Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2004, n. 40821
CASS
Sentenza 5 ottobre 2004

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Risponde del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. il testimone che nel procedimento civile si dichiari 'indifferentè alla causa, tacendo dell'esistenza di rapporti con le parti in causa o di interessi nella causa stessa, in quanto la suddetta dichiarazione ha una valenza obiettiva ai fini della decisione, fondandosi su di essa il giudizio di attendibilità del teste.

Commentario1

  • 1Art. 372 - Falsa testimonianza (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'interesse giuridico protetto dal delitto di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché soggetto passivo del reato è la collettività e non la persona che per la violazione della norma subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, qualificabile come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa (Sez. 6, 3358/2018). Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia tratto in inganno dal comportamento mendace o reticente, ma è sufficiente che questo abbia potenziale idoneità a condurlo in errore, e ciò in quanto si è in presenza di un reato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2004, n. 40821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40821
Data del deposito : 5 ottobre 2004

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