza di una diversa volontà risultante dall'atto di divisione.
Una conferma era desumibile dal fatto che le parti, nell'atto in questione, avevano espressamente dichiarato che le quote di cui erano assegnatarie erano uguali;
tale uguaglianza di quote sarebbe, invece,
venuta meno nel caso in cui la divisione dovesse essere interpretata nel senso sostenuto dagli appellanti.
Se, ancora, le parti avessero inteso assegnare quote disuguali,
avrebbero previsto un conguaglio.
Quando, infine, le parti avevano inteso attribuire ai coniugi
LE-SC una zona di terreno destinata all'accesso del fabbricato e rimasta in comunione, avevano stipulato un separato atto di vendita.
Nè la tesi sostenuta dagli appellanti poteva trovare conforto nella clausola dell'atto di divisione secondo la quale le attribuzioni riflettevano i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano e comprendevano le "accessioni".
A parte il fatto che tale clausola era sostanzialmente identica a quella dell'atto di acquisto del terreno e quindi era da considerare di stile, il riferimento alla accessione escludeva una volontà delle parti di procedere ad una divisione che contrastasse con il principio della accessione.
I giudici di rinvio ritenevano, poi, infondato il motivo di appello con il quale i coniugi LE-SC invocavano (evidentemente in via subordinata) la presunzione di comunione ex art. 1117 cod.
civ. del locale conteso. Tale presunzione può, infatti, essere superata dal titolo e nella specie le parti avevano chiaramente mostrato di volere dividere l'intero immobile secondo una linea ideale individuata con riferimento al terreno sul quale l'immobile era stato costruito.
In ordine, infine, al motivo di appello relativo ad una pretesa mancanza di illiceità del comportamento degli appellanti la Corte di appello di Napoli osservava quanto segue:.. per ottenere il risarcimento d'un danno, derivante dall'abusiva occupazione d'un locale di proprietà aliena, com'è avvenuto in tal caso, non si richiede affatto che la perdita di possesso sia avvenuta con violenza o frode, che non ricorrono nella specie, ma basta al riguardo anche il semplice estremo della colpa, seppur lieve, dell'occupante,
rinvenibile nella circostanza che con l'uso della normale diligenza
(anche tramite la consultazione d'esperti, come normalmente avviene prima della stipula d'atti di così rilevante contenuto, in quanto traslativi della proprietà su beni immobili) era ben possibile a ciascuno dei contraenti rendersi esattamente conto del contenuto e della portata del citato atto di divisione, anche in rapporto alla suddivisione delle parti dell'edificio incorporate alle due rispettive quote in proprietà esclusiva, che ciascuno dei medesimi s'era visto assegnare in quella sede e che il citato atto ripartiva sempre tra costoro secondo il citato principio dell'accessione, quivi espressamente invocato;
il che d'altra parte era desumibile anche per un inesperto a causa della ben diversa estensione delle due quote di terreno predette, attesa la grande differenza d'ampiezza della porzione dell'uno, rispetto a quella dell'altro, documentata dalla citata perizia, mentre l'atto divisionale aveva, invece, stabilito la perfetta eguaglianza delle medesime quote della divisione in natura del bene in questione.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, VA IU LE e MA SC.
Resistono con controricorso FI PO e NN MA
TI.
VA IU LE e MA SC hanno anche depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti deducono che, una volta accertata la preesistenza del vano terraneo all'atto di divisione, in applicazione dei principi affermati dalla sentenza di questa S.C. 24 luglio 1997
n. 8077, i giudici di rinvio avrebbero dovuto senz'altro concludere che con l'atto in questione le parti avevano voluto assegnare ad essi ricorrenti il locale terraneo.
La doglianza è infondata.
Occorre, in proposito, partire dalla considerazione che con il precedente ricorso per cassazione i coniugi PO-TI
avevano censurato la individuazione, ad opera della Corte di appello di Napoli, della intenzione delle parti, sottostante all'atto di divisione, di attribuzione delle porzioni secondo lo stato di fatto esistente, sostenendo (anche se, come poi accertato, erroneamente),
tra l'altro, che lo stato di fatto al momento della instaurazione del giudizio (con la realizzazione del garage per cui è causa) era diverso da quello al momento della divisione (nel senso che il garage non era stato ancora realizzato).
A sostegno della inesistenza di tale intenzione, però, i ricorrenti avevano addotto altre argomentazioni, alcune delle quali sono state,
poi, recepite nella sentenza investita dall'attuale impugnazione.
La precedente sentenza in data 24 luglio 1997 n. 8077 di questa S.C.
ha (correttamente) ritenuto che, ai fini della individuazione della esatta volontà delle parti trasfusa nell'atto di divisione, era indispensabile prima accertare quale fosse la reale esatta situazione di fatto esistente all'epoca, ritenendo insufficiente la motivazione sul punto della prima sentenza della Corte di appello di Napoli.
Non ha, però, affermato, ne' espressamente, ne' implicitamente, che,
una volta accertata tale situazione di fatto, l'esito della controversia era segnato, in una direzione o nell'altra (nè avrebbe potuto farlo, tenuto conto di quelli che sono i limiti istituzionali della S.C.).
Ne consegue che nulla impediva ai giudici di rinvio, una volta accertato che al momento della divisione il garage per cui è causa era stato realizzato, di ritenere che tale elemento non fosse tuttavia decisivo al fine di concludere che le parti avevano, in realtà, inteso realizzare una divisione secondo lo stato di fatto,
in contrasto con quanto appariva della formulazione dell'atto di divisione, valorizzando a tal fine, anche alcune argomentazioni da sempre invocate dagli attuali resistenti e la cui infondatezza non era stata mai accertata.
Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono, in primo luogo, del fatto che i giudici di rinvio abbiano ritenuto clausola di stile l'art. 4 dell'atto di divisione e deducono testualmente:
Nella fattispecie in esame il ragionamento seguito dalla Corte di rinvio è erroneo e insufficiente.
Infatti, per accreditare l'ipotesi della clausola di stile, si limita ad indicare che all'art. 4 del rogito divisionale 10.01.1979
corrisponde all'art. 2 del rogito di acquisto 17.0.1976.
Non percepisce la Corte che i due atti hanno natura profondamente diversa e che ogni clausola, compresa quella eventualmente di stile,
deve essere posta in relazione al singolo negozio.
Nel caso di specie: lì (1976) si trattava di acquistare un suolo in comune e pro indiviso;
qui (1979), di dividere quel suolo con l'edificio secondo la comune intenzione delle parti, e cioè
attribuendo a ciascuna la quota che era già stata predeterminata da entrambe.
In queste condizioni, sorprende la superficialità della Corte di rinvio, anche perché la posta in gioco era di portata tale da non consentire distrazioni.
Delle due l'una: se l'art. 4 del rogito divisionale 10.01.1979 fosse stato clausola di stile, tale andava considerata per tutto il contesto del rogito;
se no, il suo contenuto andava posto in relazione a tutti i patti del contratto.
Orbene, la Corte di merito ha ritenuto di individuarlo come clausola di stile, quindi ininfluente allorché si doveva affermare che "le attribuzioni riflettono i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano", cioè comprendono nella quota dei ricorrenti
LE-SC il locale-garage, secondo le antiche intese e la comune volontà delle parti;
di utilizzarlo, invece, concretamente,
allorché confortava la tesi dell'accessione, secondo cui il fabbricato doveva essere diviso secondo la linea di confine tra le due quote e lo stesso locale-garage attribuito ai coniugi PO-
TI.
Invero, interpretato il rogito divisionale in maniera corretta,
individuata la comune intenzione delle parti e interpretato l'art. 4
in discorso "in base ai criteri legali di ermeneutica, a noi pare che solo la prima parte della clausola sia determinante per confermare la comune intenzione di dividere il fabbricato nella stessa maniera in cui già risultava diviso di fatto;
la seconda parte, a mente della quale le attribuzioni comprendono "accessioni", dipendenze,
pertinenze e diritti di comunione comunque relativi essa sì, può
essere considerata clausola di stile, ove correttamente posta in relazione alla prima parte ("le attribuzioni riflettono i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano") atteso che "riproduce obblighi già nascenti dalla legge o richiama norme di legge integrative della disciplina negoziale".
La doglianza è infondata.
È sufficiente, in proposito, rilevare che i ricorrenti non spiegano perché la generica espressione "le attribuzioni riflettono i beni nello stato di fatto e di diritto", anche volendola considerare non di stile, doveva prevalere sull'altra clausola la quale espressamente stabiliva che la divisione aveva luogo con attribuzione per intero ad ognuna delle parti dei beni situati ai due lati di una ben individuata linea di confine.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono testualmente:
La Corte di rinvio ritiene infondato anche il secondo motivo di appello degli attuali ricorrenti, sempre richiamandosi alla normativa sull'accessione e all'art. 4 del rogito divisionale 10.01.1979.
Sostanzialmente, i coniugi LE-SC avevano sostenuto l'impossibilità di suddividere il fabbricato in una maniera diversa da come avevano divisato i contraenti, richiamando i principi della incorporazione e della accessione.
A loro dire, "poiché la costruzione eseguita sul suolo in comunione indivisa era divenuta già proprietà comune dei sigg. LE-
PO, l'edificio in condominio costituiva un bene immobile, con una propria individuazione giuridica, distinto dalla proprietà del suolo alla quale non era necessariamente legato.
Orbene, avendo le parti inteso procedere anche alla divisione dell'edificio, "questa deve tenere conto della comune volontà delle parti, desunta dalla corretta interpretazione dell'atto pubblico divisionale, nel quale viene richiamato e legittimato lo stato di fatto e di diritto anteriore, e, quindi, la divisione di fatto già
intercorsa tra le parti".
Non pare che la Corte di rinvio abbia dato sufficiente e logica risposta sul punto, anche con riferimento ai valori dei cespiti che con quel rogito divisionale si intendevano separare.
Infatti, non è possibile considerare tali le affermazioni relative alla lettera della norma di cui all'art. 1117 c.c. o all'art. 4 del rogito divisionale.
Per la verità, sembra che la Corte di rinvio, ormai stanca delle 35
pagine già scritte, non abbia ritenuto di approfondire ulteriormente l'argomento e, individuando nel fabbricato il bene principale in termini di valore, rispondere consequenzialmente;
a meno che non abbia ritenuto che una risposta più adeguata potesse compromettere l'impalcatura della Sua sentenza.
La doglianza è inammissibile per la sua genericità, in quanto non vengono svolte censure concrete contro la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha disatteso le tesi degli attuali ricorrenti, ma si afferma del tutto apoditticamente la insufficienza di tale motivazione.
Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della conferma della condanna al risarcimento dei danni, deducendo testualmente, dopo avere trascritto la motivazione sul punto della sentenza impugnata:
È evidente, atteso quanto esposto in fatto e in diritto, la deviazione di un tal ragionamento e la sua modestia sotto il profilo logico-giuridico.
Anche tale motivo è inammissibile per la sua genericità, non venendo svolte concrete censure alla motivazione della sentenza impugnata.
Il definitiva, il ricorso va rigettato.
In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il giudicante di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002