CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19331 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IR SL, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 03/12/2025 emessa dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Ilaria Sala, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/12/2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 06/06/2025 con la quale il Tribunale di Milano, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché l'attenuante della lieve entità (di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024) equivalenti alla recidiva, e tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, aveva condannato IS IR alla pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19331 Anno 2026 Presidente: LL RE Relatore: DA IO Data Udienza: 24/04/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Secondo il difensore il fatto andava derubricato in tentativo di rapina in quanto dagli atti d'indagine risultava che il bene non era mai uscito dalla materiale disponibilità della persona offesa che aveva costantemente inseguito l'imputato senza perderlo mai di vista. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. Secondo la difesa la Corte di appello non ha motivato in ordine alla recidiva limitandosi a dare atto della presenza di precedenti penali che nulla avevano a che fare col delitto per cui si procede. Il difensore evidenzia inoltre che la recidiva reiterata non poteva essere applicata in quanto l'imputato non era mai stato in precedenza dichiarato recidivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte di appello, a detta del difensore, aveva immotivatamente negato l'attenuante invocata nonostante il compendio della rapina fosse costituito da un cellulare di vecchio tipo del valore di poche decine di euro. 3. Il 02/04/2026 il difensore ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento dei motivi già articolati. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo e inammissibile per il resto. 1. Il primo motivo, avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo la ricostruzione del fatto (peraltro non contestata dal ricorrente) il IR, dopo aver sottratto il cellulare alla persona offesa (Barone Pasquale), si 3 dava alla fuga e veniva inseguito da quest'ultimo; una volta raggiunto, per assicurarsi il possesso del bene e procurarsi l'impunità, l'imputato colpiva la vittima con diversi pugni e veniva poi bloccato dagli agenti di polizia che avevano assistito alla scena. I Giudici di merito hanno quindi condivisibilmente ritenuto sussistente il reato di rapina impropria consumata facendo corretta applicazione del principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata, è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, [...], Rv. 269858 – 01; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 – 01, che ha precisato che, una volta compiuta la sottrazione della cosa, non assume rilievo l'eventuale azione di controllo della vittima, del personale di vigilanza o di polizia, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa da parte dell'autore del reato). 2. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la recidiva, è meritevole di accoglimento. Questa Corte ha più volte ribadito che il giudice di merito è tenuto a motivare sulla recidiva sia se intenda escluderla sia se intenda applicarla;
si è altresì precisato che, escluso ogni automatismo fondato sulla sola esistenza di precedenti condanne, l’applicazione della recidiva richiede una motivazione in ordine alle ragioni per cui il nuovo reato possa effettivamente considerarsi come manifestazione di una maggiore colpevolezza del reo e di una sua accresciuta pericolosità. A tal fine è quindi necessario accertare l'esistenza di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito, che deve risultare da un accertamento condotto, nel caso concreto, sulla base di criteri quali: la natura dei reati e il tipo di devianza di cui sono il segno;
la qualità dei comportamenti, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale e il livello di omogeneità esistente fra loro;
l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe', Rv. 247838 – 01). Nel caso in esame, entrambi i Giudici di merito non si sono attenuti ai princìpi di diritto sopra indicati in quanto si sono limitati ad affermare (pag. 4 della sentenza di appello e p. 4 di quella del Tribunale) che la recidiva reiterata 4 doveva essere ritenuta in quanto il IR aveva riportato due precedenti condanne per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter D. Lgs n. 286 del 1998. Non è stata quindi effettuata alcuna valutazione in ordine al rapporto esistente tra il fatto da giudicare e quelli giudicati, tanto più che questi ultimi riguardavano reati (inottemperanza ad un ordine dell'autorità) di tipologia, natura e movente del tutto diversi rispetto a quello in esame;
né sono state indicate le ragioni per le quali la consumazione del delitto oggetto del presente procedimento dovesse ritenersi dimostrativa di una progressione criminosa (rispetto alle precedenti condanne) che giustificava un più severo trattamento sanzionatorio. Il difetto di motivazione impone dunque l'accoglimento del motivo e l'annullamento della sentenza sul punto. 3. Il terzo motivo, avente ad oggetto il diniego dell'attenuante del danno di particolare tenuità, è inammissibile in quanto aspecifico. La difesa, infatti, si limita ad insistere sul modesto valore commerciale del cellulare sottratto, senza però confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, [...], Rv. 287095 – 02), ha rilevato che, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati. I Giudici di merito hanno quindi evidenziato che l'imputato aveva usato nei confronti della vittima una violenza di non modesta entità colpendola ripetutamente con più pugni anche al volto, fatto questo che era ostativo al riconoscimento dell'attenuante. Si tratta di motivazione congrua, non contraddittoria o manifestamente illogica, e dunque non censurabile in questa sede. 4. Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva e conseguentemente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, la quale colmerà le lacune motivazionali sopra evidenziare. Il ricorso è per il resto inammissibile e conseguentemente, ai sensi dell'art. 5 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato a lui contestato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sull'eventuale conseguente trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Milano;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO DA RE LL
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Ilaria Sala, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/12/2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 06/06/2025 con la quale il Tribunale di Milano, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché l'attenuante della lieve entità (di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024) equivalenti alla recidiva, e tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, aveva condannato IS IR alla pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19331 Anno 2026 Presidente: LL RE Relatore: DA IO Data Udienza: 24/04/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Secondo il difensore il fatto andava derubricato in tentativo di rapina in quanto dagli atti d'indagine risultava che il bene non era mai uscito dalla materiale disponibilità della persona offesa che aveva costantemente inseguito l'imputato senza perderlo mai di vista. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. Secondo la difesa la Corte di appello non ha motivato in ordine alla recidiva limitandosi a dare atto della presenza di precedenti penali che nulla avevano a che fare col delitto per cui si procede. Il difensore evidenzia inoltre che la recidiva reiterata non poteva essere applicata in quanto l'imputato non era mai stato in precedenza dichiarato recidivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte di appello, a detta del difensore, aveva immotivatamente negato l'attenuante invocata nonostante il compendio della rapina fosse costituito da un cellulare di vecchio tipo del valore di poche decine di euro. 3. Il 02/04/2026 il difensore ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento dei motivi già articolati. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo e inammissibile per il resto. 1. Il primo motivo, avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo la ricostruzione del fatto (peraltro non contestata dal ricorrente) il IR, dopo aver sottratto il cellulare alla persona offesa (Barone Pasquale), si 3 dava alla fuga e veniva inseguito da quest'ultimo; una volta raggiunto, per assicurarsi il possesso del bene e procurarsi l'impunità, l'imputato colpiva la vittima con diversi pugni e veniva poi bloccato dagli agenti di polizia che avevano assistito alla scena. I Giudici di merito hanno quindi condivisibilmente ritenuto sussistente il reato di rapina impropria consumata facendo corretta applicazione del principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata, è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, [...], Rv. 269858 – 01; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 – 01, che ha precisato che, una volta compiuta la sottrazione della cosa, non assume rilievo l'eventuale azione di controllo della vittima, del personale di vigilanza o di polizia, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa da parte dell'autore del reato). 2. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la recidiva, è meritevole di accoglimento. Questa Corte ha più volte ribadito che il giudice di merito è tenuto a motivare sulla recidiva sia se intenda escluderla sia se intenda applicarla;
si è altresì precisato che, escluso ogni automatismo fondato sulla sola esistenza di precedenti condanne, l’applicazione della recidiva richiede una motivazione in ordine alle ragioni per cui il nuovo reato possa effettivamente considerarsi come manifestazione di una maggiore colpevolezza del reo e di una sua accresciuta pericolosità. A tal fine è quindi necessario accertare l'esistenza di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito, che deve risultare da un accertamento condotto, nel caso concreto, sulla base di criteri quali: la natura dei reati e il tipo di devianza di cui sono il segno;
la qualità dei comportamenti, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale e il livello di omogeneità esistente fra loro;
l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe', Rv. 247838 – 01). Nel caso in esame, entrambi i Giudici di merito non si sono attenuti ai princìpi di diritto sopra indicati in quanto si sono limitati ad affermare (pag. 4 della sentenza di appello e p. 4 di quella del Tribunale) che la recidiva reiterata 4 doveva essere ritenuta in quanto il IR aveva riportato due precedenti condanne per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter D. Lgs n. 286 del 1998. Non è stata quindi effettuata alcuna valutazione in ordine al rapporto esistente tra il fatto da giudicare e quelli giudicati, tanto più che questi ultimi riguardavano reati (inottemperanza ad un ordine dell'autorità) di tipologia, natura e movente del tutto diversi rispetto a quello in esame;
né sono state indicate le ragioni per le quali la consumazione del delitto oggetto del presente procedimento dovesse ritenersi dimostrativa di una progressione criminosa (rispetto alle precedenti condanne) che giustificava un più severo trattamento sanzionatorio. Il difetto di motivazione impone dunque l'accoglimento del motivo e l'annullamento della sentenza sul punto. 3. Il terzo motivo, avente ad oggetto il diniego dell'attenuante del danno di particolare tenuità, è inammissibile in quanto aspecifico. La difesa, infatti, si limita ad insistere sul modesto valore commerciale del cellulare sottratto, senza però confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, [...], Rv. 287095 – 02), ha rilevato che, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati. I Giudici di merito hanno quindi evidenziato che l'imputato aveva usato nei confronti della vittima una violenza di non modesta entità colpendola ripetutamente con più pugni anche al volto, fatto questo che era ostativo al riconoscimento dell'attenuante. Si tratta di motivazione congrua, non contraddittoria o manifestamente illogica, e dunque non censurabile in questa sede. 4. Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva e conseguentemente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, la quale colmerà le lacune motivazionali sopra evidenziare. Il ricorso è per il resto inammissibile e conseguentemente, ai sensi dell'art. 5 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato a lui contestato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sull'eventuale conseguente trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Milano;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO DA RE LL