Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2002, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL POLO TALL LA CORTE SU REMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE servite di acquedotto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: e presa el'acqua Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 15198/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere - 16165/99 Cron.5682 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 643 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere Ud.17/10/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE LA CASTELLINA SAS, in persona del legale rapp.te p.t.
1.55 per diritti 19 FEB. 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE il IL CANCELLIERE 138, presso lo studio dell'avvocato ALDO PROIETTI, che lo difende unitamente all'avvocato SANDRO MILLONI, iusta delega in atti;
ricorrente contro ий IC IZ, erede universale di IC AR, ив elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAULUCCI DE' ж CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 2001 TOSATTI, che lo difende unitamente all'avvocato CANCELLERIA 1376 ALBERTO CHIARELLI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
LD EL;
intimato e sul 2° ricorso n° 16165/99 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMALD EL, LUNGOTEVERE FLAMINIO 16, presso 10 studio dell'avvocato ALBERTO ANDREUCCI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MARZOTTI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LA CASTELLINA SAS, IC IZ;
intimati avverso la sentenza n. 499/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 17/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
т е udito 1'Avvocato MILLONI SANDRO, difensore del в и ricorrente che preliminarmente ha depositato istanza р $ di rinuncia con accettazione nei confronti di IC, п nonchè notifiche, nel merito si riporta agli atti;
udito l'Avvocato MARZOTTI FRANCESCO, difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità O il -2- rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'estinzione del ricorso principale
contro
IC, inammissibilità del ricorso "LA CASTELLINA" in subordine per il suo rigetto, assorbito il ricorso incidentale LD. т и в и ч -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR IC, con atto di citazione notificato il 2 dicembre 1989, convenne innanzi al Tribunale di Siena LL DA e la La Castellina s.r.l., chiedendo, in via principale, che fosse accertato che il DA non aveva alcun diritto sulla sorgente e sulla cisterna esistente nel fondo di esso attore, a lui venduto dalla La Castellina s.r.l. con atto pubblico del 16 dicembre 1988, e che detti beni non erano gravati da alcuna servitù a vantaggio dei fondi del DA;
in via subordinata, che la La Castellina s.r.l. fosse condannata alla riduzione del prezzo da lui versatole per lo acquisto del fondo ed al risarcimento dei danni. Mentre la La Castellina sr.l. non si costituì in giudizio, per cui ne venne dichiarata la contumacia, il DA si costituì e resistè alla domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, che ей تلکو fosse accertato il suo diritto di attingere acqua ищ dalla fonte sita nel fondo attoreo 01 ч du subordinatamente, LI aveva usucapita la relativa servitù; in ogni caso, con condanna del IC al ripristino della fonte e della cisterna nonché al risarcimento dei danni. 3 L'adito Tribunale rigettò la domanda principale ed, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò che il DA aveva diritto di acquedotto e presa d'acqua dalla cisterna sita sul fondo dell'attore, che condannò a ripristinare gli impianti relativi d'acqua ed al risarcimento dei dannialla presa subiti dal DA, nella misura di £.
4.500.0000 oltre agli interessi legali;
accolse la domanda di riduzione del prezzo proposta dal IC nei confronti de La Castellina s.r.l., che condannò a restituire al primo la somma di £.
4.000.000 nonché a risarcirgli i danni, in misura pari alla somma che, allo stesso titolo, il IC avrebbe dovuto versare al DA. La decisione del Tribunale, impugnata da La Castellina s.a.s., già s.r.l., ha trovato conferma nella sentenza resa in data 17 aprile 1999 dalla Corte d'Appello di Firenze. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto т ricorso la La Castellina s.a.s, affidandosi a due и motivi. Hanno resistito con separati controricorsi д и RI IC, in qualità di erede universale г di AR IC, ed il DA;
quest'ultimo ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, fondato su due motivi. La ricorrente principale ha rinunciato al ricorso nei confronti del IC RI, che ha accettata la rinuncia. V' è memoria difensiva del controricorrente DA. MOTIVI DELLA DECISIONE ai sensi dell'art. 335 Preliminarmente, cod. proc. civ., i due ricorsi vanno riuniti, essendo rivolti verso una stessa sentenza. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, che entrambi i controricorrenti sollevano sul rilievo dell'invalidità della procura speciale rilasciata ai difensori in giudizio. Rilevano, al riguardo, i controricorrenti che il mandato ad litem, reso in calce al ricorso, è stato rilasciato da persona che non viene nominativamente indicata e sottoscritto con firma illegibile, sicchè vi sarebbe assoluta incertezza نل ит کو sulla persona che l'ha conferito, senza che tale в и incertezza possa essere superata col ricorso agli ч atti della fase di merito, dal momento che al tempo della proposizione del giudizio d'appello rappresentante legale della società appellante, ora ricorrente, era tal AS LA, la cui sottoscrizione a margine dell'atto di appello è affatto diversa da quella apposta in calce alla procura speciale in esame. Il controricorrente DA adduce, inoltre, che la procura speciale appare rilasciata da persona fisica in nome proprio, non già in nome e per conto de La Castellina s.a.s., anche perché in tutto il ricorso non ti fa mai menzione del socio amministratore della società ricorrente. L'eccezione fondata, perchè anche se può ritenersi che la procura speciale sia stata rilasciata in nome e per conto della ricorrente La Castellina s.a. s., atteso l'ideale collegamento ravvisabile tra il testo della procura e l'epigrafe nella quale si precisa che ladel ricorso, ricorrente "sta in giudizio in persona del suo legale rappresentante pro-tempore", v'è incertezza assoluta sulla persona fisica che, in nome e per conto della società ricorrente, ha conferito il mandato ad litem ai difensori, per cui non т и possibile stabilire se quella persona avesse il в и potere di conferire il mandato in rappresentanza Ч della società. Invero, né nell'epigrafe del ricorso né nel testo di esso né nel testo della procura viene persona che ha indicata nominativamente la sottoscritto il mandato peraltro, la "" sottoscrizione in calce al mandato è assolutamente illegibile. Dalla visura della Camera di Commercio di Siena notificata dalla ricorrente principale al DA risulta che, alla data di proposizione del ricorso, socio accomandatario de La Castellana s.a.s. era NI TA. Poiché deve ritenersi che la produzione del documento fosse finalizzata a dimostrare che la persona che ha sottoscritto la procura s'identifica con la TA NI, ✈i è comparata la sottoscrizione in calce alla procura con la sottoscrizione apposta, come consegnataria, dalla TA NI sull'avviso di ricevimento del plico postale contenente l'atto di citazione in primo grado. Orbene, la comparazione ha dato esito negativo, ит attesa l'assoluta diversità delle due в sottoscrizioni. Sicchè, neppure per tale via è и possibile superare l'incertezza sulla persona che ч ha reso il mandato ad litem. l'inammissibilità del ricorso Ne deriva principale. Tale decisione assorbe l'esame del ricorso incidentale, proposto dal DA in via condizionata. Secondo l'ordinario criterio, la ricorrente principale va condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, come da dispositivo, ma al solo controricorrente DA, attesa la rinuncia al ricorso operata nei confronti del controricorrente IC. A tale rinuncia, accettata dall'altra parte, segue l'estinzione del giudizio di cassazione, sulle spese di lite, senza alcun provvedimento poiché l'accettazione stata espressa personalmente dal IC.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale nei confronti del DA LL e condanna la ricorrente principale a rimborsare al DA le spese del Lire 2.720.000 (€ 1404,71) т presente giudizio, che, liquida in complessive и (€ 1231,14) di cui Lire 2.500.000 per в onorari;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione tra la ricorrente principale ed il controricorrente IC RI. 8 Così deciso in Roma, addì 17 ottobre 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Il Courigliere extensou 4 Prezidente Яраро встано репти IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donate a D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA, Roma 19 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 109T 129,11 4567 30,18 TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 dataRegistrato in 22.03.02 serie 4. all2461, versate € 160,10 (euro CENTOSESSANTA/10 p. Il Dirigente Area Servizi GIO (Dott.ssa Maria Graza ILIPPO) 0 Responsabile Servizio Atti Giudizine 0 (Dr. M. BACCICHINI): 2 DTROMA