CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2023, n. 33913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33913 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA 'sui ricorsi proposti da: RA IA nato a [...] il [...]. NI PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi la sentenza per intervenuta remissione di querela Penale Sent. Sez. 4 Num. 33913 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 20 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di di Sassari del 4 giugno 2021 di condanna nei confronti di IA RR e SE NI in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno IN LO NI, commesso il 6 giugno 2018. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso IA RR, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Il difensore documenta che in data 21 dicembre 2022 la persona offesa ha rimesso la querela presentata il 19 giugno 2018 e gli imputati SE NI e IA RR hanno dichiarato di accettare detta remissione. 3. Il reato di lesioni colpose, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione dei querelati. 4. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. Le spese del procedimento sono a carico delle parti querelate ex art. 340 cod. proc. pen., non essendo stato diversamente convenuto dalle parti nell'atto di remissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Deciso in oma il 28 giugno 2023 Il Co est. Il F ìdente Salva overe ./
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi la sentenza per intervenuta remissione di querela Penale Sent. Sez. 4 Num. 33913 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 20 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di di Sassari del 4 giugno 2021 di condanna nei confronti di IA RR e SE NI in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno IN LO NI, commesso il 6 giugno 2018. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso IA RR, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Il difensore documenta che in data 21 dicembre 2022 la persona offesa ha rimesso la querela presentata il 19 giugno 2018 e gli imputati SE NI e IA RR hanno dichiarato di accettare detta remissione. 3. Il reato di lesioni colpose, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione dei querelati. 4. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. Le spese del procedimento sono a carico delle parti querelate ex art. 340 cod. proc. pen., non essendo stato diversamente convenuto dalle parti nell'atto di remissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Deciso in oma il 28 giugno 2023 Il Co est. Il F ìdente Salva overe ./