Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, il reclamo previsto in materia di permessi di necessità ha natura di mezzo di impugnazione e, come tale, deve essere corredato da specifici motivi, rivolti a confutare le argomentazioni del provvedimento gravato, senza possibilità di ampliare o modificare la "causa petendi". (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato, cui era stata rigettata la domanda di un permesso di necessità per far visita alla propria madre in gravi condizioni di salute, modificata, in sede di reclamo, in ragione del sopravvenuto decesso della madre, in richiesta di essere autorizzato far visita al padre).
Commentari • 2
- 1. Art. 30-bishttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 30-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2017, n. 19640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19640 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
19640-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente SENTENZA - N. 59/2017 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - N. 8677/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO - Consigliere -Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ANTONIO MINCHELĽA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AL N. IL 19/07/1974 avverso l'ordinanza n. 736/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 09/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Salzano che ha chiesto l'annullamento con xinvio del prouse£ments жиријино і Uditi difensor Avv., RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 9 giugno 2015, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo proposto da ST AN avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia del 24.1.2015, con il quale era stata respinta l'istanza del condannato di concessione di un permesso di necessità. A ragione della decisione riteneva che le condizioni di salute della madre dello ST non erano tali da legittimare la concessione dell'invocato beneficio.
2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato evidenziando che, nel corso dell'udienza del 9 giugno 2015, aveva fatto presente che la madre era nel frattempo deceduta e che, quindi, aveva chiesto che il permesso gli fosse concesso per far visita al padre.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte, dott. Francesco Salzano, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO ли 1. Il ricorso è inammissibile. E, in vero, va osservato che i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di permessi hanno natura di mezzi di impugnazione e, come tali, devono essere corredati da motivi specifici, cioè correlati in chiave di confutazione colla ratio decidendi del provvedimento gravato, con la conseguenza che deve essere esclusa la possibilità di ampliare o modificare il thema decidendum. Orbene, nel caso di specie, il condannato, mediante l'allegazione formulata nel corso dell'udienza del 9 giugno 2015, relativa alla rappresentata circostanza che la propria madre era nel frattempo deceduta, ha sostanzialmente proposto, in sede di reclamo giurisdizionale, una nuova domanda di concessione di un permesso di necessità (per far visita al padre), così modificando la causa petendi della richiesta formulata, col libello introduttivo al Magistrato di sorveglianza e, pertanto, variando il thema decidendum. Ne consegue che, in applicazione del superiore principio di diritto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. е в 2 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché non escludendosi - profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro millecinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende. Così deciso, il 12 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Samsuns Vecelio Massimo Vecchio Palma Talerico Pelvic Tele co DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 APR 2017 IL CANCELLIERE ST JE D 3