Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (nella specie, derivanti dal contenuto di una telefonata intercettata e dalla frequentazione di un soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti), posto che gli stessi non possono fondare la misura cautelare, che esige la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2017, n. 45593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45593 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
45593-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Acn TERZA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/01/2017 - Presidente - Sent. n. sez. PIERO SAVANI 223/2017 VITO DI NICOLA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO MATTEO SOCCI - N.38509/2016 ALDO ACETO EMANUELA GAI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE NA nato il [...] a [...] ( MAROCCO) avverso l'ordinanza del 24/05/2016 della CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Aldo Policastro: «Inammissibilità del ricorso presentato personalmente e rigetto del ricorso presentato tramite difensore». RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, in sede di rinvio, per annullamento della precedente decisione con la sentenza della Cassazione, sez. 4, n. 367/2015, con ordinanza resa all'udienza camerale del giorno 24 maggio 2016 rigettava l'istanza di riparazione presentata da UN NA, per ingiusta detenzione subita in regime di custodia in carcere e agli arresti domiciliari per complessivi 846 giorni (752 di custodia cautelare e 94 di domiciliari) perché sospettata del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, T.U. stup. - nella specie eroina -, delitti da cui era stata assolto con formula ampia, dopo una condanna in primo grado, dalla stessa Corte di appello. Il rigetto dell'istanza era motivata in base alla sussistenza della causa ostativa prevista dall' art. 314, comma 1, cod. proc. pen. per avere la stessa richiedente concorso a dare causa alla misura con dolo, o quanto meno con colpa grave, soprattutto in base agli elementi relativi ad una intercettazione nella quale si usava in modo cripto il termine "Birra fresca", tale da far supporre all'autorità giudiziaria lo scambio di droga, e nell'aver negato di far uso di eroina, in sede di interrogatorio, e nell'aver successivamente affermato di far uso di hashish.
2. Ricorre per Cassazione, con un ricorso presentato personalmente, e con altro ricorso tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge, art. 341 e 315, cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per ammissione della stessa Corte di appello una sola è la chiamata in cui l'utilizzo del termine birra fresca rimanderebbe, in senso criptico, a della sostanza stupefacente». Le altre telefonate, né in chiaro e né in criptico, possono riferirsi a stupefacenti. Inoltre aver riferito che MY le procurava treccine che venivano poi utilizzate per lavoro, non 1 ELa Saey' - risulta chiaro perché dovrebbe essere inverosimile, non essendoci accertamenti sul punto. Manca infine l'accertamento del nesso causale tra la lunga detenzione e il comportamento della ricorrente, anche relativamente al suo mantenimento. Il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa all'instaurazione dello stato detentivo o abbiano concorso a darvi causa. Anche se la ricorrente avesse inizialmente sottaciuto la relazione con MY, perché relativa all'acquisto di hashish, di cui faceva uso, ciò non implicherebbe, di per sé, la sussistenza di un comportamento gravemente colposo, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Infatti la condizione di assuntore di stupefacente, implica necessariamente i contatti con i venditori. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Aldo Policastro, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso presentato personalmente e di rigettare il ricorso presentato tramite difensore.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con memoria ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato e deve quindi, annullarsi l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bariper nuovo esame.Bariper In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa (o di colpa grave) di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta 2 EL IN PN stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare. (Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015 - dep. 28/10/2015, Singh, Rv. 264680; vedi anche Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 - dep. 24/12/2013, Nicosia, Rv. 257606). Tutti gli elementi che la Corte di appello ha utilizzato per ritenere una colpa o un dolo ostativo al riconoscimento dell'equa riparazione non risultano causalmente collegati alla custodia cautelare subita per i reati in accertamento;
ovvero non è chiarito con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria il nesso causale. L'ordinanza elenca alcuni elementi di mero sospetto, quali la telefonata con il riferimento alle birre fresche e la negazione all'inizio di non assumere eroina o cocaina. Solo in seguito la ricorrente affermava di assumere hashish. Inoltre la decisione impugnata dà per scontato che la ricorrente sia una consumatrice di eroina, ma non indica da dove si desume una tale circostanza, ai fini di valutare la sua dichiarazione nel momento dell'interrogatorio come falsa, e quindi rilevante per la colpa ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Infine la lunga detenzione subita comporta una specifica motivazione sulla colpa rilevante causalmente, anche per il mantenimento della custodia, e non solo per il momento iniziale. 5. 1. L'ordinanza pertanto non motiva però adeguatamente sul nesso tra i fatti accertati e gli errori dei giudicanti nell'applicazione della custodia cautelare;
si limita, ad un elenco di fatti (solo due in realtà), senza collegarli causalmente con l'ordinanza di custodia cautelare e con il mantenimento della detenzione. Deve essere chiaro il collegamento causale tra i fatti e il momento genetico e di mantenimento della custodia cautelare;
invero l'ordinanza di custodia cautelare dovrebbe essere (quantomeno in parte determinante) stata emessa proprio per quei fatti e non per altro, o solo per altro. Analisi questa del tutto assente nell'ordinanza impugnata. 5. 1. In sostanza una semplice condotta sospetta non può ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, poiché sia nel vecchio che 3 скуль nel nuovo codice di rito il provvedimento di custodia cautelare postulava e postula l'esistenza di indizi, e poiché la colpa grave di cui all'art. 314 cod. pen. (che esclude il diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita) va rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza, non si può esigere che la condotta non sia sospetta, posto che i sospetti non autorizzavano e non autorizzano a maggior ragione nella vigenza del nuovo codice di procedura penale che esige la gravità degli indizi di colpevolezza - la misura cautelare. (Nella specie la S.C. ha annullato l'ordinanza della Corte di merito che aveva rigettato la domanda di riparazione, osservando che il richiedente aveva dato causa alla custodia cautelare poiché, allontanandosi repentinamente dall'interno di una delle tre autovetture di provenienza furtiva alla vista degli agenti della polizia di stato, aveva tenuto una condotta sospetta, tale da legittimare la probabilità che egli fosse il responsabile della detenzione illecita del compendio delittuoso)”. (Sez. 4, n. 1870 del 22/11/1994 - dep. 12/12/1994, Di Toma, Rv. 200942; vedi anche Cass. sez. 3, 12 maggio 2016 / 9 novembre 2016, n. 46899, Polimeni). Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa (o di colpa grave) di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare, e poi al mantenimento della custodia cautelare, e la colpa grave deve essere rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza, non può ritenersi, infatti, che una condotta sospetta (nella specie telefonate e frequentazioni con uno spacciatore) costituisca di per sé la colpa grave ostativa alla riparazione, posto che i sospetti non autorizzavano e non autorizzano a maggior ragione nella vigenza del nuovo codice di procedura penale che esige la gravità degli indizi di colpevolezza - la misura cautelare". Ary & ER Sager" 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari. Così deciso il 31/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente ELo Matteo SOCCI SAVANI Axelilled tive of DEPOSITATA CANCELLERIA -4 OTT 2017 IL CANCELLIERE Luana Morani 5