Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso l'avvocato CAIAFFA FABIO, difeso dall'avvocato GIOVANNI CIOFFI, giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
DEPOSITI PORTUALI SRL in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante MARIO ROMANAZZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO COSTANTINI, difeso dall'avvocato LUIGI TOSCHES, giusta delega in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 683/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 11/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato CIOFFI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Bari ha impugnato, nei confronti della s.r.l. Depositi Portuali, con ricorso notificato il 15 ott. 2001, la sentenza della Corte di App. di Bai, depositata il 2 ott. 2000, confermativa di quella di 1 grado, che aveva dichiarato illegittima la sua pretesa impositiva relativamente all'applicazione della TARSU nell'area portuale per il 1992.
Il ricorrente lamenta: 1) la violazione degli artt. 268, 269 e 270 T.U. Finanza Locale, nonché l'errata valutazione dei fatti e l'insufficiente motivazione;
adducendo, in particolare, che fin dal 1982 erano stati predisposti dei cassonetti "nelle vicinanze dell'immobile gestito" dalla s.r.l. Depositi Portuali e che, pertanto, sussistendo la obbiettiva possibilità di usufruire del servizio di raccolta rifiuti, la tassa era dovuta;
2) che la circostanza che la s.r.l. Dep. Portuali si pone avvalsa del servizio gestito all'interno del porto dal Genio Civile era "riportabile solo ed esclusivamente alla sua iniziativa ed avulsa dalla imposizione fiscale richiesta dal Comune".
La s.r.l. Depositi Portuali resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la 1^ doglianza il ricorrente ripropone, in realtà, una non consentita rivisitazione delle valutazioni in fatto dei giudici di merito;
che, con adeguata motivazione, immune da vizi logici, sulla base dell'inequivoca ed incontestata documentazione acquista, hanno escluso che nel 1992, all'interno dell'area portuale, fosse stata istituito da parte del Comune il servizio raccolta rifiuti, predisposto solo nel 93.
Presupposto, questo, alla stregua del disposto di cui al 1^ co. dell'art. 269 R.D. 1175/31, applicabile "ratione temporis", imprescindibile, come rilevato dalla C.T.R., per l'esigibilità del tributo in questione: "la tassa è dovuta da chiunque occupi...nelle zone... in cui i servizi sono istituiti".
Di oscura intelligibilità, ma comunque inconferente, sulla base di quanto esposto, è, poi, la 2^ doglianza concernente il servizi di raccolta rifiuti espletato dal genio civile ed alla sua regolamentazione nel codice della navigazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ricorrono giusti motivi, considerata l'estrema genericità del controricorso, ai limiti della inammissibilità, per dichiarare compensate le spese del grado,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004