Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5432
CASS
Sentenza 15 aprile 2002

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Massime1

La sentenza di cassazione vincola, in caso di annullamento della decisione impugnata per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio al principio di diritto affermato ed ai relativi presupposti di fatto, mentre, in ipotesi di annullamento per vizi motivazionali, non esclude i poteri dello stesso giudice di indagine e di valutazione della prova, con il limite di non poter fondare la decisione sugli stessi elementi della sentenza annullata, non sostenuta da idoneo supporto argomentativo.

Commentario1

  • 1Giudicato penale e giudizio civile di rinvio (Cass. 27016/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 settembre 2022

    L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di proscioglimento perché il fatto-reato non sussiste non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod.proc.pen., nel giudizio civile di danno instaurato su annullamento con rinvio ai soli effetti civili disposta della Corte di della Cassazione; nel giudizio civile è riconosciuto al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio sotto il profilo della loro rilevanza civilistica, per pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. L'interrogatorio della parte lesa, assunto in sede di giudizio penale, è atto processuale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5432
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5432
Data del deposito : 15 aprile 2002

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