Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di diritto d'autore, integra il reato di cui all'art. 171 ter legge n. 633 del 1941 l'illecita riproduzione del supporto contenente le opere dell'ingegno, e ciò anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia Scwibber - che ha dichiarato l'inopponibilità al privato dell'obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere tutelate dal diritto d'autore, trattandosi di regola non notificata alla commissione - in quanto l'obbligo per il giudice di disapplicazione della norma italiana si restringe ai casi di accertata mancanza di contrassegno SIAE, e non già a quelli di verificata abusiva duplicazione o riproduzione di supporti.
Commentario • 1
- 1. Opere dell'ingegnohttps://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2010, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/12/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1862
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 25074/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR AN, nato il l'1.8.1951;
avverso l'Ordinanza del 17.2.2010 del Tribunale di Napoli;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
Il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dott. IACOVIELLO) con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. IN FATTO
Con Ordinanza 20.2.2009 il Tribunale di Napoli ha rigettato, quale giudice dell'esecuzione, l'istanza di AN IR diretta alla revoca - ai sensi dell'art. 673 c.p.p. - di tre condanne inflitte al predetto quale autore del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art.171 ter, in tema di tutela dei diritti di autore.
La Corte di Cassazione, con sentenza 4.1.2009, ha annullato la decisione poiché assunta de plano, in ispregio al contraddittorio imposto dall'art. 666 c.p.p., comma 4 il Tribunale partenopeo, quale giudice del rinvio, ha nuovamente rigettato - con Ordinanza 17.2.2010 - l'istanza del IR, assumendo la pronuncia nel rispetto delle regole processuali.
Avverso questa Ordinanza ricorre la difesa del IR dolendosi della violazione della legge penale e dell'illogicità manifesta della motivazione, reiterando la richiesta di revoca ex art. 673 c.p.p. (non considerata dalla decisione di questa Corte, essendo preliminarmente assorbita dal motivo in procedendo), poiché la fattispecie penale dell'art. 171 ter L. cit. deve essere disapplicata in forza della Sentenza, emessa a norma dell'art. 234 del Trattato CEE, dalla Corte di giustizia delle comunità Europee resa in data 8.11.2007: non risulta più illecita la commercializzazione di supporti contenenti opere dell'ingegno prive del marchio SIAE, non avendo senso escludere la finalità di commercializzazione nella detenzione per la vendita.
In data 5.11.2010 è stata depositata memoria nell'interesse del ricorrente, a firma avv. Marasco.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Contrariamente all'opinione del difensore espressa nella memoria, ancor oggi va esclusa la rilevanza penale delle condotte descritte dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), relativamente alla detenzione di supporti contenenti opere tutelate dal diritto d'autore e privi del contrassegno SIAE, per effetto della sentenza 8 novembre 2007, in proc. "SCWIBBER", che ha dichiarato inopponibile al privato la regola tecnica stabilita dal legislatore italiano, mediante l'introduzione dell'obbligo di apporre, sui supporti contenenti opere tutelate dal diritto d'autore, il contrassegno Siae, in quanto quella regola non era stata notificata alla commissione.
Ma, tanto non esclude il permanere della penale responsabilità nel caso in cui si riscontri l'illecita riproduzione del supporto contenente le opere protette.
Infatti l'obbligo per il giudice di disapplicazione della norma italiana si restringe ai casi di accertata mancanza di contrassegno SIAE, non già a quelli di verificata abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti.
Nel caso in esame, come rilevato dall'Ordinanza impugnata, si è accertata - appunto - illecita riproduzione del supporto contenente le opere dell'ingegno, oggetto di permanente protezione giacché l'obbligo di apposizione del contrassegno presuppone l'autenticità del supporto detenuto (cfr. chiaramente in motivazione Cass., Sez. 3, 22 ottobre 2009, Sambee, Rv. 245273).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011