Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/1999, n. 145
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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In tema di misure di prevenzione, l'assoluzione (anche se irrevocabile) dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. non comporta automatica esclusione della pericolosità del soggetto, quando la valutazione di tale requisito sia stata effettuata in base ad elementi distinti, anche se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza di assoluzione. (Nella fattispecie la Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha precisato che la carcerazione preventiva del proposto non è, di per sè, elemento dal quale possa desumersi la cessazione della pericolosità, come, d'altronde, è desumibile sulla base della concreta esperienza giudiziaria in tema di criminalità mafiosa).

Per la applicazione delle misure di prevenzione, si richiede la attualità della pericolosità del soggetto; detta attualità, tuttavia è da riferire al momento del giudizio di primo grado, attese le peculiari caratteristiche del giudizio di appello, limitato alla cognizione di quanto devoluto, e del giudizio di cassazione, caratterizzato dal divieto di nuovo accertamento nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/1999, n. 145
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 145
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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