Sentenza 7 settembre 1999
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen. nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di dichiarare, anche d'ufficio, l'urgenza del processo nei procedimenti in cui la prescrizione maturi durante la sospensione feriale o nei quarantacinque giorni successivi, per contrasto con l'art. 24 cost. che garantisce il diritto di difesa. La trattazione di un procedimento nel periodo feriale non menoma, infatti, l'interesse del singolo al ministero difensivo, comunque assicurato dal meccanismo degli avvisi al difensore, imponendo solamente al legale di rientrare dalle "ferie" per assistere il proprio cliente, sacrificio che non determina una violazione dell'art. 24 cost.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/09/1999, n. 10934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10934 |
| Data del deposito : | 7 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. de Roberto Giovanni Presidente del 7/9/1999
2. Dott. Morgigni Antonio Consigliere SENTENZA
3. Dott. De Nardo Giuseppe Consigliere N. 2967
4. Dott. Spagnuolo Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Marasca Gennaro Consigliere N. 26977/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da D'AVINO BENIAMINO, n.
2.10.27 Striano avverso la sentenza 18.3.99 della corte d'appello di Roma;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. F. Fiore, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore, che ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 240 bis disp. att. in relazione all'art. 24 Cost.; in subordine ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 18 marzo 1999 la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del pretore locale, che il 19 settembre 1998 aveva condannato alla pena di tre mesi d'arresto e lire venti milioni e settecentomila d'ammenda Beniamino D'Avino, ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985 ed 1 sexies della legge n. 431 del 1985 nonché di violazione della legge sul conglomerato cementizio, per avere realizzato un manufatto di 140 mq. in zona paesaggistica ed archeologica sita nel parco dell'Appia Antica senza concessione, autorizzazione ambientale, progetto esecutivo, direzione di un professionista abilitato e denuncia d'inizio dei lavori al Genio civile, in Roma il 13 marzo 1995.
Ricorre l'imputato, deducendo: 1) omessa sospensione del procedimento relativo ad opera ritenuta insanabile senza l'accertamento dei tecnici comunali ed erronea valutazione circa l'esistenza di lavori in corso;
2) richiesta d'applicazione della prescrizione da parte di questa corte, atteso che il termine si completerà il 13 settembre 1999 p.v. e, cioè, dopo quattro anni e sei mesi dal sequestro;
3) erronea subordinazione della sospensione dell'esecuzione della pena alla demolizione dell'opera; 4) manifesta illogicità della motivazione, avendo il giudice conseguito il suo convincimento sulla base di dichiarazioni generiche del vigile urbano intervenuto e trascurando, invece, sia la deposizione di AR SA NE, la quale aveva ricordato essere il fabbricato presente nel 19993, sia l'aerofotogrammetria, che presentava una macchia scura in loco, sia le stesse affermazioni dei vigili, i quali hanno riferito che al momento del loro accesso non sembravano esservi lavori in corso. Motivi della decisione.
In udienza il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che "Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni . . . il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. . ."
Reputa il difensore che tale statuizione pregiudichi il diritto di difesa che "è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". L'assunto è manifestamente infondato.
Nella specie la posizione processuale del singolo non è affatto menomata dalla disposizione, che consegue il pieno bilanciamento tra il diritto del difensore di godere di un periodo di riposo e l'esigenza di carattere pubblico di assicurare che l'imputato non sia soggetto al magistero penale per tempi irragionevoli in relazione allo specifico reato a lui contestato. Questo motivo giustifica, infatti, l'introduzione dell'art. 157 cod. pen., che collega al trascorrere di determinati termini la prescrizione del reato. Tale esigenza è prioritaria ad ogni altra e rappresenta la massima garanzia apprestata dallo Stato ad un ordinato assetto della società ed alla posizione dell'individuo, che necessitano di accertamenti definitivi in tempi apprezzabili. Questo limite, posto al magistero punitivo, non può però essere tale da essere ulteriormente compresso dall'interesse che ogni avvocato ha ad usufruire di un periodo di riposo, fissato per legge tra il 1^ agosto ed il 15 settembre.
La trattazione di un procedimento durante questo tempo non menoma, però, l'interesse del singolo al ministero difensivo, che è comunque assicurato attraverso il meccanismo degli avvisi al difensore ma impone al legale di rientrare dalle "ferie" per assistere il proprio cliente. È, dunque, questo diritto ad essere compresso e non quello dell'imputato. Si verifica, cioè, non un vulnus al diritto di difesa ma un sacrificio imposto al difensore, costretto ad assicurare sempre una reperibilità ed a rinunziare alle ferie medesime nel suddetto periodo. Tale sacrificio, però, non determina una violazione dell'art. 24 Cost., non essendovi coincidenza tra il diritto del difensore, come privato, al riposo annuale e la difesa del cittadino, sempre assicurata (Corte cost. 171/96). Il ricorso è manifestamente infondato.
Due sono le questioni prospettate: epoca d'ultimazione dei lavori;
possibilità di subordinazione della sospensione della pena alla demolizione.
La prima è stata svolta con un complesso di censure in punto di fatto non prospettabili in sede di legittimità. I giudici del territorio, infatti, con una valutazione ampiamente congrua sotto il profilo della valutazione della prova acquisita, hanno osservato che il fabbricato non era presente nella menzionata aerofotogrammetria del 1994 e che i lavori al momento del sequestro erano in corso, come dimostrato dai visibili ponteggi e dal materiale da costruzione. Sulla seconda questione il ricorrente ha citato una giurisprudenza risalente nel tempo. Il collegio, invece, reputa di doversi adeguare all'indirizzo recentemente espresso - dal quale non esiste ragione di discostarsi - dalle sezioni unite con sentenza n. 00 714 del 03/02/97 ud. 20/11/96 rv. 206659 ric. Luongo
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile. (In motivazione, la S.C. ha ribadito che l'ordine di demolizione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla norma).
La prescrizione non può essere invocata sia per le ragioni innanzi specificate, sia perché è lo stesso ricorrente ad indicare come data del suo perfezionarsi il 13 settembre p.v..
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità; dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 1999