Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
Risponde del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. il testimone che nel procedimento civile si dichiari 'indifferentè alla causa, tacendo dell'esistenza di rapporti con le parti in causa o di interessi nella causa stessa, in quanto la suddetta dichiarazione ha una valenza obiettiva ai fini della decisione, fondandosi su di essa il giudizio di attendibilità del teste.
Commentario • 1
- 1. Art. 372 - Falsa testimonianza (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'interesse giuridico protetto dal delitto di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché soggetto passivo del reato è la collettività e non la persona che per la violazione della norma subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, qualificabile come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa (Sez. 6, 3358/2018). Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia tratto in inganno dal comportamento mendace o reticente, ma è sufficiente che questo abbia potenziale idoneità a condurlo in errore, e ciò in quanto si è in presenza di un reato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2004, n. 40821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40821 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/10/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1314
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 26505/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte d'appello di Palermo;
avverso la sentenza 20.1.2003 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Palermo con sentenza 20.1.2003, in riforma della sentenza 28.3.2002 del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, assolveva CC AE dal reato di cui all'art. 372 c.p. perché il fatto non sussiste. Al CC si addebitava di avere dichiarato il falso, essendo sentito come teste in un procedimento civile relativo a un ricorso possessorio, affermando di essere persona indifferente ai fatti di causa (mentre era stato denunciato per costruzione abusiva da una delle parti) e di essere venuto a conoscenza della denuncia a suo carico soltanto in epoca successiva.
Rileva la sentenza che le dichiarazioni del CC erano inidonee ad influire sulla decisione del giudizio in cui era stato assunto come teste.
Ricorre il P.G. presso la Corte d'appello di Palermo per difetto di motivazione in quanto nessuna giustificazione è stata data dalla sentenza impugnata circa la pretesa inidoneità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso della causa civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, infatti, pur aderendo in linea di principio alla tesi giurisprudenziale secondo cui la testimonianza rilevante ai sensi della punibilità ex art. 372 c.p. deve avere come oggetto (anche con riferimento al procedimento civile) una circostanza pertinente alla causa, non può ignorare il generale disposto di cui all'art. 252 c.p.c.. In detta norma si prevede che il giudice istruttore inviti il testimone a dichiarare se ha rapporti di parentela, coniugio affinità, ovvero di dipendenza con le parti in causa, oppure interesse nella causa stessa. La risposta negativa viene sintetizzata, nel gergo giudiziario, con la formula "indifferente", qualora non sussista alcuno di questi rapporti o interessi. La disposizione processuale non è priva di effetti, perché la stessa norma prevede che le parti possano fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari.
Ciò premesso appare di tutta evidenza che la dichiarata "indifferenza" del teste nel processo civile ha una valenza oggettiva ai fini della decisione, proprio perché su di essa si fonda essenzialmente (salve altre controindicazioni) l'attendibilità del teste stesso.
Il dichiararsi non solo "indifferente", ma "mentire" poi - come nel caso in esame - anche sui rapporti con una delle parti circa la contestata conoscenza pregressa di una denuncia proposta nei suoi confronti (il che sottintende una "inimicizia" tale da ipoteticamente inquinare nel complesso la deposizione), sottrae al giudice (oltre che alle parti) la possibilità di effettuare quel giudizio di attendibilità che si pone come necessario ai fini della decisione. Sotto questo profilo, in relazione a quanto appena ora osservato, la sentenza impugnata - che, come rileva la difesa nel ricorso, motiva in modo apodittico sulla non attinenza della deposizione dell'imputato sui fatti oggetto del processo civile - deve essere annullata, affinché il giudice del rinvio rivaluti la più generale affermazione di "indifferenza" (nel senso precisato in relazione all'art. 252 c.p.c.) con riferimento al caso concreto. Il che implica, ovviamente, una valutazione di merito che è preclusa a questa Corte di legittimità.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuova deliberazione ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004