Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione, l'assoluzione (anche se irrevocabile) dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. non comporta automatica esclusione della pericolosità del soggetto, quando la valutazione di tale requisito sia stata effettuata in base ad elementi distinti, anche se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza di assoluzione. (Nella fattispecie la Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha precisato che la carcerazione preventiva del proposto non è, di per sè, elemento dal quale possa desumersi la cessazione della pericolosità, come, d'altronde, è desumibile sulla base della concreta esperienza giudiziaria in tema di criminalità mafiosa).
Per la applicazione delle misure di prevenzione, si richiede la attualità della pericolosità del soggetto; detta attualità, tuttavia è da riferire al momento del giudizio di primo grado, attese le peculiari caratteristiche del giudizio di appello, limitato alla cognizione di quanto devoluto, e del giudizio di cassazione, caratterizzato dal divieto di nuovo accertamento nel merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/1999, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. GI CONSOLI Presidente del 12/01/1999
1. Dott. Lucio TOTH Consigliere SENTENZA
2. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere N.145
3. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro MARASCA Consigliere N.3811/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1- NA ON (nato a [...] il [...]);
2- NA EP (nato a [...] il [...]);
3- NA SC (nato a [...] il [...]);
avverso il decreto della Corte di appello di Milano, emesso in data 6/23 ottobre 1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angelo Di Popolo;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che chiede rigettarsi i ricorsi.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Milano ha rigettato i ricorsi proposti da ON TO, ON GI e ON FR, intesi a conseguire la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, applicata a ciascun ricorrente col decreto del Tribunale di Milano in data 2 marzo 1997 (i ON, cioè, avevano proposto doglianze di motivazione carente sulla sussistenza del presupposto della pericolosità attuale). La Corte di merito ha, in particolare, rilevato, a fronte di specifiche censure, che: - la misura (applicata anche per gli effetti di cui alla Legge n. 1423/1956) non richiede, il collegamento esclusivo a fenomeni associativi di tipo mafioso (è, tuttavia, i riferimenti desumibili da dichiarazioni di collaboranti denotano l'intenzione dei ricorrenti "di far sorgere una 'ndrina' collegata al 'locale' di Varese"); - risultano precedenti penali significativi di un rilevante inserimento dei fratelli ON nell'ambiente criminale;
- la sussistenza attuale della ritenuta pericolosità è, in più, avvalorata proprio dalla carcerazione preventiva i disposta anche per reato di tipo associativo;
- ruoli e precedenti penali sono stati specificati per le singole posizioni;
- dal procedimento penale pendente, senza apprezzabile contraddizione argomentativa, sono stati acquisiti elementi di riscontro ("dal coacervo delle emergenze") sui connotati oggettivi e soggettivi della affermata pericolosità; - la durata della misura è congruamente commisurata alla consistenza dei descritti elementi processuali, che, nella mancata dimostrazione di posizioni differenziate dei sottoposti, legittima anche l'identità della correlativa previsione. Con ricorso personale ON GI denunzia che, in tal modo, sono rimaste evidenziate violazioni della disciplina di legge (con connesse carenze motivazionali) sulla sussistenza del presupposto della attualità della pericolosità, supportata dal mero riferimento ("di stile") ai precedenti penali e, di fatto, esclusa per effetto della assoluzione (per non aver commesso il fatto) nel procedimento penale richiamato, della mancata indicazione di riscontrì concreti e specifici per il tempo della lunga carcerazione preventiva, della cessazione della convivenza nella famiglia del padre. E, nel distinto ricorso del difensore, le stesse doglianze risultano sostanzialmente riferite, in comune prospettazione, alle posizioni di tutti i prevenuti.
Si tratta, però, di censure infondate. Ben vero che, per l'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità rilevante richiede la connotazione dell'attualità: ma, come rileva il P.G., nelle sue articolate richieste (che meritano di essere condivise), l'attualità va riguardata con riferimento "al momento del relativo giudizio di primo grado, attese le caratteristiche peculiari del giudizio di appello - connotato dal limite devolutivo - e del giudizio di cassazione, caratterizzato dal divieto di un nuovo accertamento di merito". Della premessa metodologica di inquadramento temporale di tale connotazione risulta che i giudici di merito hanno fatto coerente e giustificata applicazione nella fattispecie in esame, con riferimento ai precedenti penali dei ON ed alle concordanti dichiarazioni di collaboranti sulle loro intenzioni di dar vita ad una nuova "ndrina" nella zona di Varese in piena integrazione operativa con la delinquenza locale (per la loro rilevante attendibilità le dichiarazioni richiamate hanno, peraltro, fondato l'emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere): e sono elementi ed argomenti adeguati (per quanto considerati anche in termini immuni da apprezzabili errori giuridici o vizi logici) a confermare la legittimità della misura adottata.
Nè hanno pregio le ulteriori argomentazioni dei ricorrenti, per quanto, come è noto, neppure l'assoluzione dal delitto di cui all'art.416 bis C.P. (seppure nella fattispecie concretamente irrevocabile) comporta l'automatica e conseguenziale esclusione della attualità della pericolosità nel procedimento di prevenzione (Cass. Sez. Un. 3 luglio 1996, n. 18, Simonelli ed altri), quando, come è avvenuto nella stessa fattispecie in esame, la correlativa valutazione sia rimasta affidata ad elementi distinti puntualmente esaminati, ancorché desumibili dagli stessi "fatti storici" venuti in rilievo nella sentenza di assoluzione. Mentre il collegamento della cessazione della pericolosità per effetto della carcerazione preventiva costituisce, in mancanza di specifica dimostrazione (che appunto, in concreto, non è stata realizzata dai ricorrenti, in riferimento a situazioni effettive di abbandono della criminalità organizzata), un mero corollario, assiomatico di un principio generale contrastante, di frequente, con le esperienze concrete dei fenomeni di criminalità mafiosa. Per modo che il supporto argomentativo del decreto impugnato, integrato dai consentiti riferimenti al richiamato provvedimento del Tribunale di Milano in data 2 marzo 1997, è certamente esauriente, per quanto siano stati esplicitati "fatti storici" di complesse risultanze investigative sulla partecipazione dei ricorrenti all'associazione mafiosa per il commercio di armi e sostanze stupefacenti e ne siano stati richiamati e specificamente indicati i rispettivi precedenti penali. In conclusione la valutazione sulla sussistenza della attualità della pericolosità, alla stregua degli elementi esaminati, corrisponde alla portata della disciplina legislativa in materia di misure di prevenzione, tanto più in riferimento al tempo (concretamente rilevante) della fase di primo grado;
ed è sorretta da motivazione adeguata, che resiste alla disamina critica sollecitata con le doglianze proposte (e definitivamente prospettate in termini di inammissibili censure di merito, per quanto tendano sostanzialmente ad una rivalutazione delle emergenze processuali, già puntualmente e compiutamente considerate nei loro risultati confermativi della pericolosità attuale dei fratelli ON).
Consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna solidale degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999